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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/03/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 708 /2023
Oggi 07/03/2024 innanzi al giudice dr Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi: per l'avv.to GRAZIA DELLI CARRI in sost avv NASO Parte_1
Contr per , la dr;
Pt_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori discutono la causa. Il difensore del ricorrente dichiara che lo stesso è inserito nelle GPS e non è fuoriuscito dal sistema scolastico anche se quest'anno non ha avuto alcun incarico di sostegno.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale motivazione che in asssenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 708 /2023 promossa da:
(C. F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NASO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
RICORRENTE
Contro
, (C. F. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa FEDERICA LA ROSA e dalla Dott.ssa SARA PUNTI, funzionarie in servizio presso l , Piazza Italia n. Organizzazione_1
4,
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO. Con ricorso depositato in data 13/06/2023, il Sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il per domandare il riconoscimento del Controparte_2
diritto all'assegnazione della c. d. Carta del Docente in riferimento agli anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato, ovverosia:
Or
- s. 2022/2023, con decorrenza dal 23/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per 24 ore settimanali di lezione presso . Controparte_3
In diritto, l'istante sostiene l'illegittimità delle disposizioni che prevedono l'esclusione dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta del Docente, poiché in contrasto con quanto stabilito negli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di settore, nonché con l'art. 282 del D. Lgs, 297/1994, in virtù dei quali la formazione costituisce un diritto per il docente, verso il quale lo Stato è obbligato a fornire gli strumenti necessari a implementare la sua preparazione.
Il ricorrente richiama, poi, quanto sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea, la quale ha statuito nel senso dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. La normativa sarebbe inoltre in contrasto anche con la Clausola 6 del medesimo atto, in cui si stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione.
Viene rilevato, in aggiunta, il contrasto con i principi di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento sanciti dal TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il ricorrente ha infine formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Condannare il all'assegnazione al Controparte_2
ricorrente della somma di € 500,00 per l'a. s. 2022/2023.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A seguito di regolare notifica, si è costituito il , Controparte_2
il quale contesta il diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta Docente, Al momento dell'iscrizione del ricorso (17/06/2023), il ricorrente aveva in corso un contratto a tempo determinato sino al 30/06/2023, ma attualmente non è dipendente del convenuto, non avendo sottoscritto alcun contratto per l'a.s. 2023/2024. CP_2
(All. 1).. Chiede, in via alternativa, qualora sia riconosciuta la fondatezza pretesa avversaria, l'assegnazione del beneficio alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo.
All'udienza odierna i difensori hanno discusso la causa e, all'esito, il Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015.
Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
La disposizione richiamata individua quali destinatari del bonus economico solo i docenti di ruolo, per i quali prescrive, al comma 124, la formazione come obbligatoria.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il
DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva.
Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto(- dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo
Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione Nella stessa pronuncia, il
Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di
Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che : 1) la Carta
Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorrente, attualmente iscritto nelle gps, abbia diritto al riconoscimento della Carta della Carta del Docente per l'as
2022/2023.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal
D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente, per l' a. s.
2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro Controparte_2 CP_4
tempore, alla rifusione di tali spese, liquidate in € 500,00 per compenso professionale, euro 21,50 per C. U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori.
Pavia, 07/03/2024
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 708 /2023
Oggi 07/03/2024 innanzi al giudice dr Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi: per l'avv.to GRAZIA DELLI CARRI in sost avv NASO Parte_1
Contr per , la dr;
Pt_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori discutono la causa. Il difensore del ricorrente dichiara che lo stesso è inserito nelle GPS e non è fuoriuscito dal sistema scolastico anche se quest'anno non ha avuto alcun incarico di sostegno.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale motivazione che in asssenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 708 /2023 promossa da:
(C. F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NASO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
RICORRENTE
Contro
, (C. F. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa FEDERICA LA ROSA e dalla Dott.ssa SARA PUNTI, funzionarie in servizio presso l , Piazza Italia n. Organizzazione_1
4,
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO. Con ricorso depositato in data 13/06/2023, il Sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il per domandare il riconoscimento del Controparte_2
diritto all'assegnazione della c. d. Carta del Docente in riferimento agli anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato, ovverosia:
Or
- s. 2022/2023, con decorrenza dal 23/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per 24 ore settimanali di lezione presso . Controparte_3
In diritto, l'istante sostiene l'illegittimità delle disposizioni che prevedono l'esclusione dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta del Docente, poiché in contrasto con quanto stabilito negli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di settore, nonché con l'art. 282 del D. Lgs, 297/1994, in virtù dei quali la formazione costituisce un diritto per il docente, verso il quale lo Stato è obbligato a fornire gli strumenti necessari a implementare la sua preparazione.
Il ricorrente richiama, poi, quanto sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea, la quale ha statuito nel senso dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. La normativa sarebbe inoltre in contrasto anche con la Clausola 6 del medesimo atto, in cui si stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione.
Viene rilevato, in aggiunta, il contrasto con i principi di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento sanciti dal TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il ricorrente ha infine formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Condannare il all'assegnazione al Controparte_2
ricorrente della somma di € 500,00 per l'a. s. 2022/2023.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A seguito di regolare notifica, si è costituito il , Controparte_2
il quale contesta il diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta Docente, Al momento dell'iscrizione del ricorso (17/06/2023), il ricorrente aveva in corso un contratto a tempo determinato sino al 30/06/2023, ma attualmente non è dipendente del convenuto, non avendo sottoscritto alcun contratto per l'a.s. 2023/2024. CP_2
(All. 1).. Chiede, in via alternativa, qualora sia riconosciuta la fondatezza pretesa avversaria, l'assegnazione del beneficio alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo.
All'udienza odierna i difensori hanno discusso la causa e, all'esito, il Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015.
Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
La disposizione richiamata individua quali destinatari del bonus economico solo i docenti di ruolo, per i quali prescrive, al comma 124, la formazione come obbligatoria.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il
DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva.
Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto(- dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo
Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione Nella stessa pronuncia, il
Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di
Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che : 1) la Carta
Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorrente, attualmente iscritto nelle gps, abbia diritto al riconoscimento della Carta della Carta del Docente per l'as
2022/2023.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal
D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente, per l' a. s.
2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro Controparte_2 CP_4
tempore, alla rifusione di tali spese, liquidate in € 500,00 per compenso professionale, euro 21,50 per C. U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori.
Pavia, 07/03/2024
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari