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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 7108 del 2024
R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. D'ALOISIO SILVIA ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta;
dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 16/09/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
10/03/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (68%);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già liquidate in corso di causa. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 10/03/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 7108 del 2024
R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. D'ALOISIO SILVIA ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta;
dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 16/09/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
10/03/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (68%);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già liquidate in corso di causa. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 10/03/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2