Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2017, proposto da NI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Costantini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agostino Santoro in Latina, via Carlo Alberto, 19;
contro
Comune di Sora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Quadrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
l'dell'ordinanza a firma dell'Arch. Pio Porretta, Dirigente del V Settore, Area Vigilanza Edilizia, 2° servizio – Ufficio verifica abusivismo edilizio, adottata il 10 luglio 2017, n. 10780,, notificata il 31.7.2017, con la quale è stata disposta “l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate, insistenti sul terreno distinto in catasto al foglio 8, mappale 226” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto né altrimenti conoscibile, compresi atti istruttori, verbali e quant'altro riferito al procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sora;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa LL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 30 ottobre 2017 e depositato il successivo 24 novembre, parte ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza meglio emarginata in epigrafe con cui l’intimata Amministrazione comunale disponeva “ l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate, insistenti sul terreno distinto in catasto al foglio 8, mappale 226 ”, deducendo, al riguardo, la violazione di legge, eccesso di potere, manifesta ingiustizia, sotto diversi profili: 1)omessa comunicazione dell’inizio del procedimento; 2) omessa comunicazione dell’ordinanza di demolizione; 3) omessa comunicazione di una seconda ordinanza di demolizione; 4) pendenza della procedura di condono; 5) violazione dell’art. 15, co. 5° della L.R. n. 15/2008 ed eccesso di potere, chiedendo, in conclusione, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva il Comune di Sora con atto di mero stile.
A seguito di apposito avviso di perenzione alle parti costituite la parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione udienza nei termini e nei modi previsti dall’art. 82 c.p.a..
In vista della discussione del ricorso nel merito, il difensore del Comune resistente ha depositato l’ordinanza n. 187 del 24 settembre 2025; quindi, con memoria difensiva depositata in data 5 marzo 2026, il Comune di Sora ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All’udienza di smaltimento del 17 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio rileva che si siano verificati i presupposti per la chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto che successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta la piena soddisfazione della pretesa introdotta in giudizio.
Ed invero, dall’esame del provvedimento in data 24 settembre 2025, da ultimo depositato dal Comune di Sora, si evince che il dirigente competente ha annullato sia il provvedimento impugnato - ordinanza n. 10780, del 10 luglio 2017 con cui era stata disposta la avversata acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate ed insistenti sul terreno in catasto al foglio 8, mappale n. 226 - sia gli atti a questo presupposti (i.e., l’ordinanza di demolizione n. 9670/2010 e l’accertamento di inottemperanza n. 10780/2011).
Come noto, la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, conseguente all’accertamento del sopravvenuto, nelle more del giudizio, assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente in quanto interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, e come tale non più revocabile in dubbio. Pertanto, potendo la cessazione della materia del contendere essere dichiarata solo quando interviene in pendenza del giudizio una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, questa deve risultare in modo cristallino in atti.
Nel caso in esame, l’annullamento d’ufficio non soltanto dell’atto impugnato, ma anche degli atti a questo presupposti inducono il Collegio integralmente soddisfatta la pretesa azionata con il ricorso in esame.
Nondimeno, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, stante il contegno di parte ricorrente, rimasta silente sul punto anche dopo l’invio di comunicazione di cortesia in data 28 ottobre 2025 con cui era stata richiesta, in vista della fissazione del ricorso in una udienza straordinaria per l’eliminazione dell’arretrato, la manifestazione di permanenza dell’interesse al ricorso, pure essendo già stata posta in essere, a quella data, l’attività amministrativa tendente alla integrale soddisfazione della pretesa avanzata con il ricorso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL LA, Presidente, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL LA |
IL SEGRETARIO