Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3261/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 26.6.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione sono presenti:
L'Avv. Giuseppe Costanzo, nell'interesse dell'opponente Parte_1
rappresenta che la Dott.ssa , amm.re pro tempo-re del predetto con-
[...] CP_1 dominio, ha provveduto al pagamento degli importi richiesti con il D.I. n°203.2020, versando complessivamente l'importo di €.19.380,00 a fronte di un debito derivante dal
D.I. 203.2020 di €.18.261,71. Per completezza è opportuno ripercorrere brevemente la vicenda: nel Novembre 2019 veniva iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, concesso in
28.01.2020 (D.I. n°203.2020) e notificato all'odierno opponente, in persona dell'amm.re pro tempore, in data 27.02.2020. Gli importi per l'occupazione erano stati così pattuiti € 57,00 al giorno per i primi sei mesi;
dal settimo mese in poi l'importo giornaliero veniva determi-nato in € 67,00
(€.57,00 al giorno più €.10,00, quale la penale giornaliera ex art. 3 del con-tratto per aver ecceduto i sei mesi di occupazione). Per i primi sei mesi di occupazione (da APRI-
LE a SETTEMBRE 2018) il ha versato al Condominio Parte_1
ICECA l'importo di €.1.710,00 ovvero €.57,00 al giorno. Dal mese di Ottobre 2018
l'importo mensile era determinato in €.2.010,00, ovvero €57,00 al giorno oltre ad €
10,00, quale la penale giornaliera ex art. 3 del contratto totale giornaliero € 67,00 x
30gg = 2.010,00. L'importo richiesto ed ottenuto con il richiamato D.I. era di
€.17.390,00 compreso NOVEMBRE 2019, al netto di quanto già versato dal
[...]
. Prima dell'emissione e quindi della notifica del decreto ingiun- Controparte_2 tivo, in data 12.12.2019 il , versava l'importo di Parte_1
€.8.040,00. Per cui dall'importo liquidato in decreto (€.17.390,00) dovranno essere de- curtati €.8.040,00 già versati all'atto della notifica;
all'atto della notifica del D.I.
203.2020 restavano da versare €.9.350,00 importo sul quale dovranno calcolarsi gli inte-
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o notificasse alcunché, il condominio in persona dell'amm.re pro tem- Parte_1 pore, provvedeva ad effettuare ulteriore pagamento dell'importo di €.6.030,00 imputate alle mensilità di Giugno, Luglio ed Agosto 2019, riducendo in tal modo il debito in re- lazione al Decreto Ingiuntivo ad €.3.320,00 (dovuto € 9.350,00 – versato € 6.030,00 = resto € 3.320,00 ); Sul predetto importo dovranno essere calcolati gli interessi legali si- no al 16.03.2023 data in cui il in persona dell'amm.re pro Parte_1 Parte_1 tempore, effettuava ulteriore bonifico di €.5.310,00 a saldo del dovuto anche per i com- pensi professionali e spese esenti come liquidate. Talchè l'importo di € 5.310,00 è com- prensivo del saldo del dovuto in rela-zione alla sorta del ricorso per decreto ingiuntivo
203/2020 pari ad € 3.320,00, dei compensi professionali e spese esenti pari ad € 791,34
( € 540,00 liquidati in decreto + € 81,00 quale 15% + € 24,84 cpa + 145,50 spese esenti) nonché degli interessi legali pari ad €.80,37 ( versato € 5.310,00 – residuo su d.i. €
3320,00 – compensi professionali e spese esenti € 791,34 – interessi legali € 80,37 = resto € 1118,29 da imputare a costi successivi)
Ricapitolando in forza del D.I. 203.2020 il condominio van-tava un Parte_1 credito di € 18.261,71 cosi determinato:
€ 17.390,00 sorta capitale liquidata in decreto;
€ 791,34 quali compensi professionali e spese esenti
€ 80,37 somma interessi come liquidati in decreto,
a fronte del quale il condominio ha versato l'importo di €.19.380,00 Parte_1 così corrisposto:
€ 8.040,00 in data 12.12.2019 già versato in atti
€ 6.030,00 in data 19.10.2021 già versato in atti
€ 5.310,00 in data 16.03.2023 già versato in atti
Ciò posto versato € 19.380,00 dovuto € 18.261,71 restano € 1.118,29 quale acconto per le mensilità successive non oggetto del presente Decreto ingiuntivo, che solo per far co- noscere al Giudice la verità sono state tutte saldate con ulteriore bonifico effettuato a
Dicembre 2024 (versato in atti). Il condominio nulla deve al condominio Pt_1 [...]
ICECA in relazione alla vicenda de quo. Ciò posto tenuto conto anche del com- Pt_2 portamento processuale dell'opponente chiede dichiararsi cessata la materia del conten- dere con compensazione delle spese di causa non avendo in alcun modo l'opposto avan- zato alcuna richiesta di pagamento per ottenere l'adempimento che è avvenuto sponta- neamente anche per il saldo.
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L'avvocato Maione per il condominio opposto si riporta già a tutto quanto richiesto de- dotto ed eccepito nel verbale della precedente udienza invocando in ogni caso la con- danna al pagamento del condominio opponente in virtù del principio della soccombenza virtuale per quanto altro si riporta alla Giustizia. È altresì presente l'amministratore pt del condominio opposto Rag. , il quale deposita propria relazione ana- Controparte_4 litica circa le somme dovute e quelle corrisposte. Sono altresì presenti nell'interesse de- gli interventori gli Avvocati Antonio Ceriello e i quali fanno pre- Controparte_5 sente che parte dei pagamenti sono comunque stati disposti dopo il provvedimento del
21.06.2021 di concessione di esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed evidenziano altresi che per alcuni pagamenti è stata fatta imputazione del tutto generica. Inoltre, co- me da relazione depositata oggi risultano ancora dei crediti insoluti in favore del con- dominio opposto insistono pertanto affinché il opponente avendo proposto Parte_1 un opposizione del tutto dilatoria e speculativa venga condannato alla rifusione di tutte le spese e competenze legali nonché per lite palesemente temeraria ex art 96 cpc in fa- vore degli interventori, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale. È altresì presente il sig. interventore. Gli avv.ti e Ceriello si riporta- Controparte_6 CP_5 no in ogni caso ai loro atti e precedenti verbali. A questo punto, gli avvocati Maione
Emilio, e Ceriello Antonio, valutata la documentazione agli atti e Controparte_5 le causali dei bonifici ritengono ancora dovuti da parte opponente unicamente i crediti per le spese di cui al decreto ingiuntivo. Parte opposta e gli interventori volontari insi- stono per il riconoscimento delle spese anche della presente procedura.
Parte opposta si oppone ed insiste nella richiesta di compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3261/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. COSTANZO GIUSEPPE (c.f.:
[...]
) dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti C.F._1
- Opponente
E
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in Controparte_7 P.IVA_2
VIA SIANO 5 80048 SANT'ANASTASIA presso lo studio dell'Avv. MAIONE
EMILIO (c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in atti
- Opposto
(C.F. ), nato a [...] Controparte_6 C.F._3
(NA) il 20.09.1953 ed ivi residente a[...], CP_8
, (C.F. ) nata a [...] il
[...] C.F._4
18.03.1952 e residente in [...], e
, ( ) nata a [...] Controparte_9 CodiceFiscale_5
(NA) il 22.11.1964 ed ivi residente a[...], tutti elett.te dom.ti in Sant'ST (NA) alla via Porricelli n. 77 presso e nello studio dell' Avv.
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Antonio Ceriello ( ) che li rappresenta e difende, CodiceFiscale_6
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. (C.F. Controparte_5
C.F._7
- Interventori
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuto pagamento (almeno par-
ziale) delle somme fatte oggetto di opposizione. Tale rilievo è certamente suffi-
ciente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, in ade-
sione all'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “il giudizio di op-
posizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazio-
ne della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del de-
creto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo -
travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momen-
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to di emissione dell'ingiunzione” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/05/2008, n.
13085; Cassazione civile, Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011; Cassazione
civile, sez. lav., 10/04/2000, n. 453).
Ciò su cui le parti non convergono è se il pagamento intervenuto sia totale o meno: mentre l'opponente ritiene di aver pagato somme maggiori a quelle in-
giunte, l'opposto ritiene ancora dovute le somme da imputarsi a spese legali di monitorio.
Nel merito, non può che aderirsi alla tesi della opposta ritenendo la cessa-
zione della materia del contende soltanto parziale essendo ancora dovute parte delle somme oggetto di monitorio e, segnatamente, proprio quelle addebitabili a spese. A tale conclusione si giunge esaminando i pagamenti effettuati, le cui cau-
sali non riportano mai l'imputazione alle spese legali di cui al monitorio di tal che le stesse non possono che ritenersi ancora dovute. Del resto, neppure risulta emessa la fattura cui ricollegare il pagamento delle predette somme (che certa-
mente risulta dovuta salvo il caso di esenzione per il regime dei minimi non rap-
presentato nel caso di specie).
Dovrà pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e condannandosi la oppo-
nente al pagamento della differenza insoluta, corrispondente ad €.145,50 per spe-
se ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Le spese, ivi incluse quelle degli interventori, seguono la soccombenza e,
tenuto ulteriormente conto sia che la quasi totalità dei pagamenti risulta interve-
nuta dopo la notifica dell'ingiunzione, pendente il giudizio di opposizione, sia della pervicacia nell'insistere nelle proprie conclusionisi liquidano d'ufficio per l'intero, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e
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successive modifiche, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore co-
stituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplici-
tà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocra-
tica ed persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun-
ziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., così decide:
1. Revoca il D.I. opposto;
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta quale residuo dovuto sul decreto ingiuntivo di €.145,50 per spese ed €.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in liquidate in €.5.077,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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