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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n° 1575/2024 in data 3.4.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCHIRATTI GIUSEPPE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via G.
SCHIRATTI 1/A, PIEVE DI SOLIGO (TV),
appellante
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. NIERI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA AVOGARI N. 9, TREVISO, appellata
***
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata: nel merito:
- respingere l'opposizione dell'appellata avverso il decreto ingiuntivo n. 1516/22 del
Giudice di Pace di Treviso in quanto infondata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'appellata a restituire alla la somma di € 1.172,08 Parte_1 essa pagata in forza della riformanda sentenza, con gli interessi al tasso di cui all'art.
1284, quarto comma, cc, dal 27.3.24, data della domanda giudiziale.
Spese rifuse del doppio grado di giudizio.”
- per Controparte_1
“NEL MERITO: respingersi le domande tutte svolte da parte attrice nell'atto di citazione in appello datato 27 marzo 2024 siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1120/23 emessa in data 25 settembre
2023 dal Giudice di Pace di Treviso, in persona del Dott. Luigi Rizzo, e pubblicata in data 27 settembre 2023, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 6621/22 R.G., con conferma della condanna di al pagamento delle somme ivi Parte_1 indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Treviso la pronuncia decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1516/2022 con cui era stato ingiunto a Controparte_1
di pagare la somma di € 1.443,35, oltre ad interessi e spese del procedimento, a
[...] titolo di residuo capitale della fattura n. 2/2022 (emessa per € 32.042,08 IVA inclusa e detratti € 12.200,00 IVA inclusa di cui alla nota di credito n. 44/2022, quindi per totali €
19.842,08 IVA inclusa), con scadenza 30.4.2022, considerato che aveva pagato CP_1 solo in data 27.6.2022 il predetto importo di € 19.842,08, imputato dalla creditrice anzitutto ad € 40,00 per rimborso forfetario a norma dell'art 6 co. 2 DLSG 231/2002, ad
€ 1.130,22 per spese di assistenza legale stragiudiziale e ad € 313,13 per interessi di mora.
aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo che non sarebbero CP_1 stati dovuti né il rimborso ex art. 6 DLGS 231/2002, né le spese per l'assistenza stragiudiziale, né gli interessi di mora, posto che: la fattura 2/2022 era stata emessa per un importo errato, dato che pacificamente non era dovuta la somma di € 12.200,00; ripetutamente aveva chiesto di emettere la nota di credito per detto importo e che CP_1 non aveva provveduto in tal senso;
una volta emessa la nota di credito 44/2022 il Pt_1 pagamento era avvenuto;
conseguentemente, non erano dovuto alcunché né per l'assistenza legale stragiudiziale (dato che se la nota di credito fosse stata tempestivamente emessa il pagamento sarebbe avvenuto prima dell'intervento, in data
6.5.2022, del difensore di , né interessi di mora. Pt_1
Pag. 2 di 6 Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali, il Giudice di Pace di Treviso, con sentenza n. 1120/2023, aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che legittimamente avesse sospeso il pagamento, non avendo CP_1 Pt_1 alcun titolo per vantare la rifusione di spese per un'assistenza legale inutile, né il pagamento degli interessi di mora, considerato che si sarebbe dichiarata CP_1 disponibile a pagare la fattura una volta emessa la nota di credito per € 12.200,00, la quale era invece stata emessa da dopo mesi dalla fattura e senza informare Pt_1 CP_1
e che l'intervento del legale di era avvenuto ancor prima che avesse Pt_1 CP_1 conoscenza della nota di credito.
ha impugnato detta sentenza e l'appellata si è costituita in giudizio Pt_1 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Col primo motivo d'appello lamenta la violazione dell'art. 320 CPC, essendo a Pt_1 suo dire tardiva – in quanto svolta per la prima volta nelle memorie concesse dal
Giudice di Pace alla prima udienza – l'allegazione di per cui la stessa già ad un CP_1 incontro tenutosi il 7.4.2022 si sarebbe dichiarata disponibile a pagare la fattura 2/2022
a condizione che venisse emessa la nota di credito. Il motivo non merita accoglimento.
Già nell'atto di citazione di primo grado aveva chiaramente allegato che CP_1
l'incontro del 7.4.2022 non aveva avuto esito a causa della mancata disponibilità di emettere la nota di credito per l'importo, pacificamente non dovuto, di € Pt_1
12.200,00 (cfr. pag. 3). Al di là del tenore letterale dell'atto di citazione, da interpretarsi nel suo tenore complessivo ed in modo non capzioso, è evidente come intendesse CP_1 affermare che ella sarebbe stata invece disponibile al pagamento laddove la nota di credito fosse stata emessa (all'evidenza, in questo si sarebbe sostanziato il buon “esito” dell'incontro del 7.4.2022). Tale allegazione è quindi solo stata più specificamente chiarita nelle memorie concesse dal giudice alla prima udienza.
***
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello, relativo all'asserita violazione dell'art. 320 co. 4 CPC, per essere tardiva la richiesta di prova testimoniale relativamente all'incontro del 7.4.2022, essendo detta richiesta stata formulata nelle memorie autorizzate dal giudice.
***
Con gli ulteriori motivi d'appello lamenta: Pt_1
- omessa motivazione e comunque error in iudicando circa l'asserita inattendibilità della teste , la quale aveva escluso che all'incontro del Tes_1
7.4.2022 si fosse offerta di pagare l'intero importo di cui alla fattura CP_1
Pag. 3 di 6 detratto unicamente l'importo di € 12.000,00, essendo allora in contestazione anche altre voci;
- omessa motivazione e comunque error in iudicando circa l'attendibilità del teste
, il quale aveva invece confermato le allegazioni di Tes_2 CP_1
- violazione dell'art. 6 DLGS 231/2002 nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che le spese legali non sono un danno risarcibile;
- travisamento dei fatti nella parte in cui viene affermato che le spese di assistenza stragiudiziale sarebbero riferite ad un'attività legale inutile;
- violazione dell'art. 4 DLGS 231/2002 e/o dell'art. 1460 CC nella parte in cui viene affermato che avrebbe avuto diritto a sospendere il pagamento fino CP_1 all'emissione della nota di credito.
Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, meritano invece accoglimento.
Risulta per tabulas che non si fosse inizialmente limitata a contestare la debenza CP_1 dell'importo di € 12.200,00 poi oggetto della nota di credito 44/2022, ma avesse anche contestato le ulteriori voci della fattura 2/2022, poi invece riconosciute come dovute. In particolare, nella fattura 2/2022 era indicato per la sostituzione del collettore l'importo di € 13.064,00 + IVA, mentre invece riteneva che per tale voce fosse dovuto il CP_1 minor importo di € 9.632,00 + IVA (v. mail del 14.2.2022 e del 6.4.2022, doc. 04-4 e
04-6 appellante).
A tal punto sostiene che all'esito dell'incontro del 7.4.2022 ella avrebbe CP_1 rinunciato a detta contestazione e si sarebbe dichiarata disponibile a pagare quanto dovuto (ossia € 13.064,00 + 1.800,00 + 1.400,00, il tutto oltre IVA) alla sola condizione che emettesse la nota di credito per l'importo di € 12.000,00. Se quindi detta nota Pt_1 di credito fosse stata tempestivamente emessa, ella avrebbe pagato il residuo importo e non si sarebbe reso necessario l'intervento del difensore di di talché la relativa Pt_1 spesa deve considerarsi ingiustificata. Parimenti, nessun ritardo sarebbe maturato e nessun interesse di mora sarebbe dovuto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provate tali allegazioni, confermate delle dichiarazioni del teste , ritenendo invece non credibile la teste , Tes_2 Tes_1 che le aveva invece smentite.
Si osserva anzitutto che il giudice di prime cure non ha in alcun modo motivato circa l'attendibilità della teste, salvo il laconico inciso per cui la stessa “in ogni caso ha interesse in causa” (senza però chiarire quale sarebbe tale interesse). Premesso che pacificamente la teste non era portatrice di alcun interesse che ne comportasse l'incapacità a testimoniare ex art. 246 CPC (un tanto non è stato mai neppure allegato e, peraltro, non risulta che la stessa fosse portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio), si osserva che l'unica circostanza
Pag. 4 di 6 valorizzata dall'odierna appellata è rappresentata dal fatto che fosse Tes_1 all'epoca la compagna del legale rappresentante di Tale circostanza, tuttavia, Pt_1 non appare di per sé tale da comportare l'inattendibilità della testimone, in difetto di ulteriori elementi tali da evidenziare incongruenze nelle relative dichiarazioni.
Ritiene anzi questo giudice che le dichiarazioni di siano maggiormente Tes_1 attendibili rispetto a quelle di e che, anche e soprattutto sulla base della Tes_2 documentazione in atti, non risultino provate le allegazioni di circa il contenuto CP_1 dell'incontro del 7.4.2022.
Come sopra ricordato, appena il giorno prima dell'incontro, il 6.4.2022, lo stesso Tes_2
per conto della aveva contestato anche l'importo richiesto da per la
[...] CP_1 Pt_1 sostituzione del collettore ed appare quindi ben poco probabile che, solo un giorno dopo, avesse così radicalmente rinunciato alle proprie pretese, contando che si discute di una differenza di oltre € 4.000,00.
Soprattutto, finanche in data 26.5.2022 (cfr. doc. 02-7 appellante) – quindi ben dopo sia l'incontro del 7.4.2022, sia l'intervento del legale di in data 6.5.2022 – ancora il Pt_1 legale di richiamava non solo le contestazioni circa l'importo di € 12.200,00, ma CP_1 anche quelle in precedenza svolte circa i costi addebitati per la sostituzione del collettore, il che fa ulteriormente presumere che nessuna rinuncia in tal senso vi fosse stata all'incontro del 7.4.2022.
Infine, va osservato che non ha pagato l'importo riconosciuto come dovuto né in CP_1 seguito alla ricezione della missiva del 6.5.2022 (che pure richiamava la nota di credito), né in seguito all'effettiva ricezione della nota di credito in data 9.5.2022, avendo invece atteso un ulteriore mese e mezzo, sino al 24.6.2022 (cfr. doc. 11 appellata), mentre avrebbe ben potuto (anzi, dovuto) provvedervi quanto meno immediatamente dopo la ricezione della nota di credito, non avendo a tal punto più alcuna contestazione da muovere rispetto alle residue poste indicate nella fattura
2/2022. Indipendentemente quindi da quanto affermato dalle parti nell'incontro del
7.4.2022, da un lato deve ritenersi giustificato l'intervento del legale di (il che Pt_1 comporta l'obbligo in capo a di risarcire il relativo danno patrimoniale, costituito CP_1 dalla spesa per l'onorario del difensore per l'assistenza stragiudiziale), dall'altro devono ritenersi dovuti gli interessi di mora.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata, dichiarando infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo.
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Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa e, quanto al presente giudizio, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (non per la fase istruttoria, non svoltasi).
Pag. 5 di 6 Va conseguentemente accolta la domanda dell'appellante alla restituzione di quanto pagato in forza dell'impugnata sentenza a titolo di spese di lite del primo grado.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.
1120/2023 del Giudice di Pace di Treviso, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1516/2022 del Giudice di Pace di Treviso, che quindi dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 1.172,08, oltre ad interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4
[...]
CC dal 27.3.2024 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 950,00 per compensi e per
[...] il presente grado in € 174,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi, oltre ad
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 7 maggio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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