Art. 30. Voti nulli
Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.
Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall' art. 21 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , modificato dall'art. 16 della presente legge, o che non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 dello stesso testo unico.
Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.
Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall' art. 21 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , modificato dall'art. 16 della presente legge, o che non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 dello stesso testo unico.