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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1039 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1039 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 16 dicembre 2025 ore 9.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Alessandro Gattai;
- per parte convenuta l'avv. Fausto Benigni.
L'avv. Gattai si riporta ai propri atti difensivi, riepilogando le varie poste e sollecitando, ove ritenuto opportuna, una C.T.U. contabile.
L'avv. Benigni si riporta a sua volta ai propri atti e sottolinea la condotta processuale ai fini della valutazione delle spese di lite, per cui chiede che la convenuta non sia condannata al relativo pagamento.
La giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 14.40.
La Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 16.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona della giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1039 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Gattai;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Fausto Benigni;
Parte resistente
Oggetto: qualificazione – differenze retributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. all'epoca del ricorso introduttivo ancora dipendente della Parte_1 Controparte_1
impugna il verbale di conciliazione sottoscritto con la datrice presso i locali dell'impresa, avente ad
[...] oggetto la rinuncia della lavoratrice alla qualifica, all'inquadramento ed alla retribuzione di coordinatrice fino a quel momento ricoperta, concordando con la datrice di lavoro (che rinunciava alla prospettata
Pag. 2 di 8 volontà di risolvere il rapporto di lavoro) l'inquadramento nella posizione economica quale impiegata al livello C4 di settore.
Rappresenta di aver impugnato ai sensi dell'art. 2113 c.c. il verbale in parola con lettera del
20.11.2024, cui seguiva il trasferimento della lavoratrice (dal 1.10.2024 impiegata allo sportello dell'accettazione) al servizio di accettazione del reparto di radioterapia dal 1.12.2024.
Chiede, quindi, riservando ad altra eventuale azione la richiesta di “risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dell'illegittimo demansionamento”, di “accertare e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto da il 18.09.2024 presso la sede di in Prato, Parte_1 Controparte_1
Via Cantagallo n.56 e condannare a ripristinare il trattamento economico individuale Controparte_1 già goduto dalla ricorrente con l'inquadramento al livello DS3 del CCNL AIOP Personale non medico e con la retribuzione convenzionale prevista” e, conseguentemente “condannare al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente delle differenze di retribuzione maturate dal 1.10.2024 alla data della sentenza, oltre rivalutazione ed interessi legali entrambi da decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo, per i titoli dedotti”.
2. Si è costituita ritualmente la resistente la quale, dopo aver rappresentato le intervenute CP_2 dimissioni della lavoratrice il 17.1.2025 e rivendicato la correttezza del proprio operato, prendendo atto dell'opzione interpretativa fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di nullità del verbale di conciliazione, quantificando le differenze retributive maturate in €. 3.789,74.
Richiede, tuttavia, la compensazione della somma in questione con l'importo ancora dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso (per €. 2.395,82), contestando la qualifica data unilateralmente dalla lavoratrice in termini di giusta causa.
3. All'esito della prima udienza con cui, attesi i rilievi delle parti ed all'esito della camera di consiglio,
è stato autorizzato il deposito di note autorizzate in punto di quantificazione delle pretese, la ricorrente, nella propria nota conclusiva, ha richiesto il pagamento di un importo complessivo di €. 16.636,54, così determinato:
➢ 3.789,74 per differenze ottobre, novembre, dicembre, gennaio;
➢ € 1.482,15 a titolo di ore di flessibilità;
➢ € 5.888,62 a titolo di premio dell'1% sull'incremento di fatturato verso pazienti privati;
➢ € 2.395,82 a titolo di indennità di preavviso già indebitamente detratta;
➢ € 3.080,21 a titolo di indennità preavviso.
La società resistente, a sua volta, ha contestato la possibilità di pronunciarsi, nell'ambito del presente giudizio, circa la debenza di somme diverse dalle mere differenze retributive maturate.
Pag. 3 di 8 4. All'esito dell'esame delle difese delle parti e della discussione orale odierna, il Tribunale ritiene che la causa debba essere decisa nei seguenti termini.
5. Risulta preliminare valutare la validità del verbale di conciliazione, rispetto al quale la stessa resistente tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
È incontestato che il verbale di conciliazione impugnato sia stato sottoscritto nei locali della datrice di lavoro. Ebbene, la norma di cui all'art. 2113, ultimo comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”; questo in quanto risulta essere decisiva l'effettività dell'assistenza sindacale.
Di talché la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato. In questo perimetro, essendo l'effettività dell'assistenza sindacale la caratteristica centrale dell'accertamento della genuinità della volontà del lavoratore ai fini dell'inoppugnabilità della conciliazione.
Ne deriva che la sede di stipula e di sottoscrizione dell'accordo non è un requisito neutro (così come l'affiliazione o meno al sindacato di iscrizione, o comunque di fiducia e scelta del lavoratore, del rappresentante sindacale che fornisca assistenza nella procedura), ma concorre alla funzionalità delle forme prescritte in relazione alla suddetta effettività. Per tale motivo la recente giurisprudenza di legittimità, cui si intende aderire (Cass. n. 10065 del 2024 citata dalle parti e, conf., Cass., n. 9286 del
2025), ha affermato che la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore1.
In altri termini, modalità quali quelle seguite nel caso in esame (sottoscrizione dal datore di lavoro e dal lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società) non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate, dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti
Pag. 4 di 8 accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti.
La conciliazione sottoscritta tra le odierne parti il 18.9.2024 (tempestivamente impugnata nei termini di cui all'art. 2113 c.c.) è, conseguentemente, invalida, anche alla luce del principio di irriducibilità della retribuzione stabilito dall'art. 2103 c.c..
Tale è, del resto, la concorde conclusione delle parti.
6. Riportandosi quindi anche alla propria precedente ordinanza, occorre esaminare la questione circa la quantificazione delle differenze retributive maturate dalla dipendente a causa dell'invalidità dell'accordo conciliativo fino al giorno delle dimissioni.
Appare determinante, ad avviso di chi scrive, il distinguo operato in ricorso tra crediti di natura retributiva e crediti di natura risarcitoria, in quanto soltanto i primi risultano oggetto della presente domanda giudiziale, mentre per i secondi, come sopra rammentato, la ricorrente ha espressamente riservato di valutare un ulteriore (e diverso) giudizio.
È, difatti, noto che, nel processo del lavoro, la tematica concernente i contenuti essenziali del ricorso introduttivo assume una connotazione particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede. Ed infatti, da un lato il rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa l'intero rito e, dall'altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono un deciso perimetro delle questioni da decidere negli atti preliminari del giudizio, soprattutto nel caso in cui, come quello in esame, le parti, sollecitate sul punto non hanno avuto la medesima visione delle poste da porre alla base della piattaforma fattuale.
Parimenti, costituisce principio oramai consolidato quello secondo cui l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese (si cfr., ex multis, Cass., n. 7074 del 2005; Cass., n. 12567 del 2009; Cass., n. 26873 del 2017).
7. Ne deriva, pertanto, che non vi sono dubbi circa la ricomprensione, nel perimetro del presente giudizio, della differenza sulla retribuzione corrisposta in virtù del livello deteriore applicato sulla scorta del verbale invalido, su cui le parti concordano anche circa la relativa quantificazione (€. 3.789,74).
Alla somma così individuata vanno aggiunti, per legge, gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo (dal momento che, allo stato, la disponibilità della datrice non si
è tradotta in un'offerta reale comprensiva di accessori).
8. A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riferimento alle altre poste rivendicate con la nota difensiva. Gli importi a titolo di ore di flessibilità non pagate, difatti, non risultano esplicitati nel ricorso e non si comprende la correlazione causale con l'impugnazione del verbale di conciliazione che Pag. 5 di 8 costituisce il fulcro da cui la ricorrente pretende il riconoscimento di differenze retributive. Peraltro, il credito di cui si discute sarebbe addirittura sorto successivamente al deposito del ricorso (ovvero da un confronto delle buste paga di gennaio e febbraio 2025) e, pertanto, la sua introduzione costituisce effettivamente una domanda nuova e, pertanto, inammissibile nel presente giudizio.
9. Parimenti non risulta sussumibile nelle differenze retributive il premio lordo sull'incremento di fatturato. Tale posta, invero, è effettivamente contenuta nella parte narrativa del ricorso (punto 7).
Tuttavia, è la natura di tale pretesa a renderla avulsa dal procedimento, dal momento che, come emerge dalla lettura del doc. 2 di parte ricorrente)2, tale premio risulta collegato all'incarico di coordinatrice
(peraltro, revocabile nella stessa lettura di incarico con un preavviso di 30 giorni) che, pacificamente, la ricorrente non ha più svolto a partire dall'ottobre 2024. Pertanto, il mancato riconoscimento di tale premio si collega, più che ad una retribuzione, ad una richiesta di natura risarcitoria – indennitaria che la ricorrente ha espressamente escluso, si ripete, dall'ambito del giudizio.
10. Circa le due residue poste, occorre considerare, da un lato, la natura indennitaria delle stesse (e non strictu sensu retributiva), dall'altro, il fatto che, anche in questo caso, la maturazione dell'eventuale diritto è successiva allo stesso deposito del ricorso e posato, quindi, su paradigmi fattuali diversi dall'originario giudizio. Pertanto, esula dal perimetro del presente giudizio e dalla domanda la richiesta di condanna, formulata dalla parte ricorrente soltanto nelle note autorizzate, di pagamento degli importi a titolo di indennità di preavviso.
11. A fronte di tali considerazioni, occorre tuttavia osservare che parte resistente, nella propria memoria, sostanzialmente effettua un'eccezione di compensazione per la somma ulteriore rispetto a quella già trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso, a suo avviso dovuta dalla ex lavoratrice;
il tutto senza proporre domanda riconvenzionale.
Trattasi tuttavia, ad avviso di chi scrive, di eccezione riconvenzionale, che, come noto, si verifica allorché l'istanza risulti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore. Tale è il caso di specie, in quanto il convenuto invoca dei fatti modificativi del diritto di parte attrice che comportano, necessariamente, l'accertamento del diritto ad ottenere, dalla sig.ra il pagamento dell'indennità di preavviso3. Pt_1 Nel caso di specie, la prospettazione dell'odierna convenuta si scontra con le allegazioni del ricorso, dal momento che è documentato che la ricorrente ebbe, con lettera del 20.11.2024, ad impugnare il verbale di conciliazione chiedendo il ripristino del trattamento economico e normativo corrispondente all'inquadramento originario, cui seguì non solo il silenzio datoriale, ma anche il trasferimento ad altra funzione. Tale circostanza risulta adeguatamente supportare la scelta della lavoratrice di dimettersi per giusta causa (sul punto, in controversia simile a quella di cui si discute, cfr. Cass., n. 26320 del 2024, in cui i giudici di legittimità respingono il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della giusta causa di dimissioni a fronte della richiesta di ripristino di una retribuzione ridotta a seguito di accordo).
L'eccezione riconvenzionale non risulta, quindi, suscettibile di accoglimento.
12. Venendo alla regolazione delle spese di lite, certamente occorre valorizzare la condotta di controparte, anche in rapporto all'originario petitum della domanda ed al riconoscimento delle relative differenze retributive. Dall'altra parte, occorre aver riguardo al carattere necessitato dell'iniziativa processuale, a fronte anche dell'impugnativa stragiudiziale del novembre 2024 che non aveva sortito alcun esito ed al rigetto dell'eccezione di compensazione.
Si reputa, quindi, equa la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Le ulteriori spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore indeterminato della controversia (alla luce della domanda di accertamento dell'invalidità dell'accordo) e della decisione sulla scorta delle allegazioni documentali iniziali delle parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto da il 18.9.2024 con la Parte_1
; Controparte_1
2) condanna la al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate Controparte_1 in €. 3.789,74, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al pagamento;
fondamento fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, e in base ai quali si chieda la refezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande"; "laddove il convenuto invochi un rapporto contrattuale diverso da quello posto dall'attore a fondamento delle sue pretese, sull'assunto che da esso deriverebbe la nullità o la totale o parziale inefficacia di quest'ultimo, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore, e ne chieda in via riconvenzionale l'accertamento, anche con la eventuale conseguente condanna dell'attore al pagamento di quanto dovuto in base a tale prospettazione, nell'ipotesi in cui tale domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, ciò nonostante la medesima difesa può e deve essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte attrice". Pag. 7 di 8 3) dichiara inammissibili le ulteriori richieste economiche meglio quantificate nella memoria di parte ricorrente del 21.10.2025;
4) condanna la resistente al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 3.689,00
(€. 1.844,50, quindi, in favore di parte ricorrente), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 16 dicembre 2025
La Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., n. 9286 del 2025, punto 10: “ciò in quanto, in materia il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di protezione del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo;
tale forma di protezione giuridica non è necessaria (art. 2113, ultimo comma, c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette, quali la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le Commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le Controparte_3 sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 - ter e quater, c.p.c.)”. 2 Recita testualmente la lettera di incarico: “le confermiamo l'attribuzione dell'incarico di coordinatore dell'ufficio prestazioni private con decorrenza dal 1/11/2021. A fronte dell'incarico suddetto Le verrà corrisposta un'indennità di “coordinamento dell'ufficio prestazioni private” di euro 200,00 netti, per 12 mesi l'anno, oltre ad un premio lordo da erogare a fine anno pari all'1% sull'incremento del fatturato verso pazienti privati (escluso ticket) rispetto a quanto risultante al 31/10/2021. La direzione si riserva di revocare l'incarico con un preavviso di 30 giorni e in tal caso l'indennità di coordinamento ed il relativo premio cesseranno di essere erogati. Le somme suddette si intendono comprensive di retribuzioni indirette e differite”. 3 Cass., n. 21472 del 2016 e numerose precedenti e successive: "la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell'attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purchè vengano allegati a loro Pag. 6 di 8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1039 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 16 dicembre 2025 ore 9.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Alessandro Gattai;
- per parte convenuta l'avv. Fausto Benigni.
L'avv. Gattai si riporta ai propri atti difensivi, riepilogando le varie poste e sollecitando, ove ritenuto opportuna, una C.T.U. contabile.
L'avv. Benigni si riporta a sua volta ai propri atti e sottolinea la condotta processuale ai fini della valutazione delle spese di lite, per cui chiede che la convenuta non sia condannata al relativo pagamento.
La giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 14.40.
La Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 16.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona della giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1039 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Gattai;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Fausto Benigni;
Parte resistente
Oggetto: qualificazione – differenze retributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. all'epoca del ricorso introduttivo ancora dipendente della Parte_1 Controparte_1
impugna il verbale di conciliazione sottoscritto con la datrice presso i locali dell'impresa, avente ad
[...] oggetto la rinuncia della lavoratrice alla qualifica, all'inquadramento ed alla retribuzione di coordinatrice fino a quel momento ricoperta, concordando con la datrice di lavoro (che rinunciava alla prospettata
Pag. 2 di 8 volontà di risolvere il rapporto di lavoro) l'inquadramento nella posizione economica quale impiegata al livello C4 di settore.
Rappresenta di aver impugnato ai sensi dell'art. 2113 c.c. il verbale in parola con lettera del
20.11.2024, cui seguiva il trasferimento della lavoratrice (dal 1.10.2024 impiegata allo sportello dell'accettazione) al servizio di accettazione del reparto di radioterapia dal 1.12.2024.
Chiede, quindi, riservando ad altra eventuale azione la richiesta di “risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dell'illegittimo demansionamento”, di “accertare e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto da il 18.09.2024 presso la sede di in Prato, Parte_1 Controparte_1
Via Cantagallo n.56 e condannare a ripristinare il trattamento economico individuale Controparte_1 già goduto dalla ricorrente con l'inquadramento al livello DS3 del CCNL AIOP Personale non medico e con la retribuzione convenzionale prevista” e, conseguentemente “condannare al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente delle differenze di retribuzione maturate dal 1.10.2024 alla data della sentenza, oltre rivalutazione ed interessi legali entrambi da decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo, per i titoli dedotti”.
2. Si è costituita ritualmente la resistente la quale, dopo aver rappresentato le intervenute CP_2 dimissioni della lavoratrice il 17.1.2025 e rivendicato la correttezza del proprio operato, prendendo atto dell'opzione interpretativa fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di nullità del verbale di conciliazione, quantificando le differenze retributive maturate in €. 3.789,74.
Richiede, tuttavia, la compensazione della somma in questione con l'importo ancora dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso (per €. 2.395,82), contestando la qualifica data unilateralmente dalla lavoratrice in termini di giusta causa.
3. All'esito della prima udienza con cui, attesi i rilievi delle parti ed all'esito della camera di consiglio,
è stato autorizzato il deposito di note autorizzate in punto di quantificazione delle pretese, la ricorrente, nella propria nota conclusiva, ha richiesto il pagamento di un importo complessivo di €. 16.636,54, così determinato:
➢ 3.789,74 per differenze ottobre, novembre, dicembre, gennaio;
➢ € 1.482,15 a titolo di ore di flessibilità;
➢ € 5.888,62 a titolo di premio dell'1% sull'incremento di fatturato verso pazienti privati;
➢ € 2.395,82 a titolo di indennità di preavviso già indebitamente detratta;
➢ € 3.080,21 a titolo di indennità preavviso.
La società resistente, a sua volta, ha contestato la possibilità di pronunciarsi, nell'ambito del presente giudizio, circa la debenza di somme diverse dalle mere differenze retributive maturate.
Pag. 3 di 8 4. All'esito dell'esame delle difese delle parti e della discussione orale odierna, il Tribunale ritiene che la causa debba essere decisa nei seguenti termini.
5. Risulta preliminare valutare la validità del verbale di conciliazione, rispetto al quale la stessa resistente tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
È incontestato che il verbale di conciliazione impugnato sia stato sottoscritto nei locali della datrice di lavoro. Ebbene, la norma di cui all'art. 2113, ultimo comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”; questo in quanto risulta essere decisiva l'effettività dell'assistenza sindacale.
Di talché la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato. In questo perimetro, essendo l'effettività dell'assistenza sindacale la caratteristica centrale dell'accertamento della genuinità della volontà del lavoratore ai fini dell'inoppugnabilità della conciliazione.
Ne deriva che la sede di stipula e di sottoscrizione dell'accordo non è un requisito neutro (così come l'affiliazione o meno al sindacato di iscrizione, o comunque di fiducia e scelta del lavoratore, del rappresentante sindacale che fornisca assistenza nella procedura), ma concorre alla funzionalità delle forme prescritte in relazione alla suddetta effettività. Per tale motivo la recente giurisprudenza di legittimità, cui si intende aderire (Cass. n. 10065 del 2024 citata dalle parti e, conf., Cass., n. 9286 del
2025), ha affermato che la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore1.
In altri termini, modalità quali quelle seguite nel caso in esame (sottoscrizione dal datore di lavoro e dal lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società) non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate, dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti
Pag. 4 di 8 accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti.
La conciliazione sottoscritta tra le odierne parti il 18.9.2024 (tempestivamente impugnata nei termini di cui all'art. 2113 c.c.) è, conseguentemente, invalida, anche alla luce del principio di irriducibilità della retribuzione stabilito dall'art. 2103 c.c..
Tale è, del resto, la concorde conclusione delle parti.
6. Riportandosi quindi anche alla propria precedente ordinanza, occorre esaminare la questione circa la quantificazione delle differenze retributive maturate dalla dipendente a causa dell'invalidità dell'accordo conciliativo fino al giorno delle dimissioni.
Appare determinante, ad avviso di chi scrive, il distinguo operato in ricorso tra crediti di natura retributiva e crediti di natura risarcitoria, in quanto soltanto i primi risultano oggetto della presente domanda giudiziale, mentre per i secondi, come sopra rammentato, la ricorrente ha espressamente riservato di valutare un ulteriore (e diverso) giudizio.
È, difatti, noto che, nel processo del lavoro, la tematica concernente i contenuti essenziali del ricorso introduttivo assume una connotazione particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede. Ed infatti, da un lato il rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa l'intero rito e, dall'altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono un deciso perimetro delle questioni da decidere negli atti preliminari del giudizio, soprattutto nel caso in cui, come quello in esame, le parti, sollecitate sul punto non hanno avuto la medesima visione delle poste da porre alla base della piattaforma fattuale.
Parimenti, costituisce principio oramai consolidato quello secondo cui l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese (si cfr., ex multis, Cass., n. 7074 del 2005; Cass., n. 12567 del 2009; Cass., n. 26873 del 2017).
7. Ne deriva, pertanto, che non vi sono dubbi circa la ricomprensione, nel perimetro del presente giudizio, della differenza sulla retribuzione corrisposta in virtù del livello deteriore applicato sulla scorta del verbale invalido, su cui le parti concordano anche circa la relativa quantificazione (€. 3.789,74).
Alla somma così individuata vanno aggiunti, per legge, gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo (dal momento che, allo stato, la disponibilità della datrice non si
è tradotta in un'offerta reale comprensiva di accessori).
8. A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riferimento alle altre poste rivendicate con la nota difensiva. Gli importi a titolo di ore di flessibilità non pagate, difatti, non risultano esplicitati nel ricorso e non si comprende la correlazione causale con l'impugnazione del verbale di conciliazione che Pag. 5 di 8 costituisce il fulcro da cui la ricorrente pretende il riconoscimento di differenze retributive. Peraltro, il credito di cui si discute sarebbe addirittura sorto successivamente al deposito del ricorso (ovvero da un confronto delle buste paga di gennaio e febbraio 2025) e, pertanto, la sua introduzione costituisce effettivamente una domanda nuova e, pertanto, inammissibile nel presente giudizio.
9. Parimenti non risulta sussumibile nelle differenze retributive il premio lordo sull'incremento di fatturato. Tale posta, invero, è effettivamente contenuta nella parte narrativa del ricorso (punto 7).
Tuttavia, è la natura di tale pretesa a renderla avulsa dal procedimento, dal momento che, come emerge dalla lettura del doc. 2 di parte ricorrente)2, tale premio risulta collegato all'incarico di coordinatrice
(peraltro, revocabile nella stessa lettura di incarico con un preavviso di 30 giorni) che, pacificamente, la ricorrente non ha più svolto a partire dall'ottobre 2024. Pertanto, il mancato riconoscimento di tale premio si collega, più che ad una retribuzione, ad una richiesta di natura risarcitoria – indennitaria che la ricorrente ha espressamente escluso, si ripete, dall'ambito del giudizio.
10. Circa le due residue poste, occorre considerare, da un lato, la natura indennitaria delle stesse (e non strictu sensu retributiva), dall'altro, il fatto che, anche in questo caso, la maturazione dell'eventuale diritto è successiva allo stesso deposito del ricorso e posato, quindi, su paradigmi fattuali diversi dall'originario giudizio. Pertanto, esula dal perimetro del presente giudizio e dalla domanda la richiesta di condanna, formulata dalla parte ricorrente soltanto nelle note autorizzate, di pagamento degli importi a titolo di indennità di preavviso.
11. A fronte di tali considerazioni, occorre tuttavia osservare che parte resistente, nella propria memoria, sostanzialmente effettua un'eccezione di compensazione per la somma ulteriore rispetto a quella già trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso, a suo avviso dovuta dalla ex lavoratrice;
il tutto senza proporre domanda riconvenzionale.
Trattasi tuttavia, ad avviso di chi scrive, di eccezione riconvenzionale, che, come noto, si verifica allorché l'istanza risulti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore. Tale è il caso di specie, in quanto il convenuto invoca dei fatti modificativi del diritto di parte attrice che comportano, necessariamente, l'accertamento del diritto ad ottenere, dalla sig.ra il pagamento dell'indennità di preavviso3. Pt_1 Nel caso di specie, la prospettazione dell'odierna convenuta si scontra con le allegazioni del ricorso, dal momento che è documentato che la ricorrente ebbe, con lettera del 20.11.2024, ad impugnare il verbale di conciliazione chiedendo il ripristino del trattamento economico e normativo corrispondente all'inquadramento originario, cui seguì non solo il silenzio datoriale, ma anche il trasferimento ad altra funzione. Tale circostanza risulta adeguatamente supportare la scelta della lavoratrice di dimettersi per giusta causa (sul punto, in controversia simile a quella di cui si discute, cfr. Cass., n. 26320 del 2024, in cui i giudici di legittimità respingono il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della giusta causa di dimissioni a fronte della richiesta di ripristino di una retribuzione ridotta a seguito di accordo).
L'eccezione riconvenzionale non risulta, quindi, suscettibile di accoglimento.
12. Venendo alla regolazione delle spese di lite, certamente occorre valorizzare la condotta di controparte, anche in rapporto all'originario petitum della domanda ed al riconoscimento delle relative differenze retributive. Dall'altra parte, occorre aver riguardo al carattere necessitato dell'iniziativa processuale, a fronte anche dell'impugnativa stragiudiziale del novembre 2024 che non aveva sortito alcun esito ed al rigetto dell'eccezione di compensazione.
Si reputa, quindi, equa la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Le ulteriori spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore indeterminato della controversia (alla luce della domanda di accertamento dell'invalidità dell'accordo) e della decisione sulla scorta delle allegazioni documentali iniziali delle parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto da il 18.9.2024 con la Parte_1
; Controparte_1
2) condanna la al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate Controparte_1 in €. 3.789,74, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al pagamento;
fondamento fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, e in base ai quali si chieda la refezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande"; "laddove il convenuto invochi un rapporto contrattuale diverso da quello posto dall'attore a fondamento delle sue pretese, sull'assunto che da esso deriverebbe la nullità o la totale o parziale inefficacia di quest'ultimo, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore, e ne chieda in via riconvenzionale l'accertamento, anche con la eventuale conseguente condanna dell'attore al pagamento di quanto dovuto in base a tale prospettazione, nell'ipotesi in cui tale domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, ciò nonostante la medesima difesa può e deve essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte attrice". Pag. 7 di 8 3) dichiara inammissibili le ulteriori richieste economiche meglio quantificate nella memoria di parte ricorrente del 21.10.2025;
4) condanna la resistente al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 3.689,00
(€. 1.844,50, quindi, in favore di parte ricorrente), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 16 dicembre 2025
La Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., n. 9286 del 2025, punto 10: “ciò in quanto, in materia il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di protezione del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo;
tale forma di protezione giuridica non è necessaria (art. 2113, ultimo comma, c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette, quali la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le Commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le Controparte_3 sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 - ter e quater, c.p.c.)”. 2 Recita testualmente la lettera di incarico: “le confermiamo l'attribuzione dell'incarico di coordinatore dell'ufficio prestazioni private con decorrenza dal 1/11/2021. A fronte dell'incarico suddetto Le verrà corrisposta un'indennità di “coordinamento dell'ufficio prestazioni private” di euro 200,00 netti, per 12 mesi l'anno, oltre ad un premio lordo da erogare a fine anno pari all'1% sull'incremento del fatturato verso pazienti privati (escluso ticket) rispetto a quanto risultante al 31/10/2021. La direzione si riserva di revocare l'incarico con un preavviso di 30 giorni e in tal caso l'indennità di coordinamento ed il relativo premio cesseranno di essere erogati. Le somme suddette si intendono comprensive di retribuzioni indirette e differite”. 3 Cass., n. 21472 del 2016 e numerose precedenti e successive: "la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell'attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purchè vengano allegati a loro Pag. 6 di 8