Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1112
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione protratta per oltre sei mesi

    Ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, in quanto la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi.

  • Accolto
    Volontà di non riconciliazione

    Le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio.

  • Accolto
    Irreversibilità della crisi coniugale

    La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Condizioni non contrarie all'ordine pubblico

    Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento

    Obbliga il signor a versare alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.

  • Accolto
    Spese extra assegno in egual misura

    Le spese extra assegno, seguendo lo schema e le modalità di cui al Protocollo LLanno 2017 sulle spese straordinarie LLOsservatorio sulla Giustizia presso il Tribunale di Bologna, saranno poste a carico dei genitori in egual misura.

  • Accolto
    Condizione fiscale della figlia

    La figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi, ai fini della detraibilità e deducibilità sulle rispettive dichiarazioni fiscali.

  • Accolto
    Obbligo di mutuo rispetto

    I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.

  • Accolto
    Esercizio condiviso della responsabilità genitoriale

    Dispone che la responsabilità genitoriale su verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni.

  • Accolto
    Accordo sulla gestione delle frequentazioni

    Prende atto che i genitori si impegnano a gestire le frequentazioni della figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della ragazza e previo accordo reciproco.

  • Accolto
    Accordo sulle visite e tempi con la figlia

    Dispone che, previo accordo tra i genitori, il signor potrà andare a far visita e/o tenere con sé la figlia ogni qualvolta vorrà. In caso di disaccordo, il signor potrà tenere con sé per due pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese alternati.

  • Accolto
    Accordo sulla gestione delle vacanze

    Prende atto che i genitori convengono di non definire periodi prestabiliti ma si accorderanno di anno in anno decidendo i periodi di vacanza da passare con la figlia. Nel caso in cui i ricorrenti non dovessero trovare un accordo, convengono di adottare le segue le modalità di suddivisione delle vacanze natalizie e pasquali: per quanto riguarda le vacanze natalizie: ad anni alterni trascorrerà le vacanze di Natale con il padre e con la madre suddividendo il periodo di due settimane ed assegnando una settimana per ciascun genitore: dal 25 al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 06 gennaio. Ad anni alterni, la minore trascorrerà le vacanze pasquali con i genitori sempre previo accordo reciproco. Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà due settimane con il padre, da comunicare alla madre entro l'inizio del mese di giugno di ogni anno.

  • Accolto
    Obbligo di informazione su vacanze e viaggi

    Prende atto che entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui intenderanno svolgere, unitamente alla figlia, le vacanze natalizie, pasquali, estive o gli eventuali viaggi che potranno occorrere, comunicandosi a tale fine recapiti, anche telefonici, e il luogo di vacanza, per poter consentire a un rapporto continuativo con entrambi i genitori.

  • Accolto
    Obbligo di informazione reciproca

    Prende atto che i genitori si impegnano espressamente ad informarsi vicendevolmente degli spostamenti della ragazza, del rendimento scolastico, delle frequentazioni, senza tralasciare notizie in relazione alla salute, educazione, scuola, comunicazioni sportive, post scuola e necessità varie. Entrambi i genitori si impegnano ad affrontare insieme il dialogo con la figlia e favorire tra di loro una comunicazione serena che non sminuisca nessuna delle due figure genitoriali ed attueranno le strategie utili al raggiungimento di questo fine.

  • Accolto
    Consenso per passaporto

    Prende atto che le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo/ rilascio del passaporto della figlia.

  • Accolto
    Dichiarazione di autosufficienza economica

    Prende atto che i coniugi dichiarano, rebus sic stantibus, di essere economicamente autosufficienti e di godere ciascuno di proprio reddito autonomo, cosicché nulla avrà a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.

  • Accolto
    Regolamentazione definitiva dei rapporti

    Prende atto che le parti danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1112
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1112
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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