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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1644 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Gaetano Filangieri n. Parte_1 4 presso l'Avv. Cesare Cardoni che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Guido Conticelli del Foro di Viterbo, giusta procura speciale in atti
Ricorrente in riassunzione E rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 Persona_1 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
Resistente in riassunzione
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della Corte di cassazione ordinanza n. 8413/25 del 31.03.2025
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da avverso la CP_1 sentenza di primo grado dichiarativa del diritto di a percepire Parte_1
l'indennità di mobilità richiesta a seguito di licenziamento collettivo da Esattorie
SpA, con domanda dell'11/9/2014, da corrisponderle mediante versamento della differenza tra quanto dovuto a tale titolo - negato in sede amministrativa per non avere l'azienda datrice versato la relativa aliquota contributiva di cui all'art. 16
L.223/91- e quanto provvisoriamente riconosciutole in sede amministrativa a titolo di indennità di disoccupazione ASPI.
La Corte d'Appello, richiamata una propria precedente sentenza resa in un'identica controversia, riteneva di estendere il trattamento salariale integrativo di CIGS, come previsto dall'art. 3 co.1 della Legge n. 92/2012 nel regime transitorio ratione temporis applicabile, anche ad imprese commerciali con oltre 50 dipendenti, ivi rientrando la società già datrice di lavoro della richiedente, benché non avesse versato la relativa aliquota contributiva in quanto esercente attività di “servizi alle imprese”, a fronte di una non contestata iscrizione della lavoratrice nelle liste di mobilità.
L' proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi di legittimità; la CP_1
resisteva con controricorso. Pt_1
Con il primo motivo l' censurava l'omesso esame circa un fatto decisivo per CP_1 il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, inerente alla circostanza che la società datrice, Esattorie SpA, non fosse tenuta a versare il contributo di solidarietà non essendo destinataria della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, non era cioè compresa fra le imprese, diverse dalle edili, incluse nella disciplina della legge n.223/1991; da un estratto contributivo prodotto sin dal primo grado risultava che alla società era stato attribuito un codice 70708 e che versava altri contributi, diversi da quello specifico di indennità di mobilità.
Con il secondo motivo l' deduceva la violazione e falsa applicazione, in CP_1 relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 4, 5, 7, 12 e 16 della L. n.
223/1991, dell'art. 7, co.7, del D.L. n.148/1993 conv. in L. n.236/1993, e dell'art. 3 co.1 L.n. 92/2012, dovendo ritenersi dal combinato disposto delle norme di cui alla L. n.223/1991 che l'indennità di mobilità spetti solo ai lavoratori delle imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale che non siano in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, e che la norma transitoria del comma 3-bis
2 dell'art. 12 L. 223/1991, introdotta dall'art.3 della L.n.92/2012, non fosse riferibile a tutte le imprese esercenti attività commerciali ricadenti nel settore terziario ma soltanto a quelle specificamente previste alle lett. a), b) c) -imprese commerciali con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggi e turismo, imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti-, nel cui ambito non rientra l'attività di servizi all'impresa, esercitata da Esattorie SpA.
Con il terzo motivo l' deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. CP_1
2697 cod. civ. con riferimento agli artt. 115, 116, 414, 416, 434, 436 c.p.c., per avere l'impugnata sentenza riconosciuto l'azionato diritto sull'errato presupposto della mancata contestazione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, laddove non soltanto la richiedente non aveva fornito la prova della ricorrenza dei presupposti di legge per accedere alla indennità di mobilità, ma per contro l'istituto aveva invece dimostrato che la società datrice non rientrava nel campo di applicazione della in ragione del settore terziario esercitato. CP_2
Secondo la la prima doglianza non avrebbe riguardato l'omesso esame di Pt_1 un fatto storico decisivo bensì l'omessa valutazione di un elemento istruttorio (il documento indicato come all. n. 1 della memoria di costituzione della resistente in primo grado concernente il codice statistico contributivo attribuito da alla CP_1
Esattorie spa) da cui sarebbe derivata la violazione di legge denunciata con il secondo motivo di ricorso;
il primo motivo sarebbe dunque inammissibile perché non farebbe riferimento ad un accadimento fenomenico estraneo alla dinamica processuale ed incidente sulla fattispecie del diritto azionato, ma ad un omesso esame del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito.
Il secondo motivo sarebbe infondato poiché la Corte d'appello avrebbe illustrato in modo preciso le ragioni per le quali era estensibile, per norma transitoria,
l'applicazione della CIGS alla datrice in ragione del settore di attività desunto dal
CCNL 5 (Commercio/Terziario) e del numero di dipendenti impiegati (superiore a
50 unità). Il terzo motivo poi sarebbe inammissibile ed infondato perché non v'era stata un'indebita inversione dell'onere probatorio né era stato denunciato un vizio procedurale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. 3.
Secondo la sentenza rescindente i motivi dovevano essere trattati congiuntamente trattati per evidente connessione dell'unica ratio che li avvince.
Secondo la Cassazione la questione riguarda l'applicazione o meno della disciplina transitoria di cui all'art. 12 comma 3-bis della L. n.223/1991 introdotta dall'art. 3
3 L. n.92/2012.
Secondo la pronuncia del tribunale, non può gravare sul lavoratore l'inadempiuto versamento contributivo del datore, mentre per la sentenza di appello la società datrice sarebbe destinataria della norma estensiva della in virtù della CP_2 applicazione del CCNL settore Commercio/Terziario e del requisito dimensionale superiore a 50 dipendenti.
Per la Corte di Cassazione < attività svolta dalla società ed il suo settore di operatività: da essi discende la possibilità di estendere la disciplina CIGS prevista per le imprese elencate al citato art. 12 comma 3-bis, nel testo medio tempore vigente (integrazione dell'art. 3
L.n.92/2012, poi abrogato con d.lgs. 14/9/2015 n.148 6 recante disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)…L. n. 223/1991…l'art. 4 stabilisce che l'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora non ritenga di garantire l'impiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento, e l'art. 7 stabilisce che i lavoratori collocati in mobilità ai sensi del predetto art. 4, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 16 (disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento di cassa integrazione salariale che possano far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi), hanno diritto a un'indennità per la durata e nella misura ivi dettagliata>>.
Quindi <l'indennità di mobilità spetta solo ai lavoratori delle imprese ammesse al trattamento straordinario integrazione salariale, e fra le destinatarie tale tenute relativi obblighi si annoverano, dal gennaio 2013 (donde l'estensione dell'art. 12 comma 3-bis), anche le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti. Da un lato non v'è automatismo nella attribuzione della indennità di mobilità in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, dall'altro v'è un'estensione limitata delle imprese destinatarie di a CP_2 quelle che esercitano attività commerciali che occupino più di 50 dipendenti.
L'attribuzione del trattamento nel regime transitorio non è impedita, quindi, dal mancato adempimento contributivo datoriale, ma dalla non ricorrenza dell'esercizio di un'impresa commerciale. Sul punto è mancato l'accertamento di merito>>.
4 Quanto agli elementi per stabilire se vi sia stato o meno esercizio di impresa commerciale, la Corte di legittimità nella rescindente ha rilevato che < pronuncia impugnata non risulta che sia stata dedotta la concreta attività del datore;
per quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel ricorso introduttivo della lite l'attore aveva dedotto la sua iscrizione alle liste di mobilità ed il possesso di anzianità rilevante nonché, per altro verso, l'integrazione del requisito dimensionale datoriale richiesto per fruire della prestazione per cui è causa, ma nulla era stato dedotto circa l'attività esercitata dall'impresa datrice di lavoro>>.
L'estratto telematico, da cui risulta il tipo di attività svolta, sempre secondo la pronuncia rescindente, < il cui contenuto è riportato nel ricorso con sufficiente specificità: si tratta del codice
ATECO riferito a “Servizi alle Imprese”, più agevolmente riferibile al settore terziario non già al settore commercio, e la stessa tipologia del contratto collettivo applicato nei rapporti con i propri dipendenti (CCNL Commercio/Terziario) non propende univocamente per la natura commerciale dell'attività svolta>>.
La sentenza impone al giudice di rinvio un accertamento di fatto perché < sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non contestata la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, incluso implicitamente quello inerente la riconducibilità del datore di lavoro -in ragione della sua attività- nel novero delle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinari e della mobilità; la corte territoriale ha finito così per attribuire una prestazione che giuridicamente potrebbe non spettare in ragione del settore di attività del datore>>.
Si è ribadito che il mancato versamento dei contributi per la mobilità non sarebbe dirimente ma assumerebbe rilievo per affermare l'assenza di riconducibilità del datore all'area di applicazione delle prestazioni di e di mobilità (presupposto CP_2
a monte dei requisiti del soggetto ammesso).
Conclusivamente il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, destinatario della procedura collettiva di cui alla L. n.223/1991, non fruisce automaticamente, e per ciò solo, dell'indennità di mobilità ma occorre verificare il requisito economico e dimensionale del datore di lavoro, indipendentemente dall'adempimento del suo obbligo contributivo, discendente, ratione temporis, dalla diretta riferibilità nei suoi confronti della disciplina transitoria di cui all'abrogato art. 12 co.
3-bis L.
n.223/1991.
5 Per quanto detto spetta a questa Corte d'Appello < datore di lavoro -in ragione del tipo di attività esercitata- all'area di applicazione delle prestazioni di CIGS e di mobilità, ed anche per le spese del giudizio di legittimità>>
Con il ricorso in riassunzione la ha chiesto, svolto l'accertamento Parte_1 di merito ad essa demandato dalla Suprema Corte di Cassazione, la conferma dell'operato del Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro, condannando l' previdenziale convenuto al pagamento in favore CP_3 dell'esponente dell'indennità di mobilità conseguente al licenziamento collettivo alla medesima intimato con effetti decorrenti dal 01/09/2014, nonché alla rifusione delle spese di lite, incluse quelle sostenute nel giudizio di legittimità.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto delle richieste della controparte. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Secondo la sussisterebbe negli atti del giudizioPt_1 svolgimento da parte della ex datrice di lavoro di attività commerciale>>. Pt_2
Rileva la Corte che, essendo inapplicabile la “non contestazione”, deve emergere documentalmente la sussistenza in capo all'esponente di tutti gli elementi costitutivi del diritto dalla medesima azionato, anche con riferimento all'inclusione della
Società ex datrice di lavoro nel novero delle imprese esercenti attività commerciali.
Per la riassumente ciò deriverebbe <dall'applicazione da parte della società ex datrice dell'esponente del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese settore commercio terziario…[dato confermato dal] contenuto lettera di assunzione alle dipendenze esattorie s.p.a. 09 01 2009…circostanza… dedotta fin subito…>>.
Esisterebbe agli atti l'allegazione da parte della ricorrente e la prova dell'inquadramento della Società ex datrice di lavoro nel novero del cd. “settore terziario” stante la volontaria applicazione da parte della medesima della relativa disciplina collettiva.
Sarebbe dirimente il significato da attribuire all'espressione “imprese esercenti attività commerciali” cui si riferisce il già citato art. 12 comma 3 bis lett. a) L.
223/1991
Per “attività commerciale”, secondo la riassumente, deve intendersi l'insieme delle attività che si sostanziano nello scambio di beni o servizi tra privati o tra privati e pubbliche amministrazioni.
6 Quindi vi sarebbe <“attività commerciale” e
“settore terziario”, comprendendo questo, come detto, tutte le attività svolte da operatori economici che forniscono ad altri soggetti (siano essi pubblici o privati) sia beni dotati di propria materialità che servizi immateriali>>.
Conclusivamente, secondo la riassumente, tenuto conto del parallelismo instaurato dall'art. 2070 comma 1 c.c. tra l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore e il contratto collettivo applicato, dovrebbe < conclusione che la Società ex datrice di lavoro dell'esponente, applicando ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti il C.C.N.L. terziario, deve farsi necessariamente rientrare nel novero delle imprese esercenti attività commerciali
(id est, di intermediazione nella circolazione di beni e servizi) e, quindi, nel campo di applicazione del richiamato art. 12 comma 3 bis lett. a) L. 223/1991, con conseguente diritto dell'esponente a percepire (indipendentemente dal versamento della relativa contribuzione, stante la vigenza del principio di automaticità delle prestazioni cui all'art. 2116 c.c.) l'indennità di mobilità quantificata sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza resa all'esito del primo grado di giudizio>>.
Osserva la Corte che, pur argomentato, l'unico argomento versato in atti per fornire prova della sussistenza del diritto a percepire la prestazione domandata è
l'applicazione parte della Società ex datrice di lavoro della ricorrente del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese del settore commercio/terziario.
Tuttavia basta ripercorrere le argomentazioni della sentenza rescindente per rilevare come < dipendenti (CCNL Commercio/Terziario) non propende univocamente per la natura commerciale dell'attività svolta>>
La stessa Cassazione ha sottolineato come nulla fosse stato dedotto circa l'attività esercitata dall'impresa datrice di lavoro e che neppure in sede di appello vi era stato un accertamento sulla sussistenza dei requisiti utili in capo all'azienda per poter usufruire della CIG e della mobilità.
Quindi, rispetto all'accertamento demandato, questa Corte si trova nelle stesse condizioni dei giudici di merito precedenti, con il compito accertare l'effettivo svolgimento da parte della Società ex datrice di lavoro della ricorrente in riassunzione di attività commerciale.
Con la precisazione che la valutazione non può essere effettuata applicando il principio di non contestazione e che è già stata dichiarata l'insufficienza probatoria
7 del contratto collettivo applicato nei rapporti con i propri dipendenti (CCNL
Commercio/Terziario) dall'ex datrice di lavoro.
Quindi considerato che tale dato fattuale < natura commerciale dell'attività svolta>>, non resta che respingere la domanda della per non aver adempiuto ai propri oneri probatori. Pt_1
La particolarità della questione conesente la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e della presente fase.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio respinge le domande di Parte_1 proposte con ricorso di primo grado. Compensa integralmente fra le parti le spese di gradi precedenti, compreso quello di legittimità, e della presente fase. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 18.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1644 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Gaetano Filangieri n. Parte_1 4 presso l'Avv. Cesare Cardoni che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Guido Conticelli del Foro di Viterbo, giusta procura speciale in atti
Ricorrente in riassunzione E rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 Persona_1 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
Resistente in riassunzione
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della Corte di cassazione ordinanza n. 8413/25 del 31.03.2025
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da avverso la CP_1 sentenza di primo grado dichiarativa del diritto di a percepire Parte_1
l'indennità di mobilità richiesta a seguito di licenziamento collettivo da Esattorie
SpA, con domanda dell'11/9/2014, da corrisponderle mediante versamento della differenza tra quanto dovuto a tale titolo - negato in sede amministrativa per non avere l'azienda datrice versato la relativa aliquota contributiva di cui all'art. 16
L.223/91- e quanto provvisoriamente riconosciutole in sede amministrativa a titolo di indennità di disoccupazione ASPI.
La Corte d'Appello, richiamata una propria precedente sentenza resa in un'identica controversia, riteneva di estendere il trattamento salariale integrativo di CIGS, come previsto dall'art. 3 co.1 della Legge n. 92/2012 nel regime transitorio ratione temporis applicabile, anche ad imprese commerciali con oltre 50 dipendenti, ivi rientrando la società già datrice di lavoro della richiedente, benché non avesse versato la relativa aliquota contributiva in quanto esercente attività di “servizi alle imprese”, a fronte di una non contestata iscrizione della lavoratrice nelle liste di mobilità.
L' proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi di legittimità; la CP_1
resisteva con controricorso. Pt_1
Con il primo motivo l' censurava l'omesso esame circa un fatto decisivo per CP_1 il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, inerente alla circostanza che la società datrice, Esattorie SpA, non fosse tenuta a versare il contributo di solidarietà non essendo destinataria della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, non era cioè compresa fra le imprese, diverse dalle edili, incluse nella disciplina della legge n.223/1991; da un estratto contributivo prodotto sin dal primo grado risultava che alla società era stato attribuito un codice 70708 e che versava altri contributi, diversi da quello specifico di indennità di mobilità.
Con il secondo motivo l' deduceva la violazione e falsa applicazione, in CP_1 relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 4, 5, 7, 12 e 16 della L. n.
223/1991, dell'art. 7, co.7, del D.L. n.148/1993 conv. in L. n.236/1993, e dell'art. 3 co.1 L.n. 92/2012, dovendo ritenersi dal combinato disposto delle norme di cui alla L. n.223/1991 che l'indennità di mobilità spetti solo ai lavoratori delle imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale che non siano in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, e che la norma transitoria del comma 3-bis
2 dell'art. 12 L. 223/1991, introdotta dall'art.3 della L.n.92/2012, non fosse riferibile a tutte le imprese esercenti attività commerciali ricadenti nel settore terziario ma soltanto a quelle specificamente previste alle lett. a), b) c) -imprese commerciali con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggi e turismo, imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti-, nel cui ambito non rientra l'attività di servizi all'impresa, esercitata da Esattorie SpA.
Con il terzo motivo l' deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. CP_1
2697 cod. civ. con riferimento agli artt. 115, 116, 414, 416, 434, 436 c.p.c., per avere l'impugnata sentenza riconosciuto l'azionato diritto sull'errato presupposto della mancata contestazione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, laddove non soltanto la richiedente non aveva fornito la prova della ricorrenza dei presupposti di legge per accedere alla indennità di mobilità, ma per contro l'istituto aveva invece dimostrato che la società datrice non rientrava nel campo di applicazione della in ragione del settore terziario esercitato. CP_2
Secondo la la prima doglianza non avrebbe riguardato l'omesso esame di Pt_1 un fatto storico decisivo bensì l'omessa valutazione di un elemento istruttorio (il documento indicato come all. n. 1 della memoria di costituzione della resistente in primo grado concernente il codice statistico contributivo attribuito da alla CP_1
Esattorie spa) da cui sarebbe derivata la violazione di legge denunciata con il secondo motivo di ricorso;
il primo motivo sarebbe dunque inammissibile perché non farebbe riferimento ad un accadimento fenomenico estraneo alla dinamica processuale ed incidente sulla fattispecie del diritto azionato, ma ad un omesso esame del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito.
Il secondo motivo sarebbe infondato poiché la Corte d'appello avrebbe illustrato in modo preciso le ragioni per le quali era estensibile, per norma transitoria,
l'applicazione della CIGS alla datrice in ragione del settore di attività desunto dal
CCNL 5 (Commercio/Terziario) e del numero di dipendenti impiegati (superiore a
50 unità). Il terzo motivo poi sarebbe inammissibile ed infondato perché non v'era stata un'indebita inversione dell'onere probatorio né era stato denunciato un vizio procedurale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. 3.
Secondo la sentenza rescindente i motivi dovevano essere trattati congiuntamente trattati per evidente connessione dell'unica ratio che li avvince.
Secondo la Cassazione la questione riguarda l'applicazione o meno della disciplina transitoria di cui all'art. 12 comma 3-bis della L. n.223/1991 introdotta dall'art. 3
3 L. n.92/2012.
Secondo la pronuncia del tribunale, non può gravare sul lavoratore l'inadempiuto versamento contributivo del datore, mentre per la sentenza di appello la società datrice sarebbe destinataria della norma estensiva della in virtù della CP_2 applicazione del CCNL settore Commercio/Terziario e del requisito dimensionale superiore a 50 dipendenti.
Per la Corte di Cassazione < attività svolta dalla società ed il suo settore di operatività: da essi discende la possibilità di estendere la disciplina CIGS prevista per le imprese elencate al citato art. 12 comma 3-bis, nel testo medio tempore vigente (integrazione dell'art. 3
L.n.92/2012, poi abrogato con d.lgs. 14/9/2015 n.148 6 recante disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)…L. n. 223/1991…l'art. 4 stabilisce che l'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora non ritenga di garantire l'impiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento, e l'art. 7 stabilisce che i lavoratori collocati in mobilità ai sensi del predetto art. 4, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 16 (disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento di cassa integrazione salariale che possano far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi), hanno diritto a un'indennità per la durata e nella misura ivi dettagliata>>.
Quindi <l'indennità di mobilità spetta solo ai lavoratori delle imprese ammesse al trattamento straordinario integrazione salariale, e fra le destinatarie tale tenute relativi obblighi si annoverano, dal gennaio 2013 (donde l'estensione dell'art. 12 comma 3-bis), anche le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti. Da un lato non v'è automatismo nella attribuzione della indennità di mobilità in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, dall'altro v'è un'estensione limitata delle imprese destinatarie di a CP_2 quelle che esercitano attività commerciali che occupino più di 50 dipendenti.
L'attribuzione del trattamento nel regime transitorio non è impedita, quindi, dal mancato adempimento contributivo datoriale, ma dalla non ricorrenza dell'esercizio di un'impresa commerciale. Sul punto è mancato l'accertamento di merito>>.
4 Quanto agli elementi per stabilire se vi sia stato o meno esercizio di impresa commerciale, la Corte di legittimità nella rescindente ha rilevato che < pronuncia impugnata non risulta che sia stata dedotta la concreta attività del datore;
per quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel ricorso introduttivo della lite l'attore aveva dedotto la sua iscrizione alle liste di mobilità ed il possesso di anzianità rilevante nonché, per altro verso, l'integrazione del requisito dimensionale datoriale richiesto per fruire della prestazione per cui è causa, ma nulla era stato dedotto circa l'attività esercitata dall'impresa datrice di lavoro>>.
L'estratto telematico, da cui risulta il tipo di attività svolta, sempre secondo la pronuncia rescindente, < il cui contenuto è riportato nel ricorso con sufficiente specificità: si tratta del codice
ATECO riferito a “Servizi alle Imprese”, più agevolmente riferibile al settore terziario non già al settore commercio, e la stessa tipologia del contratto collettivo applicato nei rapporti con i propri dipendenti (CCNL Commercio/Terziario) non propende univocamente per la natura commerciale dell'attività svolta>>.
La sentenza impone al giudice di rinvio un accertamento di fatto perché < sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non contestata la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, incluso implicitamente quello inerente la riconducibilità del datore di lavoro -in ragione della sua attività- nel novero delle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinari e della mobilità; la corte territoriale ha finito così per attribuire una prestazione che giuridicamente potrebbe non spettare in ragione del settore di attività del datore>>.
Si è ribadito che il mancato versamento dei contributi per la mobilità non sarebbe dirimente ma assumerebbe rilievo per affermare l'assenza di riconducibilità del datore all'area di applicazione delle prestazioni di e di mobilità (presupposto CP_2
a monte dei requisiti del soggetto ammesso).
Conclusivamente il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, destinatario della procedura collettiva di cui alla L. n.223/1991, non fruisce automaticamente, e per ciò solo, dell'indennità di mobilità ma occorre verificare il requisito economico e dimensionale del datore di lavoro, indipendentemente dall'adempimento del suo obbligo contributivo, discendente, ratione temporis, dalla diretta riferibilità nei suoi confronti della disciplina transitoria di cui all'abrogato art. 12 co.
3-bis L.
n.223/1991.
5 Per quanto detto spetta a questa Corte d'Appello < datore di lavoro -in ragione del tipo di attività esercitata- all'area di applicazione delle prestazioni di CIGS e di mobilità, ed anche per le spese del giudizio di legittimità>>
Con il ricorso in riassunzione la ha chiesto, svolto l'accertamento Parte_1 di merito ad essa demandato dalla Suprema Corte di Cassazione, la conferma dell'operato del Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro, condannando l' previdenziale convenuto al pagamento in favore CP_3 dell'esponente dell'indennità di mobilità conseguente al licenziamento collettivo alla medesima intimato con effetti decorrenti dal 01/09/2014, nonché alla rifusione delle spese di lite, incluse quelle sostenute nel giudizio di legittimità.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto delle richieste della controparte. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Secondo la sussisterebbe negli atti del giudizio
Rileva la Corte che, essendo inapplicabile la “non contestazione”, deve emergere documentalmente la sussistenza in capo all'esponente di tutti gli elementi costitutivi del diritto dalla medesima azionato, anche con riferimento all'inclusione della
Società ex datrice di lavoro nel novero delle imprese esercenti attività commerciali.
Per la riassumente ciò deriverebbe <dall'applicazione da parte della società ex datrice dell'esponente del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese settore commercio terziario…[dato confermato dal] contenuto lettera di assunzione alle dipendenze esattorie s.p.a. 09 01 2009…circostanza… dedotta fin subito…>>.
Esisterebbe agli atti l'allegazione da parte della ricorrente e la prova dell'inquadramento della Società ex datrice di lavoro nel novero del cd. “settore terziario” stante la volontaria applicazione da parte della medesima della relativa disciplina collettiva.
Sarebbe dirimente il significato da attribuire all'espressione “imprese esercenti attività commerciali” cui si riferisce il già citato art. 12 comma 3 bis lett. a) L.
223/1991
Per “attività commerciale”, secondo la riassumente, deve intendersi l'insieme delle attività che si sostanziano nello scambio di beni o servizi tra privati o tra privati e pubbliche amministrazioni.
6 Quindi vi sarebbe <“attività commerciale” e
“settore terziario”, comprendendo questo, come detto, tutte le attività svolte da operatori economici che forniscono ad altri soggetti (siano essi pubblici o privati) sia beni dotati di propria materialità che servizi immateriali>>.
Conclusivamente, secondo la riassumente, tenuto conto del parallelismo instaurato dall'art. 2070 comma 1 c.c. tra l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore e il contratto collettivo applicato, dovrebbe < conclusione che la Società ex datrice di lavoro dell'esponente, applicando ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti il C.C.N.L. terziario, deve farsi necessariamente rientrare nel novero delle imprese esercenti attività commerciali
(id est, di intermediazione nella circolazione di beni e servizi) e, quindi, nel campo di applicazione del richiamato art. 12 comma 3 bis lett. a) L. 223/1991, con conseguente diritto dell'esponente a percepire (indipendentemente dal versamento della relativa contribuzione, stante la vigenza del principio di automaticità delle prestazioni cui all'art. 2116 c.c.) l'indennità di mobilità quantificata sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza resa all'esito del primo grado di giudizio>>.
Osserva la Corte che, pur argomentato, l'unico argomento versato in atti per fornire prova della sussistenza del diritto a percepire la prestazione domandata è
l'applicazione parte della Società ex datrice di lavoro della ricorrente del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese del settore commercio/terziario.
Tuttavia basta ripercorrere le argomentazioni della sentenza rescindente per rilevare come < dipendenti (CCNL Commercio/Terziario) non propende univocamente per la natura commerciale dell'attività svolta>>
La stessa Cassazione ha sottolineato come nulla fosse stato dedotto circa l'attività esercitata dall'impresa datrice di lavoro e che neppure in sede di appello vi era stato un accertamento sulla sussistenza dei requisiti utili in capo all'azienda per poter usufruire della CIG e della mobilità.
Quindi, rispetto all'accertamento demandato, questa Corte si trova nelle stesse condizioni dei giudici di merito precedenti, con il compito accertare l'effettivo svolgimento da parte della Società ex datrice di lavoro della ricorrente in riassunzione di attività commerciale.
Con la precisazione che la valutazione non può essere effettuata applicando il principio di non contestazione e che è già stata dichiarata l'insufficienza probatoria
7 del contratto collettivo applicato nei rapporti con i propri dipendenti (CCNL
Commercio/Terziario) dall'ex datrice di lavoro.
Quindi considerato che tale dato fattuale < natura commerciale dell'attività svolta>>, non resta che respingere la domanda della per non aver adempiuto ai propri oneri probatori. Pt_1
La particolarità della questione conesente la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e della presente fase.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio respinge le domande di Parte_1 proposte con ricorso di primo grado. Compensa integralmente fra le parti le spese di gradi precedenti, compreso quello di legittimità, e della presente fase. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 18.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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