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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2954/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2954/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NARDUCCI CARLA e dell'avv. Parte_1 ROSSI EDOARDO RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. SAGONE ANNA Controparte_1
RESISTENTE
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
-dato atto dell'intervenuta autorizzazione al trasferimento dei minori ed Persona_1 Persona_2 da Torino a Padova ed all'iscrizione a Padova degli stessi per il prossimo anno scolastico,
[...]
a modifica delle modalità di incontro previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Torino n. 507/2024 pubblicata in data 4 novembre 2024,
- disporre che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- il secondo fine settimana di ogni mese dal venerdì alla domenica: in un mese sarà il padre che si recherà a Padova, il mese successivo sarà la madre ad accompagnare i minori a Torino fino alla stazione ferroviaria dove il padre li preleverà;
- un eventuale altro week end nello stesso mese concordato tra le parti almeno sette giorni prima, con accompagnamento e prelievo da parte del sig. presso l'abitazione materna;
CP_1
- durante il periodo scolastico: otto giorni infrasettimanali al mese (oltre ai week end di cui al punto precedente), di cui due consecutivi, previa comunicazione alla sig.ra della data di arrivo a Pt_1 Padova almeno sette giorni prima, con eventuale pernottamento e riaccompagnamento a scuola la pagina 1 di 5 mattina successiva, salvo diverso accordo tra le parti;
- vacanze estive:
✓ negli anni dispari: con il padre l'ultima settimana di giugno e tutto il mese di luglio;
con la madre tutto il mese di agosto;
✓ negli anni pari: con il padre tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre;
con la madre tutto il mese di luglio;
✓ con i nonni materni la prima settimana di settembre negli anni dispari e l'ultima settimana di giugno negli anni pari.
- vacanze natalizie: negli anni pari con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio (conseguentemente negli anni dispari con la madre dal 24 al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- vacanze pasquali (da intendersi per l'intero periodo di chiusura scolastica): negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
- vacanze di carnevale: durante il periodo di chiusura scolastica con il genitore con cui non trascorre le vacanze pasquali (anni pari con il padre e anni dispari con la madre);
- altre festività infrasettimanali comprensive di eventuali ponti o pause scolastiche, se comprensive del week end con il sig. se infrasettimanali con la sig.ra ; CP_1 Pt_1
- compleanno dei figli: anni dispari con il padre e anni pari con la madre, con permanenza a Padova con eventuale pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo diverso accordo;
con possibilità per il padre di festeggiare il compleanno dei figli anche in un week, qualora la ricorrenza sia infrasettimanale;
- durante i periodi su indicati di vacanze, sono sospesi i tempi di permanenza del minore presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
- disporre che nelle festività e nelle vacanze estive il sig. prelevi i figli a Padova presso la CP_1 residenza materna a che la sig.ra - al termine del periodo festivo e/o vacanze estive, li Pt_1 riprenda a Torino presso l'abitazione paterna per riaccompagnarli a Padova, salvo diverso accordo tra le Parti;
- disporre che il genitore che non ha con sé i minori possa effettuare una chiamata telefonica giornaliera con gli stessi senza video nella fascia oraria tra le 17.00 e le 21.00, nonché tre video chiamate a settimana il martedì, il giovedì ed il sabato nella fascia oraria tra le 19.00 e le 21.00, salvo diverso accordo tra le parti, impegnandosi al rispetto di tali modalità;
- disporre che il sig. sia inserito nella chat whatsapp dei figli;
CP_1
- confermare l'affidamento condiviso dei minori ed con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione materna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Pt_1 mantenimento dei figli ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di Persona_1 Persona_2 complessivi € 800,00 (€ 400,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
pagina 2 di 5 -confermare le altre condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 507/2024 del Tribunale di Torino;
- spese legali compensate”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.02.2025 parte ricorrente ha chiesto a questo Giudice di autorizzare la sig.ra a trasferire la residenza dei due figli minori ed Parte_1 Persona_1 Persona_2 da Torino a Padova e, conseguentemente, di autorizzare l'iscrizione a Padova di ed
[...] Per_1 per il prossimo anno scolastico, anche in assenza del consenso paterno. Per_2
Con comparsa del 28.03.2025 si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto delle CP_1 domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente pronuncia circa il collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione del sig. la regolamentazione Controparte_1 del contributo economico della sig.ra per i figli e la rimodulazione delle Parte_2 visite per la stessa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'autorizzazione al trasferimento, chiedeva di disporre una regolamentazione precisa e più ampia delle modalità di visita e tempi di permanenza dei minori ed presso il sig. Persona_1 Persona_2 CP_1
All'udienza del 03.04.2025 venivano sentite le parti ed i rispettivi difensori che si richiamavano agli atti introduttivi.
Il Giudice con Ordinanza del 09.04.2025 autorizzava la ricorrente a trasferire la residenza dei due figli minori ed da Torino a Padova e, per l'effetto autorizzava Persona_1 Persona_2 l'iscrizione a Padova di ed per il prossimo anno scolastico nell'istituto da scegliere di Per_1 Per_2 comune accordo fra i genitori.
Stante la domanda formulata dal convenuto circa l'ampliamento del calendario di visita, trattandosi di procedimento di modifica che esula dall'art. 473 bis 38 cpc veniva disposto il mutamento di rito e fissata udienza ex art. 473 bis 21 cpc.
All'udienza 473 bis 21 cpc le parti trovavano un accordo nei termini di cui in epigrafe.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo economico e le questioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DATO ATTO dell'intervenuta autorizzazione al trasferimento dei minori ed Persona_1 [...] da Torino a Padova ed all'iscrizione a Padova degli stessi per il prossimo anno Persona_2 scolastico, a modifica delle modalità di incontro previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Torino n. 507/2024 pubblicata in data 4 novembre 2024:
pagina 3 di 5 DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- il secondo fine settimana di ogni mese dal venerdì alla domenica: in un mese sarà il padre che si recherà a Padova, il mese successivo sarà la madre ad accompagnare i minori a Torino fino alla stazione ferroviaria dove il padre li preleverà;
- un eventuale altro week end nello stesso mese concordato tra le parti almeno sette giorni prima, con accompagnamento e prelievo da parte del sig. presso l'abitazione materna;
CP_1
- durante il periodo scolastico: otto giorni infrasettimanali al mese (oltre ai week end di cui al punto precedente), di cui due consecutivi, previa comunicazione alla sig.ra della data di arrivo a Pt_1 Padova almeno sette giorni prima, con eventuale pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo diverso accordo tra le parti;
- vacanze estive:
✓ negli anni dispari: con il padre l'ultima settimana di giugno e tutto il mese di luglio;
con la madre tutto il mese di agosto;
✓ negli anni pari: con il padre tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre;
con la madre tutto il mese di luglio;
✓ con i nonni materni la prima settimana di settembre negli anni dispari e l'ultima settimana di giugno negli anni pari.
- vacanze natalizie: negli anni pari con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio (conseguentemente negli anni dispari con la madre dal 24 al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- vacanze pasquali (da intendersi per l'intero periodo di chiusura scolastica): negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
- vacanze di carnevale: durante il periodo di chiusura scolastica con il genitore con cui non trascorre le vacanze pasquali (anni pari con il padre e anni dispari con la madre);
- altre festività infrasettimanali comprensive di eventuali ponti o pause scolastiche, se comprensive del week end con il sig. se infrasettimanali con la sig.ra ; CP_1 Pt_1
- compleanno dei figli: anni dispari con il padre e anni pari con la madre, con permanenza a Padova con eventuale pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo diverso accordo;
con possibilità per il padre di festeggiare il compleanno dei figli anche in un week, qualora la ricorrenza sia infrasettimanale;
- durante i periodi su indicati di vacanze, sono sospesi i tempi di permanenza del minore presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
DISPONE che nelle festività e nelle vacanze estive il sig. prelevi i figli a Padova presso la CP_1 residenza materna a che la sig.ra - al termine del periodo festivo e/o vacanze estive, li riprenda Pt_1 a Torino presso l'abitazione paterna per riaccompagnarli a Padova, salvo diverso accordo tra le Parti;
DISPONE che il genitore che non ha con sé i minori possa effettuare una chiamata telefonica giornaliera con gli stessi senza video nella fascia oraria tra le 17.00 e le 21.00, nonché tre video chiamate a settimana il martedì, il giovedì ed il sabato nella fascia oraria tra le 19.00 e le 21.00, salvo diverso accordo tra le parti, impegnandosi al rispetto di tali modalità;
DISPONE che il sig. sia inserito nella chat whatsapp dei figli;
CP_1
pagina 4 di 5 CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori ed con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione materna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Pt_1 mantenimento dei figli ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di Persona_1 Persona_2 complessivi € 800,00 (€ 400,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
CONFERMA le altre condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 507/2024 del Tribunale di Torino.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Torino, il 11.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2954/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NARDUCCI CARLA e dell'avv. Parte_1 ROSSI EDOARDO RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. SAGONE ANNA Controparte_1
RESISTENTE
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
-dato atto dell'intervenuta autorizzazione al trasferimento dei minori ed Persona_1 Persona_2 da Torino a Padova ed all'iscrizione a Padova degli stessi per il prossimo anno scolastico,
[...]
a modifica delle modalità di incontro previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Torino n. 507/2024 pubblicata in data 4 novembre 2024,
- disporre che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- il secondo fine settimana di ogni mese dal venerdì alla domenica: in un mese sarà il padre che si recherà a Padova, il mese successivo sarà la madre ad accompagnare i minori a Torino fino alla stazione ferroviaria dove il padre li preleverà;
- un eventuale altro week end nello stesso mese concordato tra le parti almeno sette giorni prima, con accompagnamento e prelievo da parte del sig. presso l'abitazione materna;
CP_1
- durante il periodo scolastico: otto giorni infrasettimanali al mese (oltre ai week end di cui al punto precedente), di cui due consecutivi, previa comunicazione alla sig.ra della data di arrivo a Pt_1 Padova almeno sette giorni prima, con eventuale pernottamento e riaccompagnamento a scuola la pagina 1 di 5 mattina successiva, salvo diverso accordo tra le parti;
- vacanze estive:
✓ negli anni dispari: con il padre l'ultima settimana di giugno e tutto il mese di luglio;
con la madre tutto il mese di agosto;
✓ negli anni pari: con il padre tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre;
con la madre tutto il mese di luglio;
✓ con i nonni materni la prima settimana di settembre negli anni dispari e l'ultima settimana di giugno negli anni pari.
- vacanze natalizie: negli anni pari con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio (conseguentemente negli anni dispari con la madre dal 24 al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- vacanze pasquali (da intendersi per l'intero periodo di chiusura scolastica): negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
- vacanze di carnevale: durante il periodo di chiusura scolastica con il genitore con cui non trascorre le vacanze pasquali (anni pari con il padre e anni dispari con la madre);
- altre festività infrasettimanali comprensive di eventuali ponti o pause scolastiche, se comprensive del week end con il sig. se infrasettimanali con la sig.ra ; CP_1 Pt_1
- compleanno dei figli: anni dispari con il padre e anni pari con la madre, con permanenza a Padova con eventuale pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo diverso accordo;
con possibilità per il padre di festeggiare il compleanno dei figli anche in un week, qualora la ricorrenza sia infrasettimanale;
- durante i periodi su indicati di vacanze, sono sospesi i tempi di permanenza del minore presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
- disporre che nelle festività e nelle vacanze estive il sig. prelevi i figli a Padova presso la CP_1 residenza materna a che la sig.ra - al termine del periodo festivo e/o vacanze estive, li Pt_1 riprenda a Torino presso l'abitazione paterna per riaccompagnarli a Padova, salvo diverso accordo tra le Parti;
- disporre che il genitore che non ha con sé i minori possa effettuare una chiamata telefonica giornaliera con gli stessi senza video nella fascia oraria tra le 17.00 e le 21.00, nonché tre video chiamate a settimana il martedì, il giovedì ed il sabato nella fascia oraria tra le 19.00 e le 21.00, salvo diverso accordo tra le parti, impegnandosi al rispetto di tali modalità;
- disporre che il sig. sia inserito nella chat whatsapp dei figli;
CP_1
- confermare l'affidamento condiviso dei minori ed con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione materna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Pt_1 mantenimento dei figli ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di Persona_1 Persona_2 complessivi € 800,00 (€ 400,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
pagina 2 di 5 -confermare le altre condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 507/2024 del Tribunale di Torino;
- spese legali compensate”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.02.2025 parte ricorrente ha chiesto a questo Giudice di autorizzare la sig.ra a trasferire la residenza dei due figli minori ed Parte_1 Persona_1 Persona_2 da Torino a Padova e, conseguentemente, di autorizzare l'iscrizione a Padova di ed
[...] Per_1 per il prossimo anno scolastico, anche in assenza del consenso paterno. Per_2
Con comparsa del 28.03.2025 si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto delle CP_1 domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente pronuncia circa il collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione del sig. la regolamentazione Controparte_1 del contributo economico della sig.ra per i figli e la rimodulazione delle Parte_2 visite per la stessa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'autorizzazione al trasferimento, chiedeva di disporre una regolamentazione precisa e più ampia delle modalità di visita e tempi di permanenza dei minori ed presso il sig. Persona_1 Persona_2 CP_1
All'udienza del 03.04.2025 venivano sentite le parti ed i rispettivi difensori che si richiamavano agli atti introduttivi.
Il Giudice con Ordinanza del 09.04.2025 autorizzava la ricorrente a trasferire la residenza dei due figli minori ed da Torino a Padova e, per l'effetto autorizzava Persona_1 Persona_2 l'iscrizione a Padova di ed per il prossimo anno scolastico nell'istituto da scegliere di Per_1 Per_2 comune accordo fra i genitori.
Stante la domanda formulata dal convenuto circa l'ampliamento del calendario di visita, trattandosi di procedimento di modifica che esula dall'art. 473 bis 38 cpc veniva disposto il mutamento di rito e fissata udienza ex art. 473 bis 21 cpc.
All'udienza 473 bis 21 cpc le parti trovavano un accordo nei termini di cui in epigrafe.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo economico e le questioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DATO ATTO dell'intervenuta autorizzazione al trasferimento dei minori ed Persona_1 [...] da Torino a Padova ed all'iscrizione a Padova degli stessi per il prossimo anno Persona_2 scolastico, a modifica delle modalità di incontro previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Torino n. 507/2024 pubblicata in data 4 novembre 2024:
pagina 3 di 5 DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- il secondo fine settimana di ogni mese dal venerdì alla domenica: in un mese sarà il padre che si recherà a Padova, il mese successivo sarà la madre ad accompagnare i minori a Torino fino alla stazione ferroviaria dove il padre li preleverà;
- un eventuale altro week end nello stesso mese concordato tra le parti almeno sette giorni prima, con accompagnamento e prelievo da parte del sig. presso l'abitazione materna;
CP_1
- durante il periodo scolastico: otto giorni infrasettimanali al mese (oltre ai week end di cui al punto precedente), di cui due consecutivi, previa comunicazione alla sig.ra della data di arrivo a Pt_1 Padova almeno sette giorni prima, con eventuale pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo diverso accordo tra le parti;
- vacanze estive:
✓ negli anni dispari: con il padre l'ultima settimana di giugno e tutto il mese di luglio;
con la madre tutto il mese di agosto;
✓ negli anni pari: con il padre tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre;
con la madre tutto il mese di luglio;
✓ con i nonni materni la prima settimana di settembre negli anni dispari e l'ultima settimana di giugno negli anni pari.
- vacanze natalizie: negli anni pari con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio (conseguentemente negli anni dispari con la madre dal 24 al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- vacanze pasquali (da intendersi per l'intero periodo di chiusura scolastica): negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
- vacanze di carnevale: durante il periodo di chiusura scolastica con il genitore con cui non trascorre le vacanze pasquali (anni pari con il padre e anni dispari con la madre);
- altre festività infrasettimanali comprensive di eventuali ponti o pause scolastiche, se comprensive del week end con il sig. se infrasettimanali con la sig.ra ; CP_1 Pt_1
- compleanno dei figli: anni dispari con il padre e anni pari con la madre, con permanenza a Padova con eventuale pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo diverso accordo;
con possibilità per il padre di festeggiare il compleanno dei figli anche in un week, qualora la ricorrenza sia infrasettimanale;
- durante i periodi su indicati di vacanze, sono sospesi i tempi di permanenza del minore presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
DISPONE che nelle festività e nelle vacanze estive il sig. prelevi i figli a Padova presso la CP_1 residenza materna a che la sig.ra - al termine del periodo festivo e/o vacanze estive, li riprenda Pt_1 a Torino presso l'abitazione paterna per riaccompagnarli a Padova, salvo diverso accordo tra le Parti;
DISPONE che il genitore che non ha con sé i minori possa effettuare una chiamata telefonica giornaliera con gli stessi senza video nella fascia oraria tra le 17.00 e le 21.00, nonché tre video chiamate a settimana il martedì, il giovedì ed il sabato nella fascia oraria tra le 19.00 e le 21.00, salvo diverso accordo tra le parti, impegnandosi al rispetto di tali modalità;
DISPONE che il sig. sia inserito nella chat whatsapp dei figli;
CP_1
pagina 4 di 5 CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori ed con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione materna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Pt_1 mantenimento dei figli ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di Persona_1 Persona_2 complessivi € 800,00 (€ 400,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
CONFERMA le altre condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 507/2024 del Tribunale di Torino.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Torino, il 11.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
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