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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1265 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
vertente tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Sebastiana BUFFONI (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Nuoro, Via Alagon n. 3, presso lo studio dello stesso difensore;
attrice
vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), (C.F. – quali C.F._3 Parte_3 C.F._4
eredi di e Persona_1 CodiceFiscale_5 Parte_4
(C.F. – (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_5
) – quale erede del solo – C.F._7 Persona_1 Pt_6
(C.F. e , (C.F.
[...] C.F._8 Parte_7
1 ) – quali eredi della sola (C.F. C.F._9 Parte_4
– con il patrocinio dell'avv. (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_3
e dell'avv. (C.F. ), C.F._4 Parte_7 C.F._9
elettivamente domiciliati a Nuoro, Via Peppino Catte n. 1, presso lo studio dei difensori;
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
, , (C.F. ),
[...] CP_9 Parte_6 C.F._10 [...]
e , contumaci;
CP_10 CP_11
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.9.2024):
“conferma le conclusioni come contenute in atti e nello specifico nel proprio atto di citazione
in giudizio del 14 ottobre 2019 da intendersi qui integralmente trascritte.
In via subordinata istruttoria insiste per l'ammissione della prova per testi e per
interrogatorio formale dedotti nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 13
novembre 2023 relativamente ai capi 2. a) e 2. b).
In merito non si può non osservare come le circostanze di cui al capo c), ritenuto ammissibile
e rilevante dal G.I., siano le medesime di cui ai capi a) e b), anche se riferite al secondo dei
due cespiti oggetto di causa e hanno ad oggetto la prova specifica in merito al possesso utile
ai fini dell'usucapione. Ragione questa per la quale non è dato comprendere la censura di
irrilevanza ai fini del decidere posta a fondamento della modifica dell'ordinanza del 12
gennaio 2024, peraltro in aperto contrasto con il precedente provvedimento del 23 dicembre
2023 che, anche verosimilmente in ragione del fatto che non vi fosse stata contestazione in
ordine al terreno antistante l' (ed oggetto del capo c in quella sede non ammesso) ma Pt_8
soltanto in riferimento al terreno ci cui ai capi a) e b), il Giudice aveva ammesso il capo a)”.
2 Nell'interesse dei convenuti costituiti (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.10.2023 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.9.2024):
“In via preliminare:
- dichiarare l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
infatti, vengono citati dei soggetti
senza sapere di quali beni, oggetto di usucapione, questi siano intestatari catastali.
Nel merito:
- rigettare la domanda di intervenuta usucapione proposta dalla in Parte_9
persona dell'Amministratore p.t., poiché destituita da qualsivoglia fondamento fattuale e di
diritto;
- con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha sostenuto quanto Controparte_1
segue:
a. essa attrice aveva posseduto a partire dalla fine del 1993, in maniera pubblica,
pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i lotti di terreno, censiti nel NCT del
Comune di San Teodoro e distinti come di seguito:
i. foglio 17, mappale 36, classe seminativo, superficie ha 0.12.80, reddito dominicale € 2,97, reddito agrario € 1,12, terreno ricadente in zona B2;
ii. foglio 17, mappale 268, classe seminativo, superficie ha 0.12.50, reddito dominicale € 2,91, reddito agrario € 1,10, terreno ricadente in zona B2;
iii. foglio 17, mappale 304, classe seminativo 2, superficie ha 0.05.50, reddito dominicale € 1,16, reddito agrario € 0,44, terreno ricadente in zona B2;
iv. foglio 17, mappale 689, classe seminativo 2, superficie ha 0.05.00, reddito dominicale € 1,16, reddito agrario € 0,44, terreno ricadente in zona B 2;
3 b. in particolare, dal 1993:
i. il lotto censito ai mappali 304 (acquistato da con Controparte_2
scrittura privata non più nella disponibilità dell'attrice) e 689, antistante l'Hotel SCINTILLA di proprietà di essa attrice, da sempre utilizzato come parcheggio dai clienti del predetto BE, era delimitato da una sbarra di accesso e da un cartello apposito;
ii. il lotto censito ai mappali 36 e 268, retrostante il suddetto BE, era stato da sempre utilizzato in funzione di parcheggio dai dipendenti di quest'ultimo, nonché come deposito di materiale ed attrezzi;
iii. essa attrice si era sempre occupata della pulizia di entrambi i lotti.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo l'accertamento in suo favore dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione degli immobili menzionati nel punto 1-a che precede.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.2.2019 e Persona_1
si sono così difesi: Parte_4
a. hanno eccepito:
i. l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
ii. l'indeterminatezza della domanda, non avendo l'attrice specificato quali fossero gli intestatari catastali dei singoli mappali;
b. hanno contestato la fondatezza della domanda formulata dall'attrice, con esclusivo riferimento al terreno censito nel NCT del Comune di San Teodoro al foglio 17,
mappale 268, sostenendo che tale fondo:
i. ricadeva nella successione legittima di – al Persona_2
quale era a sua volta pertoccato in seguito alla divisione del patrimonio
4 paterno, stipulata con i propri germani ( , CP_12 Pt_4 CP_13
, e ) con atto pubblico Persona_2 CP_2 Controparte_14
dell'8.7.1937, redatto dal Notaio, dott. – padre di essi Persona_3
convenuti (nonché di e ); Controparte_6 Parte_6
ii. era sempre stato posseduto pubblicamente, pacificamene e ininterrottamente da essi convenuti e dai loro germani, non già dalla società
attrice, la quale non vi aveva esercitato alcuna delle attività allegato nell'atto introduttivo del giudizio, attività peraltro inidonee a giustificare l'invocato acquisto a titolo originario.
3. In seguito ad alcuni rinvii chiesti dalle parti (nelle more dei quali la parte attrice ha prodotto il verbale di mediazione, conclusasi con esito negativo), in virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 18.11.2020 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
4. Nell'udienza cartolare del 10.3.2022 il giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_6
, , , , e
[...] CP_7 CP_8 CP_9 Parte_6
. CP_10
5. Nell'udienza cartolare del 5.7.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Con ordinanza del 28.9.2022 il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo stante il decesso (avvenuto in data 25.8.2022), della convenuta , Parte_4
comunicato dal difensore di quest'ultima il 7.9.2022.
7. In seguito al deposito (in data 29.11.2022) del ricorso ex art. 303 c.p.c. da parte della società attrice, con ordinanza del 14.2.2023 il giudice ha nuovamente dichiarato l'interruzione del processo, atteso il decesso (in data 30.1.2023) del convenuto Per_1
5 , comunicato dal difensore di quest'ultimo il 14.2.2023. Pt_4
8. In seguito al deposito del ricorso in riassunzione da parte della (in Controparte_1
data 2.5.2023) – ed al decreto con cui il giudice aveva fissato l'udienza di prosecuzione,
assegnando all'attrice il termine per la notifica – con due distinte comparse di risposta,
depositate il 12.10.2023 e il 10.11.2023, si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 Pt_6
, e , quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_7 Parte_4
e , i quali hanno richiamato le difese già articolate da
[...] Persona_1
questi ultimi.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.12.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 20.12.2023, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha ammesso il solo capitolo a) delle prove orali chieste dall'attrice nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., provvedimento modificato con ordinanza pronunciata il 12.1.2024 (a sua volta emendata dall'errore materiale ivi contenuto, con decreto reso il 16.1.2024, nei termini che seguono: “deve essere ammesso il solo capitolo
c), legale e rilevante, con esclusione del riferimento al possesso, siccome tendente a far
esprimere valutazioni (due testimoni); ii. non debbono essere ammessi i capitoli a-b,
perché vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione”).
10. Nell'udienza dell'8.2.2024 il giudice ha interrogato i testimoni di parte attrice
[...]
e e, all'esito della prova orale, ha fissato l'udienza di Tes_1 Testimone_2
precisazione delle conclusioni
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.9.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
con provvedimento reso il 25.9.2024, ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
6 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
12. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_5
, non avendo in proposito provveduto il giudice istruttore, con ordinanza, CP_11
ai sensi dell'art. 171 c.p.c.
Le suddette convenute non si sono infatti costituite, nonostante la regolare rinnovazione della citazione a giudizio nei loro confronti, rispettivamente, CP_5
in data 29.3.2020 (ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con plico depositato nella
[...]
Casa comunale di Olbia il 9.3.2020) e il 29.3.2022 (consegna a mani CP_11
proprie).
La mancata dichiarazione di contumacia non ha peraltro inciso sulla validità
dell'attività processuale successivamente svolta, poiché nel corso della stessa non si sono verificate violazioni delle disposizioni a garanzia del diritto di difesa delle suddette convenute, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 292 c.p.c.
13. La domanda ex art. 1158 c.c. formulata dalla parzialmente fondata. Controparte_1
13.1 Occorre anzitutto osservare che, alla luce della documentazione prodotta (visure catastali, certificati ipotecari speciali, certificati di morte e storici di famiglia) sono stati regolarmente convenuti in giudizio tutti gli intestatari catastali (o loro eredi) degli immobili in parola, né sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli a loro sfavore ed a favore di terzi, pertanto, il contraddittorio è stato correttamente integrato.
13.2 Deve inoltre rilevarsi la palesa infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della domanda, sollevata dagli originari convenuti costituiti e Persona_1 [...]
– laddove a loro dire “vengono citati dei soggetti senza sapere di Parte_4
quali beni, oggetto di usucapione, questi siano intestatari catastali” (comparsa di risposta, pag. 3) – sia perché nelle cause di usucapione “l'identificazione catastale è
7 richiesta al fine di consentire la trascrizione che non ha alcuna efficacia sostanziale,
adempiendo alla limitata funzione di rendere l'atto opponibile ai terzi in caso di
conflitto tra più acquirenti del medesimo immobile” (Cass. n. 16853/2005), sia, in ogni caso, in quanto gli intestatari delle singole particelle sono ovviamente elencati nelle visure versate in atti e, come detto, corrispondono ai soggetti (o loro successori)
convenuti in giudizio.
13.3 Riguardo al merito della causa, com'è noto, l'acquisto a titolo originario della proprietà
per intervenuta usucapione presuppone la sussistenza di diversi presupposti:
a. il possesso sul bene (che ovviamente deve essere suscettibile di acquisto per usucapione), secondo la previsione di cui all'art. 1140 c.c., quale potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale;
b. la continuità del possesso per il termine di volta in volta previsto dagli artt.
1158 ss. c.c.;
c. la non interruzione del possesso, come ricavabile dall'art. 1167 c.c.
("L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso
per oltre un anno”);
d. la pacificità e pubblicità del possesso, atteso che, ai sensi dell'art. 1163 c.c. il
“possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è
cessata”;
e. la non equivocità del possesso, condizione che, pur non oggetto di una menzione specifica denominativa dell'elemento, per principio ermeneutico universalmente accolto, è necessaria al fine di discriminare all'esercizio di quale diritto reale – di proprietà o di altro diritto di godimento – corrisponde
8 l'attività manifestata dall'agente sulla cosa;
f. l'animus possidendi, elemento essenziale del possesso unitamente al potere materiale (“corpus”).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della
configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un
comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a
quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento
di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso,
anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del
titolare” (Cass. n. 8662/2010, m. 18392/2006, n. 25922/2005), attività tra le quali,
riguardo ai fondi, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in
concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul
bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi
relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. n. 1796/2022, n. 6123/2020,
pronunciatesi in fattispecie aventi ad oggetto terreni agricoli, tuttavia espressive di un principio generale, pacificamente applicabile anche a fondi destinati ad altri utilizzi,
quali pertinenze di fabbricati adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività
commerciali).
13.4 La società attrice chiede di essere dichiarata proprietaria esclusiva, in virtù del possesso esclusivo, pacifico pubblico, inequivoco e ininterrotto per oltre vent'anni di due aree,
entrambe censite nel NCT del Comune di San Teodoro al foglio 17, rispettivamente, la prima alle particelle 36-268 e la seconda alle particelle 304-689.
13.5 Applicando le coordinate ermeneutiche riportate nel punto 13.3 che precede – alla luce
9 delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria orale espletata – la pretesa avanzata dalla è fondata con riguardo alle Controparte_1
particelle 304-689, poiché:
a. l'attrice sostiene che tali particelle, corrispondenti al cortile antistante l'BE
” di sua proprietà, è stato da sempre adibito ad area per il parcheggio – CP_1
“segnalato con apposito cartello e delimitato da una sbarra d'accesso” – dei clienti della medesima struttura ricettiva;
b. dalla fotografia versata in atti (doc. 2 seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. parte attrice) si evince effettivamente che detta area rettangolare è chiusa sui lati maggiori, mentre i due lati corti sono, rispettivamente, uno delimitato da una sbarra e l'altro aperto, per accedere al quale occorre transitare di fronte alla struttura alberghiera;
c. oltre ad essere compatibili con lo stato dei luoghi, le allegazioni della società
attrice sono ulteriormente corroborate dalle concordi dichiarazioni rese dai due testimoni interrogati all'udienza dell'8.2.2024, in particolare:
i. ha riferito di conoscere i luoghi di causa “da Testimone_1
quando è stato realizzato l'BE, ho visto che il piazzale antistante è
sempre stato utilizzato dalla famiglia , ossia i proprietari Per_4
dell'BE , io mi rivolgevo a , di cui CP_1 Persona_5
sono amico da anni. ogni volta che andavo al mare, portavo una barca
col carrello e lasciavo la macchina e quest'ultimo da lui, che mi
consentiva di lasciarli. Ribadisco che conosco bene , meno i Per_5
fratelli e le sorelle. Credo che l'BE sia stato realizzato negli anni
'80, ciò che ho raccontato succede dalla fine degli anni '80, credo '87 o
'88. Preciso che dal lato via del Tirreno c'era sempre una sbarra che
10 impediva il libero transito, ma io facevo il giro ed entrava dall'altra
parte, passavo prima in BE, chiedevo il permesse di parcheggiare il
veicolo e il carrello e li lasciavo lì. Nel parcheggio erano sempre
presenti altri mezzi, quelli dei clienti dell'BE, vedevo infatti la gente
che usciva dall'BE e prendeva il suo mezzo”;
ii. ha a sua volta affermato che “nel cortile antistante Testimone_2
parcheggiano da sempre i clienti dell'BE, la cui entrata in basso
nella fotografia è chiusa da una sbarra, da quel lato si entra solo a piedi,
per entrare in macchina si fa il giro dalla via del Tirreno e poi si entra
dall'altra parte. Confermo che nel cortile ho sempre visto parcheggiare i
clienti dell'BE, anche attualmente”;
d. in base a tali elementi vi è prova idonea dell'esercizio del potere di fatto uti dominus in capo all'attrice – tale da escludere dal godimento del bene i terzi non autorizzati – con conseguente applicazione l'art. 1141, comma 1, c.c., a norma del quale “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si
prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”;
e. nel caso in esame, non solo non è emersa alcuna prova contraria tale da superare siffatta presunzione, ma quest'ultima ha trovato ulteriore conferma nel contegno processuale degli intestatari catastali di detti fondi ( e Controparte_2
in relazione alla particella 304, i successori di CP_15 Persona_6
in relazione alla particella 689) – quali unici soggetti, quantomeno astrattamente,
interessati ad opporsi all'accoglimento della domanda formulata dall'attrice – e,
riguardo alla particella 304, la dichiarazione sottoscritta nel gennaio 2013 da
, il quale ha ivi dichiarato di avere ricevuto dalla Controparte_2
il saldo relativo alla compravendita del terreno, stipulata nel Controparte_1
11 1988.
13.6 A conclusioni opposte deve invece pervenirsi riguardo al lotto di terreno censito alle particelle 36 e 268, sull'assorbente rilievo che difetta il requisito menzionato nel punto
14.2-a che precede, poiché
a. la parte attrice sostiene che detta porzione unica di terreno, corrispondente al cortile retrostante l'BE ”, “da oltre venti anni e precisamente dalla CP_1
fine dell'anno 1993, è stato utilizzato quale parcheggio dei dipendenti dell Pt_8
nonché deposito di materiale ed attrezzi”, nonché di essersi sempre occupata della sua pulizia, affermazioni non ulteriormente precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
b. di fronte alle contestazioni sollevate dai convenuti costituiti sulla particella 268, le attività materiali sopra menzionate si appalesano inidonee ad esprimere univocamente il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà,
considerato come il posteggio di veicoli, il deposito di materiali e la pulizia siano contegni che, quand'anche considerati nel loro complesso, si attagliano anche ad una disponibilità materiale a titolo di mera detenzione, necessitando invero di ulteriori indici rivelatori della sussistenza di una situazione possessoria (a titolo esemplificativo, chiusura dell'area, realizzazione di costruzioni o altri manufatti su di esso);
c. tali elementi difettano nel caso in esame e siffatta carenza è resa ancor più evidente dal raffronto tra il corredo assertivo e probatorio offerto riguardo al cortile de quo
ed a quello antistante l'BE, rispetto a cui, come emerge dalle fotografie versate in atti (quella già menzionata, prodotta come doc. 2, nonché il doc. 3
allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'attrice), oltre a non essere pavimentato, né presegnalato con un cartello o delimitato da una sbarra
12 d'accesso, il primo risulta totalmente privo di recinzione da un lato – confinante con una zona caratterizzata da una vegetazione via via più folta;
la suddetta circostanza rende scarsamente credibile la dichiarazione resa sul punto da , il quale (sebbene non interrogato in ordine al cortile Testimone_2
in esame) ha genericamente riferito di avere “fatto lavori di recinzione,
specialmente dietro”, recinzione peraltro mai menzionata dall'attrice nei suoi scritti difensivi
d. il deficit assertivo non sarebbe stato peraltro colmabile con l'ammissione della prova per testimoni capitolata in proposito dell'attrice nella sua seconda memoria istruttoria, in particolare:
i. il capitolo a, nel quale sono compendiate le attività di parcheggio da parte dei dipendenti, di deposito materiali ed attrezzi e di pulizia, per la medesima ragione già esposta, ossia il fatto che non si tratta di attività
univocamente espressive del potere di fatto ex art. 1140 c.c., in assenza degli ulteriori elementi di cui si è detto;
ii. il capitolo b (“vero che i terreni di cui al capo che precede dai primi anni
80 e fino ai primi anni 90 erano occupati da un campo di bocce che
veniva utilizzato dai clienti dell' ), in disparte la tardività Pt_8
dell'allegazione – trattandosi attività mai menzionata dalla parte attrice prima della maturazione delle preclusioni assertive (né può sostenersi che sia un fatto secondario, siccome posto a fondamento della situazione possessoria) – la medesima si appalesa scarsamente credibile, laddove l'attrice ha sempre affermato di avere iniziato a possedere l'area de qua
dalla fine dell'anno 1993, né ha specificato da quando era stata intrapresa l'attività alberghiera nel fabbricato contiguo;
13 deve quindi confermarsi la valutazione di irrilevanza in ragione della quale i suddetti capitoli non sono stati ammessi nella fase istruttoria, irrilevanza da intendersi quale inidoneità delle circostanze ivi capitolate, quand'anche confermate dai testimoni, a giustificare l'accoglimento della domanda, siccome non accompagnate da elementi ulteriori (come quelli offerti in relazione alle particelle 304 e 689);
e. ai fini della decisione, è quindi superfluo analizzare la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti costituiti e gli elementi offerti a supporto da questi ultimi – capitoli di prova orale per i quali valgono le medesime considerazioni esposte riguardo a quelli formulati dalla parte attrice,
oltre all'irrilevanza dell'atto di citazione “attraverso cui il sig. Persona_1
chiamava in giudizio il sig. al fine di chiedere la servitù di Persona_7
passaggio a favore del terreno di sua proprietà, distinto al catasto terreni al Fg.
17, mappale 268 (doc. n°.1); tale procedura veniva distinta con il n°. di R.G.
336/2006”, sia perché non è stata neppure documentato l'esito della causa (dal doc. 4 della seconda memoria istruttoria dei convenuti si apprende esclusivamente che il medesimo è stato definito, con ultimo aggiornamento del fascicolo in data
30.7.2012), sia perché si trattava in ogni caso di processo di cui l'odierna attrice non era parte – laddove è la società attrice ad avere radicato il giudizio per l'accertamento in suo favore dell'acquisto a titolo originario e, pertanto,
incombeva unicamente sulla medesima l'assolvimento del relativo onere della prova;
f. nonostante le contestazioni sollevate dai convenuti costituiti siano unicamente incentrate sulla particella 268, la valutazione di infondatezza della pretesa deve essere chiaramente estesa anche alla particella 36, laddove è la stessa attrice ad
14 allegare che i due identificativi catastali costituiscono un corpo unico.
14. Nei rapporti processuali tra la e i convenuti costituiti, le spese di lite Controparte_1
debbono essere regolate in base al criterio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss.
c.p.c., quindi poste interamente a carico della parte attrice, non ravvisandosi ragioni che giustifichino la compensazione neppure parziale tra le parti, poiché:
a. occorre premettere come, a prescindere dal fatto che sia ravvisata una pluralità di domande o un'unica domanda articolata in più capi, la pretesa avanzata dall'attrice non possa certo essere qualificata come unica domanda di usucapione articolata in un unico capo, avendo la medesima ad oggetto immobili distinti, con conseguente inoperatività del principio di diritto recentemente espresso in materia di soccombenza reciproca dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
32061/2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse
parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle
spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto
la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti
dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”);
b. in ogni caso, le contestazioni sollevate dai germani (convenuti Pt_4
originari e loro eredi) hanno avuto ad oggetto la sola particella 268 del foglio 17
del NCT di San Teodoro, ossia l'unica di cui sono tuttora intestatari catastali
, – e gli originari convenuti costituiti – Parte_6 Controparte_6
e ; Persona_1 Parte_4
15 c. i suddetti convenuti risultano quindi del tutto estranei alle vicende inerenti alle altre tre particelle oggetto di causa, su cui non hanno invero sollevato alcuna contestazione (sebbene, come detto, la pretesa debba essere respinta anche riguardo alla particella 36), assunto chiaramente evincibile dal contesto letterale dei loro scritti difensivi;
d. la controversia tra le parti verte quindi esclusivamente sulla particella 268, in relazione alla quale la domanda formulata dalla deve essere Controparte_1
respinta.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore fino a 1.100,00 euro – valore ottenuto moltiplicando per duecento il reddito dominicale della particella 268, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. – in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale i convenuti hanno prodotto pochi documenti, formulando quattro capitoli di prova per testimoni (non ammessi, siccome ritenuti superflui ai fini della decisione);
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte convenuta si è
limitata ad insistere negli argomenti in fatto e in diritto già esposti nei suoi precedenti scritti difensivi.
Non compete alla parte convenuta l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014 per la difesa contro più parti aventi la stessa posizione processuale, siccome compensato dalla riduzione ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,
16 considerato che la prestazione professionale nell'interesse dei tre assistiti non ha comportato “l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto” (considerato che gli odierni convenuti sono gli eredi degli unici due convenuti originariamente costituiti).
15. Nei rapporti processuali tra l'attrice e gli altri convenuti rimasti contumaci – i quali non hanno sostenuto costi, non avendo partecipato al presente procedimento – le spese di lite anticipate dall'attrice debbono restare a suo carico.
16. La sentenza è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali.
PER QUESTI MOTIVI
17. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accerta l'avvenuto acquisto per usucapione in favore della ai Controparte_1
sensi dell'art. 1158 c.c., del diritto di proprietà dei terreni siti a San Teodoro e censiti nel N.C.T. di detto Comune:
i. al foglio 17, particella 304, classe seminativo 2, superficie ha 0.05.50,
reddito dominicale € 1,16, reddito agrario € 0,44;
ii. foglio 17, particella 689, classe seminativo 2, superficie ha 0.05.00, reddito dominicale € 1,16, reddito agrario € 0,44;
b. rigetta la domanda ex art. 1158 c.c. formulata dall'attrice in relazione ai terreni siti a San Teodoro e censiti nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particelle 36 e
268;
c. condanna la a rimborsare alla parte convenuta costituita Controparte_1
(composta da , , Parte_5 Parte_1
, , e Parte_2 Parte_6 Parte_3
) le spese processuali, così liquidate: Parte_7
17 € 425,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.701,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. dispone che, nei rapporti processuali tra la e i convenuti Controparte_1
contumaci, le spese di lite anticipate dall'attrice restino a suo carico
Nuoro, 15.1.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1265 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
vertente tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Sebastiana BUFFONI (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Nuoro, Via Alagon n. 3, presso lo studio dello stesso difensore;
attrice
vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), (C.F. – quali C.F._3 Parte_3 C.F._4
eredi di e Persona_1 CodiceFiscale_5 Parte_4
(C.F. – (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_5
) – quale erede del solo – C.F._7 Persona_1 Pt_6
(C.F. e , (C.F.
[...] C.F._8 Parte_7
1 ) – quali eredi della sola (C.F. C.F._9 Parte_4
– con il patrocinio dell'avv. (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_3
e dell'avv. (C.F. ), C.F._4 Parte_7 C.F._9
elettivamente domiciliati a Nuoro, Via Peppino Catte n. 1, presso lo studio dei difensori;
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
, , (C.F. ),
[...] CP_9 Parte_6 C.F._10 [...]
e , contumaci;
CP_10 CP_11
convenuti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.9.2024):
“conferma le conclusioni come contenute in atti e nello specifico nel proprio atto di citazione
in giudizio del 14 ottobre 2019 da intendersi qui integralmente trascritte.
In via subordinata istruttoria insiste per l'ammissione della prova per testi e per
interrogatorio formale dedotti nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 13
novembre 2023 relativamente ai capi 2. a) e 2. b).
In merito non si può non osservare come le circostanze di cui al capo c), ritenuto ammissibile
e rilevante dal G.I., siano le medesime di cui ai capi a) e b), anche se riferite al secondo dei
due cespiti oggetto di causa e hanno ad oggetto la prova specifica in merito al possesso utile
ai fini dell'usucapione. Ragione questa per la quale non è dato comprendere la censura di
irrilevanza ai fini del decidere posta a fondamento della modifica dell'ordinanza del 12
gennaio 2024, peraltro in aperto contrasto con il precedente provvedimento del 23 dicembre
2023 che, anche verosimilmente in ragione del fatto che non vi fosse stata contestazione in
ordine al terreno antistante l' (ed oggetto del capo c in quella sede non ammesso) ma Pt_8
soltanto in riferimento al terreno ci cui ai capi a) e b), il Giudice aveva ammesso il capo a)”.
2 Nell'interesse dei convenuti costituiti (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.10.2023 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.9.2024):
“In via preliminare:
- dichiarare l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
infatti, vengono citati dei soggetti
senza sapere di quali beni, oggetto di usucapione, questi siano intestatari catastali.
Nel merito:
- rigettare la domanda di intervenuta usucapione proposta dalla in Parte_9
persona dell'Amministratore p.t., poiché destituita da qualsivoglia fondamento fattuale e di
diritto;
- con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha sostenuto quanto Controparte_1
segue:
a. essa attrice aveva posseduto a partire dalla fine del 1993, in maniera pubblica,
pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i lotti di terreno, censiti nel NCT del
Comune di San Teodoro e distinti come di seguito:
i. foglio 17, mappale 36, classe seminativo, superficie ha 0.12.80, reddito dominicale € 2,97, reddito agrario € 1,12, terreno ricadente in zona B2;
ii. foglio 17, mappale 268, classe seminativo, superficie ha 0.12.50, reddito dominicale € 2,91, reddito agrario € 1,10, terreno ricadente in zona B2;
iii. foglio 17, mappale 304, classe seminativo 2, superficie ha 0.05.50, reddito dominicale € 1,16, reddito agrario € 0,44, terreno ricadente in zona B2;
iv. foglio 17, mappale 689, classe seminativo 2, superficie ha 0.05.00, reddito dominicale € 1,16, reddito agrario € 0,44, terreno ricadente in zona B 2;
3 b. in particolare, dal 1993:
i. il lotto censito ai mappali 304 (acquistato da con Controparte_2
scrittura privata non più nella disponibilità dell'attrice) e 689, antistante l'Hotel SCINTILLA di proprietà di essa attrice, da sempre utilizzato come parcheggio dai clienti del predetto BE, era delimitato da una sbarra di accesso e da un cartello apposito;
ii. il lotto censito ai mappali 36 e 268, retrostante il suddetto BE, era stato da sempre utilizzato in funzione di parcheggio dai dipendenti di quest'ultimo, nonché come deposito di materiale ed attrezzi;
iii. essa attrice si era sempre occupata della pulizia di entrambi i lotti.
L'attrice ha quindi concluso chiedendo l'accertamento in suo favore dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione degli immobili menzionati nel punto 1-a che precede.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.2.2019 e Persona_1
si sono così difesi: Parte_4
a. hanno eccepito:
i. l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
ii. l'indeterminatezza della domanda, non avendo l'attrice specificato quali fossero gli intestatari catastali dei singoli mappali;
b. hanno contestato la fondatezza della domanda formulata dall'attrice, con esclusivo riferimento al terreno censito nel NCT del Comune di San Teodoro al foglio 17,
mappale 268, sostenendo che tale fondo:
i. ricadeva nella successione legittima di – al Persona_2
quale era a sua volta pertoccato in seguito alla divisione del patrimonio
4 paterno, stipulata con i propri germani ( , CP_12 Pt_4 CP_13
, e ) con atto pubblico Persona_2 CP_2 Controparte_14
dell'8.7.1937, redatto dal Notaio, dott. – padre di essi Persona_3
convenuti (nonché di e ); Controparte_6 Parte_6
ii. era sempre stato posseduto pubblicamente, pacificamene e ininterrottamente da essi convenuti e dai loro germani, non già dalla società
attrice, la quale non vi aveva esercitato alcuna delle attività allegato nell'atto introduttivo del giudizio, attività peraltro inidonee a giustificare l'invocato acquisto a titolo originario.
3. In seguito ad alcuni rinvii chiesti dalle parti (nelle more dei quali la parte attrice ha prodotto il verbale di mediazione, conclusasi con esito negativo), in virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 18.11.2020 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
4. Nell'udienza cartolare del 10.3.2022 il giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_6
, , , , e
[...] CP_7 CP_8 CP_9 Parte_6
. CP_10
5. Nell'udienza cartolare del 5.7.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Con ordinanza del 28.9.2022 il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo stante il decesso (avvenuto in data 25.8.2022), della convenuta , Parte_4
comunicato dal difensore di quest'ultima il 7.9.2022.
7. In seguito al deposito (in data 29.11.2022) del ricorso ex art. 303 c.p.c. da parte della società attrice, con ordinanza del 14.2.2023 il giudice ha nuovamente dichiarato l'interruzione del processo, atteso il decesso (in data 30.1.2023) del convenuto Per_1
5 , comunicato dal difensore di quest'ultimo il 14.2.2023. Pt_4
8. In seguito al deposito del ricorso in riassunzione da parte della (in Controparte_1
data 2.5.2023) – ed al decreto con cui il giudice aveva fissato l'udienza di prosecuzione,
assegnando all'attrice il termine per la notifica – con due distinte comparse di risposta,
depositate il 12.10.2023 e il 10.11.2023, si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 Pt_6
, e , quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_7 Parte_4
e , i quali hanno richiamato le difese già articolate da
[...] Persona_1
questi ultimi.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.12.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 20.12.2023, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha ammesso il solo capitolo a) delle prove orali chieste dall'attrice nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., provvedimento modificato con ordinanza pronunciata il 12.1.2024 (a sua volta emendata dall'errore materiale ivi contenuto, con decreto reso il 16.1.2024, nei termini che seguono: “deve essere ammesso il solo capitolo
c), legale e rilevante, con esclusione del riferimento al possesso, siccome tendente a far
esprimere valutazioni (due testimoni); ii. non debbono essere ammessi i capitoli a-b,
perché vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione”).
10. Nell'udienza dell'8.2.2024 il giudice ha interrogato i testimoni di parte attrice
[...]
e e, all'esito della prova orale, ha fissato l'udienza di Tes_1 Testimone_2
precisazione delle conclusioni
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.9.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
con provvedimento reso il 25.9.2024, ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
6 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
12. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_5
, non avendo in proposito provveduto il giudice istruttore, con ordinanza, CP_11
ai sensi dell'art. 171 c.p.c.
Le suddette convenute non si sono infatti costituite, nonostante la regolare rinnovazione della citazione a giudizio nei loro confronti, rispettivamente, CP_5
in data 29.3.2020 (ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con plico depositato nella
[...]
Casa comunale di Olbia il 9.3.2020) e il 29.3.2022 (consegna a mani CP_11
proprie).
La mancata dichiarazione di contumacia non ha peraltro inciso sulla validità
dell'attività processuale successivamente svolta, poiché nel corso della stessa non si sono verificate violazioni delle disposizioni a garanzia del diritto di difesa delle suddette convenute, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 292 c.p.c.
13. La domanda ex art. 1158 c.c. formulata dalla parzialmente fondata. Controparte_1
13.1 Occorre anzitutto osservare che, alla luce della documentazione prodotta (visure catastali, certificati ipotecari speciali, certificati di morte e storici di famiglia) sono stati regolarmente convenuti in giudizio tutti gli intestatari catastali (o loro eredi) degli immobili in parola, né sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli a loro sfavore ed a favore di terzi, pertanto, il contraddittorio è stato correttamente integrato.
13.2 Deve inoltre rilevarsi la palesa infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della domanda, sollevata dagli originari convenuti costituiti e Persona_1 [...]
– laddove a loro dire “vengono citati dei soggetti senza sapere di Parte_4
quali beni, oggetto di usucapione, questi siano intestatari catastali” (comparsa di risposta, pag. 3) – sia perché nelle cause di usucapione “l'identificazione catastale è
7 richiesta al fine di consentire la trascrizione che non ha alcuna efficacia sostanziale,
adempiendo alla limitata funzione di rendere l'atto opponibile ai terzi in caso di
conflitto tra più acquirenti del medesimo immobile” (Cass. n. 16853/2005), sia, in ogni caso, in quanto gli intestatari delle singole particelle sono ovviamente elencati nelle visure versate in atti e, come detto, corrispondono ai soggetti (o loro successori)
convenuti in giudizio.
13.3 Riguardo al merito della causa, com'è noto, l'acquisto a titolo originario della proprietà
per intervenuta usucapione presuppone la sussistenza di diversi presupposti:
a. il possesso sul bene (che ovviamente deve essere suscettibile di acquisto per usucapione), secondo la previsione di cui all'art. 1140 c.c., quale potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale;
b. la continuità del possesso per il termine di volta in volta previsto dagli artt.
1158 ss. c.c.;
c. la non interruzione del possesso, come ricavabile dall'art. 1167 c.c.
("L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso
per oltre un anno”);
d. la pacificità e pubblicità del possesso, atteso che, ai sensi dell'art. 1163 c.c. il
“possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è
cessata”;
e. la non equivocità del possesso, condizione che, pur non oggetto di una menzione specifica denominativa dell'elemento, per principio ermeneutico universalmente accolto, è necessaria al fine di discriminare all'esercizio di quale diritto reale – di proprietà o di altro diritto di godimento – corrisponde
8 l'attività manifestata dall'agente sulla cosa;
f. l'animus possidendi, elemento essenziale del possesso unitamente al potere materiale (“corpus”).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della
configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un
comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a
quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento
di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso,
anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del
titolare” (Cass. n. 8662/2010, m. 18392/2006, n. 25922/2005), attività tra le quali,
riguardo ai fondi, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in
concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul
bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi
relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. n. 1796/2022, n. 6123/2020,
pronunciatesi in fattispecie aventi ad oggetto terreni agricoli, tuttavia espressive di un principio generale, pacificamente applicabile anche a fondi destinati ad altri utilizzi,
quali pertinenze di fabbricati adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività
commerciali).
13.4 La società attrice chiede di essere dichiarata proprietaria esclusiva, in virtù del possesso esclusivo, pacifico pubblico, inequivoco e ininterrotto per oltre vent'anni di due aree,
entrambe censite nel NCT del Comune di San Teodoro al foglio 17, rispettivamente, la prima alle particelle 36-268 e la seconda alle particelle 304-689.
13.5 Applicando le coordinate ermeneutiche riportate nel punto 13.3 che precede – alla luce
9 delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria orale espletata – la pretesa avanzata dalla è fondata con riguardo alle Controparte_1
particelle 304-689, poiché:
a. l'attrice sostiene che tali particelle, corrispondenti al cortile antistante l'BE
” di sua proprietà, è stato da sempre adibito ad area per il parcheggio – CP_1
“segnalato con apposito cartello e delimitato da una sbarra d'accesso” – dei clienti della medesima struttura ricettiva;
b. dalla fotografia versata in atti (doc. 2 seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. parte attrice) si evince effettivamente che detta area rettangolare è chiusa sui lati maggiori, mentre i due lati corti sono, rispettivamente, uno delimitato da una sbarra e l'altro aperto, per accedere al quale occorre transitare di fronte alla struttura alberghiera;
c. oltre ad essere compatibili con lo stato dei luoghi, le allegazioni della società
attrice sono ulteriormente corroborate dalle concordi dichiarazioni rese dai due testimoni interrogati all'udienza dell'8.2.2024, in particolare:
i. ha riferito di conoscere i luoghi di causa “da Testimone_1
quando è stato realizzato l'BE, ho visto che il piazzale antistante è
sempre stato utilizzato dalla famiglia , ossia i proprietari Per_4
dell'BE , io mi rivolgevo a , di cui CP_1 Persona_5
sono amico da anni. ogni volta che andavo al mare, portavo una barca
col carrello e lasciavo la macchina e quest'ultimo da lui, che mi
consentiva di lasciarli. Ribadisco che conosco bene , meno i Per_5
fratelli e le sorelle. Credo che l'BE sia stato realizzato negli anni
'80, ciò che ho raccontato succede dalla fine degli anni '80, credo '87 o
'88. Preciso che dal lato via del Tirreno c'era sempre una sbarra che
10 impediva il libero transito, ma io facevo il giro ed entrava dall'altra
parte, passavo prima in BE, chiedevo il permesse di parcheggiare il
veicolo e il carrello e li lasciavo lì. Nel parcheggio erano sempre
presenti altri mezzi, quelli dei clienti dell'BE, vedevo infatti la gente
che usciva dall'BE e prendeva il suo mezzo”;
ii. ha a sua volta affermato che “nel cortile antistante Testimone_2
parcheggiano da sempre i clienti dell'BE, la cui entrata in basso
nella fotografia è chiusa da una sbarra, da quel lato si entra solo a piedi,
per entrare in macchina si fa il giro dalla via del Tirreno e poi si entra
dall'altra parte. Confermo che nel cortile ho sempre visto parcheggiare i
clienti dell'BE, anche attualmente”;
d. in base a tali elementi vi è prova idonea dell'esercizio del potere di fatto uti dominus in capo all'attrice – tale da escludere dal godimento del bene i terzi non autorizzati – con conseguente applicazione l'art. 1141, comma 1, c.c., a norma del quale “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si
prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”;
e. nel caso in esame, non solo non è emersa alcuna prova contraria tale da superare siffatta presunzione, ma quest'ultima ha trovato ulteriore conferma nel contegno processuale degli intestatari catastali di detti fondi ( e Controparte_2
in relazione alla particella 304, i successori di CP_15 Persona_6
in relazione alla particella 689) – quali unici soggetti, quantomeno astrattamente,
interessati ad opporsi all'accoglimento della domanda formulata dall'attrice – e,
riguardo alla particella 304, la dichiarazione sottoscritta nel gennaio 2013 da
, il quale ha ivi dichiarato di avere ricevuto dalla Controparte_2
il saldo relativo alla compravendita del terreno, stipulata nel Controparte_1
11 1988.
13.6 A conclusioni opposte deve invece pervenirsi riguardo al lotto di terreno censito alle particelle 36 e 268, sull'assorbente rilievo che difetta il requisito menzionato nel punto
14.2-a che precede, poiché
a. la parte attrice sostiene che detta porzione unica di terreno, corrispondente al cortile retrostante l'BE ”, “da oltre venti anni e precisamente dalla CP_1
fine dell'anno 1993, è stato utilizzato quale parcheggio dei dipendenti dell Pt_8
nonché deposito di materiale ed attrezzi”, nonché di essersi sempre occupata della sua pulizia, affermazioni non ulteriormente precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
b. di fronte alle contestazioni sollevate dai convenuti costituiti sulla particella 268, le attività materiali sopra menzionate si appalesano inidonee ad esprimere univocamente il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà,
considerato come il posteggio di veicoli, il deposito di materiali e la pulizia siano contegni che, quand'anche considerati nel loro complesso, si attagliano anche ad una disponibilità materiale a titolo di mera detenzione, necessitando invero di ulteriori indici rivelatori della sussistenza di una situazione possessoria (a titolo esemplificativo, chiusura dell'area, realizzazione di costruzioni o altri manufatti su di esso);
c. tali elementi difettano nel caso in esame e siffatta carenza è resa ancor più evidente dal raffronto tra il corredo assertivo e probatorio offerto riguardo al cortile de quo
ed a quello antistante l'BE, rispetto a cui, come emerge dalle fotografie versate in atti (quella già menzionata, prodotta come doc. 2, nonché il doc. 3
allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'attrice), oltre a non essere pavimentato, né presegnalato con un cartello o delimitato da una sbarra
12 d'accesso, il primo risulta totalmente privo di recinzione da un lato – confinante con una zona caratterizzata da una vegetazione via via più folta;
la suddetta circostanza rende scarsamente credibile la dichiarazione resa sul punto da , il quale (sebbene non interrogato in ordine al cortile Testimone_2
in esame) ha genericamente riferito di avere “fatto lavori di recinzione,
specialmente dietro”, recinzione peraltro mai menzionata dall'attrice nei suoi scritti difensivi
d. il deficit assertivo non sarebbe stato peraltro colmabile con l'ammissione della prova per testimoni capitolata in proposito dell'attrice nella sua seconda memoria istruttoria, in particolare:
i. il capitolo a, nel quale sono compendiate le attività di parcheggio da parte dei dipendenti, di deposito materiali ed attrezzi e di pulizia, per la medesima ragione già esposta, ossia il fatto che non si tratta di attività
univocamente espressive del potere di fatto ex art. 1140 c.c., in assenza degli ulteriori elementi di cui si è detto;
ii. il capitolo b (“vero che i terreni di cui al capo che precede dai primi anni
80 e fino ai primi anni 90 erano occupati da un campo di bocce che
veniva utilizzato dai clienti dell' ), in disparte la tardività Pt_8
dell'allegazione – trattandosi attività mai menzionata dalla parte attrice prima della maturazione delle preclusioni assertive (né può sostenersi che sia un fatto secondario, siccome posto a fondamento della situazione possessoria) – la medesima si appalesa scarsamente credibile, laddove l'attrice ha sempre affermato di avere iniziato a possedere l'area de qua
dalla fine dell'anno 1993, né ha specificato da quando era stata intrapresa l'attività alberghiera nel fabbricato contiguo;
13 deve quindi confermarsi la valutazione di irrilevanza in ragione della quale i suddetti capitoli non sono stati ammessi nella fase istruttoria, irrilevanza da intendersi quale inidoneità delle circostanze ivi capitolate, quand'anche confermate dai testimoni, a giustificare l'accoglimento della domanda, siccome non accompagnate da elementi ulteriori (come quelli offerti in relazione alle particelle 304 e 689);
e. ai fini della decisione, è quindi superfluo analizzare la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti costituiti e gli elementi offerti a supporto da questi ultimi – capitoli di prova orale per i quali valgono le medesime considerazioni esposte riguardo a quelli formulati dalla parte attrice,
oltre all'irrilevanza dell'atto di citazione “attraverso cui il sig. Persona_1
chiamava in giudizio il sig. al fine di chiedere la servitù di Persona_7
passaggio a favore del terreno di sua proprietà, distinto al catasto terreni al Fg.
17, mappale 268 (doc. n°.1); tale procedura veniva distinta con il n°. di R.G.
336/2006”, sia perché non è stata neppure documentato l'esito della causa (dal doc. 4 della seconda memoria istruttoria dei convenuti si apprende esclusivamente che il medesimo è stato definito, con ultimo aggiornamento del fascicolo in data
30.7.2012), sia perché si trattava in ogni caso di processo di cui l'odierna attrice non era parte – laddove è la società attrice ad avere radicato il giudizio per l'accertamento in suo favore dell'acquisto a titolo originario e, pertanto,
incombeva unicamente sulla medesima l'assolvimento del relativo onere della prova;
f. nonostante le contestazioni sollevate dai convenuti costituiti siano unicamente incentrate sulla particella 268, la valutazione di infondatezza della pretesa deve essere chiaramente estesa anche alla particella 36, laddove è la stessa attrice ad
14 allegare che i due identificativi catastali costituiscono un corpo unico.
14. Nei rapporti processuali tra la e i convenuti costituiti, le spese di lite Controparte_1
debbono essere regolate in base al criterio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss.
c.p.c., quindi poste interamente a carico della parte attrice, non ravvisandosi ragioni che giustifichino la compensazione neppure parziale tra le parti, poiché:
a. occorre premettere come, a prescindere dal fatto che sia ravvisata una pluralità di domande o un'unica domanda articolata in più capi, la pretesa avanzata dall'attrice non possa certo essere qualificata come unica domanda di usucapione articolata in un unico capo, avendo la medesima ad oggetto immobili distinti, con conseguente inoperatività del principio di diritto recentemente espresso in materia di soccombenza reciproca dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
32061/2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse
parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle
spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto
la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti
dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”);
b. in ogni caso, le contestazioni sollevate dai germani (convenuti Pt_4
originari e loro eredi) hanno avuto ad oggetto la sola particella 268 del foglio 17
del NCT di San Teodoro, ossia l'unica di cui sono tuttora intestatari catastali
, – e gli originari convenuti costituiti – Parte_6 Controparte_6
e ; Persona_1 Parte_4
15 c. i suddetti convenuti risultano quindi del tutto estranei alle vicende inerenti alle altre tre particelle oggetto di causa, su cui non hanno invero sollevato alcuna contestazione (sebbene, come detto, la pretesa debba essere respinta anche riguardo alla particella 36), assunto chiaramente evincibile dal contesto letterale dei loro scritti difensivi;
d. la controversia tra le parti verte quindi esclusivamente sulla particella 268, in relazione alla quale la domanda formulata dalla deve essere Controparte_1
respinta.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore fino a 1.100,00 euro – valore ottenuto moltiplicando per duecento il reddito dominicale della particella 268, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. – in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale i convenuti hanno prodotto pochi documenti, formulando quattro capitoli di prova per testimoni (non ammessi, siccome ritenuti superflui ai fini della decisione);
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte convenuta si è
limitata ad insistere negli argomenti in fatto e in diritto già esposti nei suoi precedenti scritti difensivi.
Non compete alla parte convenuta l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014 per la difesa contro più parti aventi la stessa posizione processuale, siccome compensato dalla riduzione ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,
16 considerato che la prestazione professionale nell'interesse dei tre assistiti non ha comportato “l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto” (considerato che gli odierni convenuti sono gli eredi degli unici due convenuti originariamente costituiti).
15. Nei rapporti processuali tra l'attrice e gli altri convenuti rimasti contumaci – i quali non hanno sostenuto costi, non avendo partecipato al presente procedimento – le spese di lite anticipate dall'attrice debbono restare a suo carico.
16. La sentenza è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali.
PER QUESTI MOTIVI
17. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accerta l'avvenuto acquisto per usucapione in favore della ai Controparte_1
sensi dell'art. 1158 c.c., del diritto di proprietà dei terreni siti a San Teodoro e censiti nel N.C.T. di detto Comune:
i. al foglio 17, particella 304, classe seminativo 2, superficie ha 0.05.50,
reddito dominicale € 1,16, reddito agrario € 0,44;
ii. foglio 17, particella 689, classe seminativo 2, superficie ha 0.05.00, reddito dominicale € 1,16, reddito agrario € 0,44;
b. rigetta la domanda ex art. 1158 c.c. formulata dall'attrice in relazione ai terreni siti a San Teodoro e censiti nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particelle 36 e
268;
c. condanna la a rimborsare alla parte convenuta costituita Controparte_1
(composta da , , Parte_5 Parte_1
, , e Parte_2 Parte_6 Parte_3
) le spese processuali, così liquidate: Parte_7
17 € 425,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.701,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. dispone che, nei rapporti processuali tra la e i convenuti Controparte_1
contumaci, le spese di lite anticipate dall'attrice restino a suo carico
Nuoro, 15.1.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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