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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 890/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 890/2025, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. RATTI NADIA parte ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. FRANZONI ELISABETTA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: 1) Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che la abita con i figli e CP_1 Per_1 Per_2
(quest'ultimo non economicamente indipendente), sino all'indipendenza dello stesso;
3) Prendere atto che i coniugi concordano in merito al pagamento da parte del padre dell'importo di euro 150,00, a favore del figlio Parte_2
Pag. 1 qualora lo stesso lo richieda e ne abbia effettiva necessità; 4) Prendere atto che i coniugi concordato in merito al pagamento da parte del padre dell'importo di euro 350,00, a favore del figlio sino a che lo stesso Persona_3 non sarà economicamente indipendente, confrontandosi direttamente con il figlio stesso in futuro, l'assegno verrà incassato dalla madre fintanto che lo stesso sarà dovuto o finché il figlio non faccia richiesta di versamento diretto;
i coniugi concordano sulla divisione delle spese straordinarie al 50% giusto Protocollo di Torino in uno presso l'intestato Tribunale;
5) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi nessun contributo economico periodico sarà dovuto, ad eccezione del contributo una tantum da versarsi da parte del signor a Parte_1 favore della signora a tacitazione di qualsiasi richiesta inerente all'assegno divorzile, ad oggi e per CP_1 il futuro, ella nulla potrà più chiedere/pretendere dal signor a tale titolo;
6) Prendere atto che Parte_1
l'importo a titolo di una tantum, di cui al punto 5 sarà dell'importo di euro 10.000,00, la somma verrà versata (a mezzo bonifico bancrio alle note coordinate) alla resistente in tre rate a partire dal 15/11 p.v. per pi proseguire con la data del 15/12 e con la data del 15/01/2026; le prime due rate saranno dell'importo di euro 3.000,00, mentre quella a saldo sarà di euro 4.000,00; 7) Prendere atto che i coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare alla comparizione personale fisica alla fissanda udienza e concordano e acconsentono alla trattazione dell'udienza mediante il modello di svolgimento in forma scritta (mediante “deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”); 8) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto integrale di matrimonio concordatario celebrato in Novara il 07/09/2003, atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del predetto Comune Parte II, Serie A, N. 125; 8) Prendere atto che i ricorrenti rinunciano sin d'ora a proporre appello;
9) Ordinare la perdita del cognome da parte di;
Pt_1 CP_1
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/5/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[...]
Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato di aver contratto matrimonio con la in CP_1 data 8/9/2003 (atto registrato presso il Comune di Novara nel Registro Atti di Matrimonio Parte II Serie A n. 125) e che dalla loro unione sono nati e entrambi maggiorenni, il Per_1 Per_2 primo con un'occupazione a tempo determinato, il secondo ancora studente.
In data 02/05/2022, al termine del procedimento consensuale di separazione mediante negoziazione assistita, accordo trascritto presso il Comune di Novara in data 13/05/2022, i coniugi concordavano le seguenti condizioni “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. - affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita con il padre lasciato alle Per_2 determinazioni del minore. - Tutte le decisioni sugli aspetti educativi e su eventi importanti verranno concordemente prese dai genitori, mentre ciascuno deciderà autonomamente su aspetti di organizzazione riferiti alla quotidianità. I genitori si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente le informazioni più rilevanti che riguardano e riguarderanno i loro figli. Ogni variazione che riguarderà la gestione del tempo da trascorrere con il minore figlio sarà resa possibile durante l'anno per eventuali situazioni contingenti, previo accordo tra le parti. - Porre a carico dei signor assegno di €. 350 mensili indicizzati quale concorso al mantenimento del figlio minore da Pt_1 Per_2 versarsi a mezzo bonifico bancario entro il girono 5 di ogni mese, con concorso nella misura del 50% alle spese
Pag. 2 straordinarie giusto Protocollo di Torino 15/03/2016; Firmato Da: RATTI NADIA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#:
3 - il padre si farà altresì carico di un concorso CodiceFiscale_3 al mantenimento del figlio non completamente autosufficiente dal profilo economico ed impegnandosi a versare Per_1 direttamente a quest'ultimo, quanto necessario per il proprio mantenimento nel caso si trovasse privo di occupazione.
- Assegno Unico ripartito al 50% tra le parti. - Il sig. si impegna a provvedere al finanziamento contratto Pt_1 con sino all'estinzione dello stesso. - assegnazione del domicilio coniugale, con i relativi arredi, alla CP_2 signora quale genitore collocatario della prole minore e convivente con quella maggiorenne. - Il signor CP_1 Pt_1 ha già rilasciato il domicilio coniugale. - Le parti confermano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto all'avverarsi di quanto sopra, ogni pendenza economica e di non aver nulla reciprocamente a pretendere, arretrati ANF al 50%. - I coniugi si danno altresì reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio con iscrizione del minore figlio sullo stesso”.
Quindi, con il ricorso, ha concluso come in epigrafe.
Si è costituta nei termini la quale ha concluso chiedendo: “fissare udienza di CP_1 comparizione per esperire il tentativo di conciliazione ed assumere i provvedimenti del caso e perché in seguito il Tribunale adito potesse pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Novara il 7.9.2003 alle seguenti condizioni •assegnazione a quest'ultima della casa coniugale • Disporre a carico del padre un contributo di mantenimento indiretto del figlio attualmente disoccupato, per euro 350,00 e per il figlio Per_2 in caso di necessità (se perdesse il lavoro) euro 150 da versarsi direttamente;
• Confermare il pagamento delle Per_1 spese straordinarie al 50% tra i genitori con applicazione del Protocollo di Torino già in uso presso l'intestato Tribunale;
•-Ordinare la perdita del cognome da parte della resistente;
• Ordinare al Comune di Novara le Pt_1 annotazioni di legge;
•stabilire a carico del signor un assegno divorzile da corrispondersi in un'unica soluzione Pt_1 pari ad € 50.000,00 in favore della resistente”.
***
Alla prima udienza del 9/10/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “lavoro come operaio alla Radici chimica, guadagno circa € Parte_1
1.500,00/1.600,00 al mese, attualmente sono in congedo 104 quindi dovrebbe ridursi lo stipendio ma non so di quanto. Vivo a Novara, via Negra n. 8; la casa è intestata a me con usufrutto a mia madre. Ho il finanziamento del bar € 400,00 al mese, il mantenimento di (€ 350,00) e le spese della casa. Quando è morto mio padre, Per_2 nel 2013, mia mamma mi ha fatto gestire dei soldi che mi servono per pagare le spese per mia mamma, i soldi non sono completamente miei. Voglio divorziare. I figli li vedo tre volte a settimana a cena e poi un fine settimana alternato;
poi vengono anche quando vogliono. Voglio precisare che, dopo la separazione, ha vissuto con me Per_2 per un anno e non ho versato il mantenimento su consiglio del mio precedente avvocato. Ho pagato tutte le spese, la madre mi ha chiesto gli arretrati che io ho pagato. Voglio precisare anche che, quando ho comprato la macchina, eravamo d'accordo che dopo l'acquisto del bar avrei ricevuto la metà dei soldi della macchina ma non li ho mai avuti. Quando ha venduto il bar, ha tenuto tutti i soldi ricavati”. ha dichiarato: “attualmente non lavoro. Ho finito la NASPI ai primi di settembre, l'ho Controparte_3 percepita per 3 mesi e mezzo, erano circa € 500 euro al mese. Ho lavorato presso il biscottificio per 7 Parte_3 mesi. Vivo a Novara, via Farinelli n. 6; la casa è in comproprietà con il mio ex marito. Sto pagando i debiti del bar, l'altro giorno mi è arrivata una cartella di € 1.300,00; sono circa € 10.000,00. Voglio divorziare. I miei figli vivono me. ha lasciato la scuola;
l'ho iscritto all'agenzia interinale. Adesso sta studiando per prendere la Per_2
Pag. 3 patente anche per cercare lavoro. lavora con un contratto precario, ha iniziato da 3 giorni, ha un nuovo Per_1 contratto per un mese. Quanto all'accordo della macchina, io non ho pagato perché non mi erano rimasti soldi”.
All'esito, a offerto, a titolo di assegno una tantum, la somma di € 10.000,00; quindi, la Pt_1 causa è stata rinviata, in trattazione scritta, su richiesta della resistente al fine di valutare la proposta.
Con note depositate in data 22/10/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno depositato le conclusioni congiunte sopra riportate.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione firmato in data 2/5/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Quanto alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio di poter accogliere la configurazione individuata dalle parti in quanto conforme alle norme di legge e ai motivi imperativi di interesse generale. Segnatamente, in merito all'assegno divorzile una tantum in favore della moglie, viene valutato positivamente dal Collegio, palesandosi adeguato alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, il tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Pag. 4 Le spese di lite devono essere compensate, stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 contratto in data 8/9/2003 e trascritto presso il Comune di Novara nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio Parte II Serie A n. 125);
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) assegna la casa familiare a CP_1
4) prende atto che i coniugi concordano in merito al pagamento da parte del padre dell'importo di euro 150,00, a favore del figlio qualora lo stesso lo richieda e ne abbia effettiva Parte_2 necessità;
5) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla Pt_1 Per_2 madre la somma mensile di € 350,00, entro il 5 di ogni mese, sino alla sua indipendenza economica;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
Pag. 5 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) pone a carico di a titolo di assegno divorzile una tantum in favore di Parte_1
la somma di € 10.000,00 che sarà versata in tre rate a partire dal 15/11 p.v. Controparte_3 per pi proseguire con la data del 15/12 e con la data del 15/01/2026; le prime due rate saranno dell'importo di € 3.000,00, mentre quella a saldo sarà di € 4.000,00;
8) prende atto della dichiarazione delle parti di autosufficienza economica (ad eccezione dell'obbligo di versamento dell'assegno una tantum)
9) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Pag. 6 10) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 7
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 890/2025, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. RATTI NADIA parte ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. FRANZONI ELISABETTA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: 1) Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che la abita con i figli e CP_1 Per_1 Per_2
(quest'ultimo non economicamente indipendente), sino all'indipendenza dello stesso;
3) Prendere atto che i coniugi concordano in merito al pagamento da parte del padre dell'importo di euro 150,00, a favore del figlio Parte_2
Pag. 1 qualora lo stesso lo richieda e ne abbia effettiva necessità; 4) Prendere atto che i coniugi concordato in merito al pagamento da parte del padre dell'importo di euro 350,00, a favore del figlio sino a che lo stesso Persona_3 non sarà economicamente indipendente, confrontandosi direttamente con il figlio stesso in futuro, l'assegno verrà incassato dalla madre fintanto che lo stesso sarà dovuto o finché il figlio non faccia richiesta di versamento diretto;
i coniugi concordano sulla divisione delle spese straordinarie al 50% giusto Protocollo di Torino in uno presso l'intestato Tribunale;
5) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi nessun contributo economico periodico sarà dovuto, ad eccezione del contributo una tantum da versarsi da parte del signor a Parte_1 favore della signora a tacitazione di qualsiasi richiesta inerente all'assegno divorzile, ad oggi e per CP_1 il futuro, ella nulla potrà più chiedere/pretendere dal signor a tale titolo;
6) Prendere atto che Parte_1
l'importo a titolo di una tantum, di cui al punto 5 sarà dell'importo di euro 10.000,00, la somma verrà versata (a mezzo bonifico bancrio alle note coordinate) alla resistente in tre rate a partire dal 15/11 p.v. per pi proseguire con la data del 15/12 e con la data del 15/01/2026; le prime due rate saranno dell'importo di euro 3.000,00, mentre quella a saldo sarà di euro 4.000,00; 7) Prendere atto che i coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare alla comparizione personale fisica alla fissanda udienza e concordano e acconsentono alla trattazione dell'udienza mediante il modello di svolgimento in forma scritta (mediante “deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”); 8) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto integrale di matrimonio concordatario celebrato in Novara il 07/09/2003, atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del predetto Comune Parte II, Serie A, N. 125; 8) Prendere atto che i ricorrenti rinunciano sin d'ora a proporre appello;
9) Ordinare la perdita del cognome da parte di;
Pt_1 CP_1
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/5/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[...]
Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato di aver contratto matrimonio con la in CP_1 data 8/9/2003 (atto registrato presso il Comune di Novara nel Registro Atti di Matrimonio Parte II Serie A n. 125) e che dalla loro unione sono nati e entrambi maggiorenni, il Per_1 Per_2 primo con un'occupazione a tempo determinato, il secondo ancora studente.
In data 02/05/2022, al termine del procedimento consensuale di separazione mediante negoziazione assistita, accordo trascritto presso il Comune di Novara in data 13/05/2022, i coniugi concordavano le seguenti condizioni “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. - affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita con il padre lasciato alle Per_2 determinazioni del minore. - Tutte le decisioni sugli aspetti educativi e su eventi importanti verranno concordemente prese dai genitori, mentre ciascuno deciderà autonomamente su aspetti di organizzazione riferiti alla quotidianità. I genitori si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente le informazioni più rilevanti che riguardano e riguarderanno i loro figli. Ogni variazione che riguarderà la gestione del tempo da trascorrere con il minore figlio sarà resa possibile durante l'anno per eventuali situazioni contingenti, previo accordo tra le parti. - Porre a carico dei signor assegno di €. 350 mensili indicizzati quale concorso al mantenimento del figlio minore da Pt_1 Per_2 versarsi a mezzo bonifico bancario entro il girono 5 di ogni mese, con concorso nella misura del 50% alle spese
Pag. 2 straordinarie giusto Protocollo di Torino 15/03/2016; Firmato Da: RATTI NADIA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#:
3 - il padre si farà altresì carico di un concorso CodiceFiscale_3 al mantenimento del figlio non completamente autosufficiente dal profilo economico ed impegnandosi a versare Per_1 direttamente a quest'ultimo, quanto necessario per il proprio mantenimento nel caso si trovasse privo di occupazione.
- Assegno Unico ripartito al 50% tra le parti. - Il sig. si impegna a provvedere al finanziamento contratto Pt_1 con sino all'estinzione dello stesso. - assegnazione del domicilio coniugale, con i relativi arredi, alla CP_2 signora quale genitore collocatario della prole minore e convivente con quella maggiorenne. - Il signor CP_1 Pt_1 ha già rilasciato il domicilio coniugale. - Le parti confermano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto all'avverarsi di quanto sopra, ogni pendenza economica e di non aver nulla reciprocamente a pretendere, arretrati ANF al 50%. - I coniugi si danno altresì reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio con iscrizione del minore figlio sullo stesso”.
Quindi, con il ricorso, ha concluso come in epigrafe.
Si è costituta nei termini la quale ha concluso chiedendo: “fissare udienza di CP_1 comparizione per esperire il tentativo di conciliazione ed assumere i provvedimenti del caso e perché in seguito il Tribunale adito potesse pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Novara il 7.9.2003 alle seguenti condizioni •assegnazione a quest'ultima della casa coniugale • Disporre a carico del padre un contributo di mantenimento indiretto del figlio attualmente disoccupato, per euro 350,00 e per il figlio Per_2 in caso di necessità (se perdesse il lavoro) euro 150 da versarsi direttamente;
• Confermare il pagamento delle Per_1 spese straordinarie al 50% tra i genitori con applicazione del Protocollo di Torino già in uso presso l'intestato Tribunale;
•-Ordinare la perdita del cognome da parte della resistente;
• Ordinare al Comune di Novara le Pt_1 annotazioni di legge;
•stabilire a carico del signor un assegno divorzile da corrispondersi in un'unica soluzione Pt_1 pari ad € 50.000,00 in favore della resistente”.
***
Alla prima udienza del 9/10/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “lavoro come operaio alla Radici chimica, guadagno circa € Parte_1
1.500,00/1.600,00 al mese, attualmente sono in congedo 104 quindi dovrebbe ridursi lo stipendio ma non so di quanto. Vivo a Novara, via Negra n. 8; la casa è intestata a me con usufrutto a mia madre. Ho il finanziamento del bar € 400,00 al mese, il mantenimento di (€ 350,00) e le spese della casa. Quando è morto mio padre, Per_2 nel 2013, mia mamma mi ha fatto gestire dei soldi che mi servono per pagare le spese per mia mamma, i soldi non sono completamente miei. Voglio divorziare. I figli li vedo tre volte a settimana a cena e poi un fine settimana alternato;
poi vengono anche quando vogliono. Voglio precisare che, dopo la separazione, ha vissuto con me Per_2 per un anno e non ho versato il mantenimento su consiglio del mio precedente avvocato. Ho pagato tutte le spese, la madre mi ha chiesto gli arretrati che io ho pagato. Voglio precisare anche che, quando ho comprato la macchina, eravamo d'accordo che dopo l'acquisto del bar avrei ricevuto la metà dei soldi della macchina ma non li ho mai avuti. Quando ha venduto il bar, ha tenuto tutti i soldi ricavati”. ha dichiarato: “attualmente non lavoro. Ho finito la NASPI ai primi di settembre, l'ho Controparte_3 percepita per 3 mesi e mezzo, erano circa € 500 euro al mese. Ho lavorato presso il biscottificio per 7 Parte_3 mesi. Vivo a Novara, via Farinelli n. 6; la casa è in comproprietà con il mio ex marito. Sto pagando i debiti del bar, l'altro giorno mi è arrivata una cartella di € 1.300,00; sono circa € 10.000,00. Voglio divorziare. I miei figli vivono me. ha lasciato la scuola;
l'ho iscritto all'agenzia interinale. Adesso sta studiando per prendere la Per_2
Pag. 3 patente anche per cercare lavoro. lavora con un contratto precario, ha iniziato da 3 giorni, ha un nuovo Per_1 contratto per un mese. Quanto all'accordo della macchina, io non ho pagato perché non mi erano rimasti soldi”.
All'esito, a offerto, a titolo di assegno una tantum, la somma di € 10.000,00; quindi, la Pt_1 causa è stata rinviata, in trattazione scritta, su richiesta della resistente al fine di valutare la proposta.
Con note depositate in data 22/10/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno depositato le conclusioni congiunte sopra riportate.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione firmato in data 2/5/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Quanto alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio di poter accogliere la configurazione individuata dalle parti in quanto conforme alle norme di legge e ai motivi imperativi di interesse generale. Segnatamente, in merito all'assegno divorzile una tantum in favore della moglie, viene valutato positivamente dal Collegio, palesandosi adeguato alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, il tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Pag. 4 Le spese di lite devono essere compensate, stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 contratto in data 8/9/2003 e trascritto presso il Comune di Novara nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio Parte II Serie A n. 125);
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) assegna la casa familiare a CP_1
4) prende atto che i coniugi concordano in merito al pagamento da parte del padre dell'importo di euro 150,00, a favore del figlio qualora lo stesso lo richieda e ne abbia effettiva Parte_2 necessità;
5) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla Pt_1 Per_2 madre la somma mensile di € 350,00, entro il 5 di ogni mese, sino alla sua indipendenza economica;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
Pag. 5 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) pone a carico di a titolo di assegno divorzile una tantum in favore di Parte_1
la somma di € 10.000,00 che sarà versata in tre rate a partire dal 15/11 p.v. Controparte_3 per pi proseguire con la data del 15/12 e con la data del 15/01/2026; le prime due rate saranno dell'importo di € 3.000,00, mentre quella a saldo sarà di € 4.000,00;
8) prende atto della dichiarazione delle parti di autosufficienza economica (ad eccezione dell'obbligo di versamento dell'assegno una tantum)
9) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Pag. 6 10) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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