Articolo 2 della Legge 16 febbraio 1974, n. 39
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 aprile 1974
Art. 2.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario di fermata dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
a) gli incaricati non inquadrati nella qualifica di gestore ai sensi dell'articolo 1 perche' privi delle abilitazioni prescritte all'articolo 4 della presente legge;
b) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere;
c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di stazione e di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella qualifica di ausiliario di fermata, ai sensi dell' articolo 9 della legge 7 ottobre 1969, n. 747 , o perche' carenti del requisito delle 150 giornate di effettive prestazioni nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero perche', pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;
d) i dipendenti degli incaricati di stazione e di fermata di cui all'art. 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.
Entrata in vigore il 1 aprile 1974