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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12939/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 LO LLIA (BO), viale della Resistenza n. 3 ed elettivamente domiciliato in, 40033, Casalecchio di EN (BO) alla via Giordani n. 9/2 presso lo Studio LLavv. Vanessa Nucci e (C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Casalecchio di EN (BO) alla via Giordani n. 9/2, presso lo Studio LLavv. Carolina Pedretti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione LLudienza del 10/12/2025; il P.M è intervenuto;
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/09/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 06/12/2022 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale decreto di omologazione
3539/2022 del 06/12/2022;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
29.10.1982 a il 02/05/2013 a LOIANO (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
LOIANO (BO) all'atto N. 3 parte 1 - anno 2013.
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) prende atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dispone che la responsabilità genitoriale su verrà esercitata in via condivisa da entrambi i Per_1 genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni. resterà residente presso la casa materna sita in NO (BO), alla via B. Per_1
Buozzi n. 15;
c) prende atto che i genitori si impegnano a gestire le frequentazioni della figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della ragazza e previo accordo reciproco;
pagina 2 di 4 d) dispone che, previo accordo tra i genitori, il signor potrà andare a far visita e/o tenere con sé la Pt_1 figlia ogni qualvolta vorrà. In caso di disaccordo, il signor potrà tenere con sé per due Pt_1 Per_1 pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese alternati;
e) prende atto che , per quanto concerne le vacanze natalizie, pasquali ed estive, anche in questo caso, i genitori convengono di non definire periodi prestabiliti ma si accorderanno di anno in anno decidendo i periodi di vacanza da passare con la figlia. Nel caso in cui i ricorrenti non dovessero trovare un accordo, convengono di adottare le segue le modalità di suddivisione delle vacanze natalizie e pasquali: per quanto riguarda le vacanze natalizie: ad anni alterni trascorrerà le vacanze di Natale con il Per_1 padre e con la madre suddividendo il periodo di due settimane ed assegnando una settimana per ciascun genitore: dal 25 al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Ad anni alterni, la minore trascorrerà le vacanze pasquali con i genitori sempre previo accordo reciproco.
Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà due settimane con il padre, da comunicare alla Per_1 madre entro l'inizio del mese di giugno di ogni anno;
f) prende atto che entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui intenderanno svolgere, unitamente alla figlia, le vacanze natalizie, pasquali, estive o gli eventuali viaggi che potranno occorrere, comunicandosi a tale fine recapiti, anche telefonici, e il luogo di vacanza, per poter consentire a un rapporto continuativo con entrambi i genitori;
Per_1
g) prende atto che i genitori si impegnano espressamente ad informarsi vicendevolmente degli spostamenti della ragazza, del rendimento scolastico, delle frequentazioni, senza tralasciare notizie in relazione alla salute, educazione, scuola, comunicazioni sportive, post scuola e necessità varie. Entrambi i genitori si impegnano ad affrontare insieme il dialogo con la figlia e favorire tra di loro una comunicazione serena che non sminuisca nessuna delle due figure genitoriali ed attueranno le strategie utili al raggiungimento di questo fine.
h) Obbliga il signor a versare alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 CP_1 oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
i) dispone che le spese extra assegno, seguendo lo schema e le modalità di cui al Protocollo LLanno 2017 sulle spese straordinarie LLOsservatorio sulla Giustizia presso il Tribunale di Bologna, saranno poste a carico dei genitori in egual misura. Per il rimborso di tali spese, il genitore che le ha sostenute dovrà esibire, entro il giorno 5 del mese successivo, la documentazione afferente la spesa all'altro coniuge, che provvederà a rimborsarla entro il giorno 15 dello stesso mese;
j) prende atto che i genitori convengono che la figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi, ai fini della detraibilità e deducibilità sulle rispettive dichiarazioni fiscali;
pagina 3 di 4 k) prende atto che i coniugi si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale modifica relativa ai rispettivi redditi;
l) prende atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo/ rilascio del passaporto della figlia;
m) prende atto che i coniugi dichiarano, rebus sic stantibus, di essere economicamente autosufficienti e di godere ciascuno di proprio reddito autonomo, cosicché nulla avrà a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
n) prende atto che le parti danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente;
o) compensa integralmente le spese legali
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di LOIANO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12939/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 LO LLIA (BO), viale della Resistenza n. 3 ed elettivamente domiciliato in, 40033, Casalecchio di EN (BO) alla via Giordani n. 9/2 presso lo Studio LLavv. Vanessa Nucci e (C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Casalecchio di EN (BO) alla via Giordani n. 9/2, presso lo Studio LLavv. Carolina Pedretti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione LLudienza del 10/12/2025; il P.M è intervenuto;
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/09/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 06/12/2022 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale decreto di omologazione
3539/2022 del 06/12/2022;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
29.10.1982 a il 02/05/2013 a LOIANO (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
LOIANO (BO) all'atto N. 3 parte 1 - anno 2013.
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) prende atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dispone che la responsabilità genitoriale su verrà esercitata in via condivisa da entrambi i Per_1 genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni. resterà residente presso la casa materna sita in NO (BO), alla via B. Per_1
Buozzi n. 15;
c) prende atto che i genitori si impegnano a gestire le frequentazioni della figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della ragazza e previo accordo reciproco;
pagina 2 di 4 d) dispone che, previo accordo tra i genitori, il signor potrà andare a far visita e/o tenere con sé la Pt_1 figlia ogni qualvolta vorrà. In caso di disaccordo, il signor potrà tenere con sé per due Pt_1 Per_1 pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese alternati;
e) prende atto che , per quanto concerne le vacanze natalizie, pasquali ed estive, anche in questo caso, i genitori convengono di non definire periodi prestabiliti ma si accorderanno di anno in anno decidendo i periodi di vacanza da passare con la figlia. Nel caso in cui i ricorrenti non dovessero trovare un accordo, convengono di adottare le segue le modalità di suddivisione delle vacanze natalizie e pasquali: per quanto riguarda le vacanze natalizie: ad anni alterni trascorrerà le vacanze di Natale con il Per_1 padre e con la madre suddividendo il periodo di due settimane ed assegnando una settimana per ciascun genitore: dal 25 al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Ad anni alterni, la minore trascorrerà le vacanze pasquali con i genitori sempre previo accordo reciproco.
Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà due settimane con il padre, da comunicare alla Per_1 madre entro l'inizio del mese di giugno di ogni anno;
f) prende atto che entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui intenderanno svolgere, unitamente alla figlia, le vacanze natalizie, pasquali, estive o gli eventuali viaggi che potranno occorrere, comunicandosi a tale fine recapiti, anche telefonici, e il luogo di vacanza, per poter consentire a un rapporto continuativo con entrambi i genitori;
Per_1
g) prende atto che i genitori si impegnano espressamente ad informarsi vicendevolmente degli spostamenti della ragazza, del rendimento scolastico, delle frequentazioni, senza tralasciare notizie in relazione alla salute, educazione, scuola, comunicazioni sportive, post scuola e necessità varie. Entrambi i genitori si impegnano ad affrontare insieme il dialogo con la figlia e favorire tra di loro una comunicazione serena che non sminuisca nessuna delle due figure genitoriali ed attueranno le strategie utili al raggiungimento di questo fine.
h) Obbliga il signor a versare alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 CP_1 oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
i) dispone che le spese extra assegno, seguendo lo schema e le modalità di cui al Protocollo LLanno 2017 sulle spese straordinarie LLOsservatorio sulla Giustizia presso il Tribunale di Bologna, saranno poste a carico dei genitori in egual misura. Per il rimborso di tali spese, il genitore che le ha sostenute dovrà esibire, entro il giorno 5 del mese successivo, la documentazione afferente la spesa all'altro coniuge, che provvederà a rimborsarla entro il giorno 15 dello stesso mese;
j) prende atto che i genitori convengono che la figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi, ai fini della detraibilità e deducibilità sulle rispettive dichiarazioni fiscali;
pagina 3 di 4 k) prende atto che i coniugi si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale modifica relativa ai rispettivi redditi;
l) prende atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo/ rilascio del passaporto della figlia;
m) prende atto che i coniugi dichiarano, rebus sic stantibus, di essere economicamente autosufficienti e di godere ciascuno di proprio reddito autonomo, cosicché nulla avrà a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
n) prende atto che le parti danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente;
o) compensa integralmente le spese legali
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di LOIANO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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