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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 542/2024
Verbale di udienza del 10/10/2025
E' presente nell'interesse della parte ricorrente l'avv. Alessia Capriolo, per delega orale degli avv.ti Esposito A. e Santonicola C., la quale si riporta integralmente ad atti e verbali di causa, alle eccezioni ivi sollevate ed alle conclusioni rassegnate, che si diano qui per trascritte e ripetute, insistendo per il totale accoglimento delle stesse, contro ogni avversa pretesa.
Sull'ormai noto contenzioso si ribadisce a questo On.le Giudicante che è intervenuta ad ottobre 2023 la Corte di Cassazione, nell'ambito di un giudizio di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto. Gli Ermellini hanno stabilito che i docenti precari hanno diritto al bonus oggetto del ricorso, confermando, pertanto,
l'illegittimità della normativa nazionale, a talune condizioni:
1 - ribadendo la natura quinquennale della prescrizione;
2 - stabilendo che il diritto alla percezione del bonus sorge a condizione che il docente sia ancora inserito nel sistema delle supplenze scolastiche, perlomeno fino al momento dell'emanazione della sentenza del Giudice del lavoro, o magari abbia, nelle more del giudizio stipulato un contratto a tempo indeterminato.
Al riguardo, si fa presente che il ricorrente sarà in servizio fino a giugno 2026 (cfr contratto depositato in atti).Sull'eccezione RELATIVA ALLE SUPPLENZE BREVI: sul punto si precisa che nel luglio 2025 la Corte di Giustizia Europea ha definitivamente sancito che : “La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.”. (SENTENZA N. 268/2024 emessa dalla
1 Corte di Giustizia Europea nella causa C-450/2).
Pertanto, sulla scorta di quanto statuito, il ricorrente ha diritto anche al riconoscimento del bonus per gli anni contestati dal convenuto (anche se CP_1 costituiti da brevi contratti).
Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento del ricorso proposto, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione agli avvocati antistatari ex art.93 c.p.c..
L'.avv. Capriolo dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 10/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 10/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 542/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. SANTONICOLA CIRO e ALDO ESPOSITO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2 [...]
- Controparte_3 [...]
(C.F. INDICATO: Controparte_4
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_5
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC
[...] CP_4 indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3
1. Con ricorso depositato in data 10/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio presso l'I.C. Comprensivo G. Pascoli di Frigento, chiedeva di: “
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma
122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto con plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, svolgendo funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Soggiungeva di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con missiva inviata il 30.11.2023, senza ottenere alcun riscontro.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserito nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, evidenziando che ricorrente aveva esteso la sua richiesta agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 durante i quali aveva prestato periodi di supplenza brevi e saltuarie e/o aveva sostituito personale in congedo di maternità o paternità, con conseguente preclusione del beneficio della carta docente.
4 Sosteneva la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il CP_1 differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per tutto quanto esposto in punto di fatto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato
“Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13
5 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre
2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n.
1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
6. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie, dovendo ritenersi superato il proprio precedente orientamento stante la pronuncia di cui infra.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica
7 sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso.
7. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_2 plurimi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 (dal
06/02/2021 al 12/06/2021) 2021/2022 (dal 1/10/2021 al 18/06/2022) e di contratti fino al termine delle attività didattiche per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 ed è attualmente interno al sistema scolastico, giusta contratto di supplenza fino all'8/6/2026 presso (AVEE88401C), sicchè è Controparte_6 ammissibile la domanda di adempimento in forma specifica dell'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici di cui in ricorso.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del all'assegnazione in favore di parte CP_5 ricorrente della carta docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97
Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13
8 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 542/2024 R.G
Lavoro, proposto da , con ricorso depositato il 10/02/2024 nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_3 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
2) Condanna il resistente, previa emissione della Carta docente, ad CP_1 accreditarvi la somma di €#2000# (euroduemila/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore del Controparte_2 ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €515,00
(eurocinquecentoquindici/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 10/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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