Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 534/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e PEsone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 534/2025 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 13.03.2025, congiuntamente dai coniugi:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 24.12.1967, residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Terme (PT) il 07.04.1962, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessio Celli, presso lo studio del quale eleggono domicilio in Montecatini Terme, Via
Ugolino da Montecatini n. 5,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 13.03.2025 i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
22.10.1998 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dall'unione era nato il PE figlio (nato il [...]), maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente.
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia (r. g. n. 1250/2007), con decreto di omologa n. 4901 del 14.06.2007, omologava la separazione personale dei coniugi.
PEtanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) I coniugi, avendo ciascuno redditi propri, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
c) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver diviso i beni comuni e di non aver altro
a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, diritto o ragione. PE d) Il figlio , non ancora autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre in via Ficocchio 108 a Buggiano.
e) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 180 mensili. Le spese straordinarie per il figlio saranno affrontate al
50% da entrambi i genitori riportandosi al protocollo di intesa tra COA e
Tribunale del 1 ottobre 2018.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.03.2025 ed acquisito il parere del PM in data
25.03.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso
2 introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, idonee a preservare l'interesse della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e PEsone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22.10.1998 in
Montecatini Terme (PT), dai coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 24.12.1967, e nato a [...] il Parte_2
07.04.1962, alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme
(PT), per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 26 P. I, Anno 1998);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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