Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata) 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1989, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). 2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei proveddimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Articolo 2
Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1988, n. 542
Versione
14 gennaio 1989
14 gennaio 1989
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