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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1806/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Tricarico Merida Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 8.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità rispettivamente ex artt. 2 e 1 della l. n. 224/84 -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta una nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Secondo, invece, il successivo art. 2 co. 1 L. cit. “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità … Controparte_2 il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente Persona_1
(Poliartrosi; Ipertensione arteriosa) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro dell'istante in attività confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 30.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Con riferimento all'eccezione di parte ricorrente circa il mancato rispetto del termine da parte del
CTU per poter inviare le osservazioni alla bozza di perizia, si rileva che il CTU ha inviato la bozza di perizia in data 27.05.2025, il ricorrente ha inviato le proprie osservazioni a firma del CTP dott.
in data 9.06.2025 e nella perizia definitiva il CTP ha dato atto delle osservazioni e Persona_2 ha risposto alle stesse (cfr. pag. 5 e 6 della CTU depositata in data 9.06.2025).
In ogni caso il mancato rispetto del termine assegnato con ordinanza di nomina del CTU può essere sanato mediante la sottoposizione al ctu di eventuali rilievi, che ad oggi non sono stati formulati dalla parte ricorrente (v cass 6230/2019).
Con riferimento, infine, ai nuovi certificati medici datati 6.10.2025, 16.07.2025, 8.08.2025 non è stato spiegato da parte ricorrente per quale ragione ed in che misura la nuova documentazione prodotta in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 24.11.2025, determinerebbe un aggravamento del quadro clinico già valutato ovvero l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
In ogni caso, da un esame degli stessi non emerge un aggravamento della patologia poliartrosica già valutata dal CTU, né l'insorgenza di nuove patologie in quanto il certificato del 8.08.2025 attesta solo un acufene bilaterale cronico a sinistra.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1806/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Tricarico Merida Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 8.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità rispettivamente ex artt. 2 e 1 della l. n. 224/84 -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta una nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Secondo, invece, il successivo art. 2 co. 1 L. cit. “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità … Controparte_2 il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente Persona_1
(Poliartrosi; Ipertensione arteriosa) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro dell'istante in attività confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 30.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Con riferimento all'eccezione di parte ricorrente circa il mancato rispetto del termine da parte del
CTU per poter inviare le osservazioni alla bozza di perizia, si rileva che il CTU ha inviato la bozza di perizia in data 27.05.2025, il ricorrente ha inviato le proprie osservazioni a firma del CTP dott.
in data 9.06.2025 e nella perizia definitiva il CTP ha dato atto delle osservazioni e Persona_2 ha risposto alle stesse (cfr. pag. 5 e 6 della CTU depositata in data 9.06.2025).
In ogni caso il mancato rispetto del termine assegnato con ordinanza di nomina del CTU può essere sanato mediante la sottoposizione al ctu di eventuali rilievi, che ad oggi non sono stati formulati dalla parte ricorrente (v cass 6230/2019).
Con riferimento, infine, ai nuovi certificati medici datati 6.10.2025, 16.07.2025, 8.08.2025 non è stato spiegato da parte ricorrente per quale ragione ed in che misura la nuova documentazione prodotta in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 24.11.2025, determinerebbe un aggravamento del quadro clinico già valutato ovvero l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
In ogni caso, da un esame degli stessi non emerge un aggravamento della patologia poliartrosica già valutata dal CTU, né l'insorgenza di nuove patologie in quanto il certificato del 8.08.2025 attesta solo un acufene bilaterale cronico a sinistra.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa