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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/11/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1718 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. EL TI la quale ha insistito in ricorso e dedotto “si insiste sulla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59920240002279280000, per la declaratoria di nullità o illegittimità dell'atto per omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico, violazione dei termini decadenziali, difetto assoluto di motivazione e carenza dei presupposti impositivi, nonché per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo e per la declaratoria di non debenza delle somme richieste. Si chiede infine la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione”; CP_1
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha insistito in CP_2 memoria e dedotto “Il ricorso è inammissibile (perché tardivo) e comunque infondato quanto ai dedotti vizi di forma;
infondato quanto ai motivi di merito: il maggiore reddito imponibile ai fini irpef è stato oggetto di accertamento fiscale NON opposto e ormai consolidato;
la pretesa contributiva, quanto al presupposto costituito da tale maggior reddito, non può essere contestata”;
Visti gli atti del fascicolo, preso atto della natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1718 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale in giudizio con l'avv.
[...]
EL TI giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in CP_1 P.IVA_1 CP_2
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso depositato in data 11.6.2025, parte ricorrente ha inteso riassumere il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Trapani poi dichiaratosi incompetente per territorio, al fine proporre formale opposizione avverso l' avviso di ADDEBITO n. 599 2024
00022792 80000 fondato su “un accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate n. TY9013F00519, asseritamente notificato il 17 agosto 2023, relativo a presunte maggiori imposte dovute dal ricorrente per l'anno d'imposta 2017”
Eccepiva l'opponente la “a) Omessa notifica del prodromico avviso in materia d'imposta unica sulle scommesse asseritamente emesso da ADE”; b) Utilizzo di presunzioni multiple (doppia presunzione) c) Assenza di motivazione sufficiente d) Infondatezza della pretesa contributiva. Chiedeva pertanto “1. In via cautelare e d'urgenza, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59920240002279280000; 2. In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59920240002279280000 per violazione dei termini di decadenza, carenza di presupposti, irregolare notificazione dell'atto prodromico, difetto di motivazione e infondatezza della pretesa contributiva;
3. Accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo richiesto dall' e dichiarare non dovute le somme di cui all'avviso di addebito CP_1
impugnato;
4. Condannare l' al pagamento delle spese del giudizio.”. CP_1
Costituitosi in giudizio l' contestava tutto quanto dedotto ed allegato dal ricorrente, CP_1
eccepiva la tardività ai sensi dell'art 617 cpc dei motivi di opposizione indicati alle lettere a) e c); evidenziava che la richiesta contributiva era conseguenza diretta ed immediata dell'accertamento di maggiori redditi da parte di ADE.
Chiedeva pertanto nel merito “Ritenere e dichiarare inammissibili, infondati o irrilevanti i motivi integranti opposizione agli atti esecutivi- Dare atto della esistenza degli accertamenti
Agenzia delle Entrate TY9013F00519 e MUG170010119U notificati e non opposti, che risultano vincolanti in ordine ai fati ivi verificati- nel merito rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con la sola acquisizione dei documenti depositati dalle parti e all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art 617 cpc per quanto concerne i vizi del procedimento di riscossione e/o i vizi propri dell'atto opposto.
Nel caso di specie risultano per tali ragioni inammissibili i motivi di opposizione inerenti la
“omessa notifica del prodromico avviso in materia d'imposta unica sulle scommesse asseritamente emesso da ADE” e la “Assenza di motivazione sufficiente” dell'avviso opposto.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Eccepisce parte ricorrente la insussistenza della pretesa contributiva.
Ritiene sul punto l' che (ai sensi e per gli effetti di cui “all'art. 36 bis 4 e ter comma 2 CP_1
lett.e5 DPR 600/1973; artt. 1,2,3 d.lgs. 462/19976” …. “in caso di accertamento di maggior reddito”
l'Agenzia delle Entrate provvede alla “liquidazione delle imposte ed anche dei contributi previdenziali”. Dirimente diviene quindi verificare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento che ove non impugnato rende non contestabile la pretesa contributiva
Ed invero “dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo” (cfr Cass.
23301/2019), sicché “in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto” con la conseguenza che “pertanto, una volta che l' abbia CP_1
invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.
Ebbene con riferimento alla notifica de qua l'assunto del ricorrente non è condivisibile.
Dagli atti depositato dall' risulta infatti che l'avviso di accertamento N. CP_1
TY9013F00519/2023 per l'anno 2017, risulta essere stato notificato con spedizione del 9.8.2023 non consegnato al destinatario per “temporanea assenza” dello stesso con la conseguenza che in data
12.8.2023 è stata data comunicazione della giacenza del plico con CAD anch'essa “immessa nella cassetta postale” e successivo ritiro del plico postale contenete l'avviso di accertamento, presso l'ufficio di giacenza il 17.8.2023.
L'accertamento della legittimazione del “ricevente” a ritirare il plico effettuata dall'agente postale -dotato di natura probatoria privilegiata- non è stato neppure genericamente contestato dal ricorrente con la conseguenza che il suddetto avviso deve ritenersi correttamente notificato.
Ne deriva che definitivo è divenuto l'accertamento reddituale eseguito e la consequenziale sussistenza del diritto dell' di riscuotere i contributi “a percentuale” per l'anno 2017, sulla CP_1
base del reddito più elevato accertato dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed applicati i DMM 55/2014 e 37/18, tenuto conto del valore della controversia come indicato in ricorso (€ 9449,16), dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata fase istruttoria si liquidano applicata in considerazione delle superiori valutazioni la riduzione in misura del 50% del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale, in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese genarli cassa ed Iva se dovuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore delle spese del giudizio che liquida in € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala con riferimento all'udienza del 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1718 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. EL TI la quale ha insistito in ricorso e dedotto “si insiste sulla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59920240002279280000, per la declaratoria di nullità o illegittimità dell'atto per omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico, violazione dei termini decadenziali, difetto assoluto di motivazione e carenza dei presupposti impositivi, nonché per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo e per la declaratoria di non debenza delle somme richieste. Si chiede infine la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione”; CP_1
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha insistito in CP_2 memoria e dedotto “Il ricorso è inammissibile (perché tardivo) e comunque infondato quanto ai dedotti vizi di forma;
infondato quanto ai motivi di merito: il maggiore reddito imponibile ai fini irpef è stato oggetto di accertamento fiscale NON opposto e ormai consolidato;
la pretesa contributiva, quanto al presupposto costituito da tale maggior reddito, non può essere contestata”;
Visti gli atti del fascicolo, preso atto della natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1718 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale in giudizio con l'avv.
[...]
EL TI giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in CP_1 P.IVA_1 CP_2
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso depositato in data 11.6.2025, parte ricorrente ha inteso riassumere il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Trapani poi dichiaratosi incompetente per territorio, al fine proporre formale opposizione avverso l' avviso di ADDEBITO n. 599 2024
00022792 80000 fondato su “un accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate n. TY9013F00519, asseritamente notificato il 17 agosto 2023, relativo a presunte maggiori imposte dovute dal ricorrente per l'anno d'imposta 2017”
Eccepiva l'opponente la “a) Omessa notifica del prodromico avviso in materia d'imposta unica sulle scommesse asseritamente emesso da ADE”; b) Utilizzo di presunzioni multiple (doppia presunzione) c) Assenza di motivazione sufficiente d) Infondatezza della pretesa contributiva. Chiedeva pertanto “1. In via cautelare e d'urgenza, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59920240002279280000; 2. In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59920240002279280000 per violazione dei termini di decadenza, carenza di presupposti, irregolare notificazione dell'atto prodromico, difetto di motivazione e infondatezza della pretesa contributiva;
3. Accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo richiesto dall' e dichiarare non dovute le somme di cui all'avviso di addebito CP_1
impugnato;
4. Condannare l' al pagamento delle spese del giudizio.”. CP_1
Costituitosi in giudizio l' contestava tutto quanto dedotto ed allegato dal ricorrente, CP_1
eccepiva la tardività ai sensi dell'art 617 cpc dei motivi di opposizione indicati alle lettere a) e c); evidenziava che la richiesta contributiva era conseguenza diretta ed immediata dell'accertamento di maggiori redditi da parte di ADE.
Chiedeva pertanto nel merito “Ritenere e dichiarare inammissibili, infondati o irrilevanti i motivi integranti opposizione agli atti esecutivi- Dare atto della esistenza degli accertamenti
Agenzia delle Entrate TY9013F00519 e MUG170010119U notificati e non opposti, che risultano vincolanti in ordine ai fati ivi verificati- nel merito rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con la sola acquisizione dei documenti depositati dalle parti e all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art 617 cpc per quanto concerne i vizi del procedimento di riscossione e/o i vizi propri dell'atto opposto.
Nel caso di specie risultano per tali ragioni inammissibili i motivi di opposizione inerenti la
“omessa notifica del prodromico avviso in materia d'imposta unica sulle scommesse asseritamente emesso da ADE” e la “Assenza di motivazione sufficiente” dell'avviso opposto.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Eccepisce parte ricorrente la insussistenza della pretesa contributiva.
Ritiene sul punto l' che (ai sensi e per gli effetti di cui “all'art. 36 bis 4 e ter comma 2 CP_1
lett.e5 DPR 600/1973; artt. 1,2,3 d.lgs. 462/19976” …. “in caso di accertamento di maggior reddito”
l'Agenzia delle Entrate provvede alla “liquidazione delle imposte ed anche dei contributi previdenziali”. Dirimente diviene quindi verificare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento che ove non impugnato rende non contestabile la pretesa contributiva
Ed invero “dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo” (cfr Cass.
23301/2019), sicché “in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto” con la conseguenza che “pertanto, una volta che l' abbia CP_1
invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.
Ebbene con riferimento alla notifica de qua l'assunto del ricorrente non è condivisibile.
Dagli atti depositato dall' risulta infatti che l'avviso di accertamento N. CP_1
TY9013F00519/2023 per l'anno 2017, risulta essere stato notificato con spedizione del 9.8.2023 non consegnato al destinatario per “temporanea assenza” dello stesso con la conseguenza che in data
12.8.2023 è stata data comunicazione della giacenza del plico con CAD anch'essa “immessa nella cassetta postale” e successivo ritiro del plico postale contenete l'avviso di accertamento, presso l'ufficio di giacenza il 17.8.2023.
L'accertamento della legittimazione del “ricevente” a ritirare il plico effettuata dall'agente postale -dotato di natura probatoria privilegiata- non è stato neppure genericamente contestato dal ricorrente con la conseguenza che il suddetto avviso deve ritenersi correttamente notificato.
Ne deriva che definitivo è divenuto l'accertamento reddituale eseguito e la consequenziale sussistenza del diritto dell' di riscuotere i contributi “a percentuale” per l'anno 2017, sulla CP_1
base del reddito più elevato accertato dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed applicati i DMM 55/2014 e 37/18, tenuto conto del valore della controversia come indicato in ricorso (€ 9449,16), dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata fase istruttoria si liquidano applicata in considerazione delle superiori valutazioni la riduzione in misura del 50% del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale, in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese genarli cassa ed Iva se dovuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore delle spese del giudizio che liquida in € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala con riferimento all'udienza del 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo