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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6937/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IRAP 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IRPEF-ALTRO 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IVA-ALTRO 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IRAP 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere appreso dell'iscrizione a ruolo a proprio carico della somma di € 17016.48 circa per irpef/iva 2002. Ecccepiva di non avere mai ricevuto notifica della cartella sottesa e degli atti porodromici.
Si costituiva il concessionario eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Si costituiva AdE eccependo l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 26283 del 6.9.2022 hanno precisato che il primo periodo del'art. 12 comma IV bis del dpr 602/73 come modificato dal Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 (“L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”) è “ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo”. Successivamente, si sono soffermate sul secondo periodo che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.” E' su questo punto che le Sezioni Unite hanno costruito il cuore della sentenza, con tre principali argomentazioni. In primo luogo, la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione, come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n.
619/2021. Pertanto, lo ius superveniens in esame si applica ai processi pendenti in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere. La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò può avvenire attraverso la rimessione in termini, dal momento che
“l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto.” Inoltre, con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto.” Si tratta delle ipotesi in cui il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In conclusione, le Sezioni Unite - fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione - ne hanno escluso la natura di disposizione autentica nonché la portata retroattiva, e hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.”
Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo;
i contribuenti dovranno però dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione.
Nella specie nulla ha comprovato il ricorrente.
Spese a carico del ricorrenete.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Agenzia Entrate
Riscossione e Agenzia delle Entrate disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei resistenti, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel
(dott. Giorgio Marino)
Il Presidente
(dott. Francesco Puleio)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6937/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060038402823000 IRAP 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IRPEF-ALTRO 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IVA-ALTRO 2002
- RUOLO n. 2006/150137 IRAP 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere appreso dell'iscrizione a ruolo a proprio carico della somma di € 17016.48 circa per irpef/iva 2002. Ecccepiva di non avere mai ricevuto notifica della cartella sottesa e degli atti porodromici.
Si costituiva il concessionario eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Si costituiva AdE eccependo l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 26283 del 6.9.2022 hanno precisato che il primo periodo del'art. 12 comma IV bis del dpr 602/73 come modificato dal Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 (“L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”) è “ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo”. Successivamente, si sono soffermate sul secondo periodo che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.” E' su questo punto che le Sezioni Unite hanno costruito il cuore della sentenza, con tre principali argomentazioni. In primo luogo, la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione, come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n.
619/2021. Pertanto, lo ius superveniens in esame si applica ai processi pendenti in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere. La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò può avvenire attraverso la rimessione in termini, dal momento che
“l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto.” Inoltre, con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto.” Si tratta delle ipotesi in cui il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In conclusione, le Sezioni Unite - fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione - ne hanno escluso la natura di disposizione autentica nonché la portata retroattiva, e hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.”
Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo;
i contribuenti dovranno però dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione.
Nella specie nulla ha comprovato il ricorrente.
Spese a carico del ricorrenete.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Agenzia Entrate
Riscossione e Agenzia delle Entrate disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei resistenti, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel
(dott. Giorgio Marino)
Il Presidente
(dott. Francesco Puleio)