Articolo 30 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
Articolo 29Articolo 31
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27 giugno 1956
Art. 30. Voti nulli

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.
Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall' art. 21 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , modificato dall'art. 16 della presente legge, o che non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 dello stesso testo unico.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956