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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2200/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Filomena D'Amelio e con questa elett.te domiciliata in Gesualdo (AV), alla via Sebastiano n.11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
SE EL e con questo elett.te domiciliato in Avellino alla via
Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, a seguito di infortunio sul lavoro subito in data 14.11.2014, chiede, previo riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 26% o nella diversa misura riconosciuta in corso di causa, la condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa indennità.
L' si è costituito. CP_1
2) L' ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psico- CP_1 fisica pari al 21%, confermata anche in data 27.12.2022 in sede di revisione.
3) Nel corso del giudizio è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da:
“impianto di protesi totale di ginocchio a sinistra da esiti di frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale tibia e bifocale estremo prossimale del perone a sinistra.
Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro è pari a 23% di danno biologico, con decorrenza da settembre 2025”.
La ctu disposta risulta pienamente attendibile, e da essa non v'è motivo per discostarsi.
La consulenza, difatti, è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Il ricorso è, quindi, parzialmente fondato: va accertato e dichiarato che il ricorrente presenta un grado di inabilità nella misura del #23#
(ventitre) con decorrenza dal mese di settembre 2025; per l'effetto,
l' va condannato al pagamento delle relative provvidenze, con CP_1 accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e perché quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda.
6) Le spese del Ctu vanno poste a carico di CP_1
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
2200/2024 R.G Lavoro, proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che è affetta, quale conseguenza Parte_1 dell'infortunio sul lavoro di cui in parte motiva, da inabilità nella misura del #23# (ventitre) con decorrenza da settembre 2025;
2) Condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle relative provvidenze, con accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2200/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Filomena D'Amelio e con questa elett.te domiciliata in Gesualdo (AV), alla via Sebastiano n.11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
SE EL e con questo elett.te domiciliato in Avellino alla via
Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, a seguito di infortunio sul lavoro subito in data 14.11.2014, chiede, previo riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 26% o nella diversa misura riconosciuta in corso di causa, la condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa indennità.
L' si è costituito. CP_1
2) L' ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psico- CP_1 fisica pari al 21%, confermata anche in data 27.12.2022 in sede di revisione.
3) Nel corso del giudizio è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da:
“impianto di protesi totale di ginocchio a sinistra da esiti di frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale tibia e bifocale estremo prossimale del perone a sinistra.
Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro è pari a 23% di danno biologico, con decorrenza da settembre 2025”.
La ctu disposta risulta pienamente attendibile, e da essa non v'è motivo per discostarsi.
La consulenza, difatti, è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Il ricorso è, quindi, parzialmente fondato: va accertato e dichiarato che il ricorrente presenta un grado di inabilità nella misura del #23#
(ventitre) con decorrenza dal mese di settembre 2025; per l'effetto,
l' va condannato al pagamento delle relative provvidenze, con CP_1 accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e perché quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda.
6) Le spese del Ctu vanno poste a carico di CP_1
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
2200/2024 R.G Lavoro, proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che è affetta, quale conseguenza Parte_1 dell'infortunio sul lavoro di cui in parte motiva, da inabilità nella misura del #23# (ventitre) con decorrenza da settembre 2025;
2) Condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle relative provvidenze, con accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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