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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ets - Ente Del Terzo Settore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pistoia - Via Xxv Aprile, 17 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT 30753 DEL 05 MARZO 2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Pistoia, in data 11.3.2025, ha notificato alla Ricorrente_1 il diniego di rimborso dell'IMU relativa al 2023; il diniego è stato confermato in data 30.4.2025.
L'istanza di rimborso respinta si riferiva ad immobili che la Ricorrente_1 aveva ceduto in comodato (in data 17.5.2021) alla Associazione_1.
Avverso tale atto la signora Rappresentante_1, quale legale rappresentante della Ricorrente_1
ETS, è insorta deducendo varie censure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la prima doglianza la parte istante deduce il difetto di motivazione.
Il rilievo non ha pregio.
L'amministrazione, con il gravato provvedimento, ha dato contezza delle ragioni ostative all'esenzione dal tributo, incentrate su specificati elementi che, a suo avviso, inducono a escludere la natura “non commerciale” dell'attività che interessa l'immobile.
2. Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta il difetto di contraddittorio.
La censura è infondata.
L'art. 6 bis della legge n. 212/2000 è stato oggetto di successiva disposizione di legge di interpretazione autentica, costituita dall'art. 7 bis del D.L. n. 39/2024, convertito nella legge n. 67/2024, secondo cui il comma 2 dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali è escluso il diritto al contraddittorio rientra il diniego di istanze di rimborso. La norma di interpretazione autentica trova riscontro nell'art. 13 del regolamento comunale delle Entrate.
Ciò in quanto l'interessato ha modo di interloquire con l'amministrazione e di argomentare la propria pretesa già in sede di presentazione della domanda di rimborso.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che, ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/1992, è
a carico del Comune l'onere di provare che l'attività esercitata nell'immobile in questione è di tipo commerciale.
La doglianza non è condivisibile.
L'esenzione dal pagamento dell'imposta costituisce istituto eccezionale, i cui presupposti devono essere dimostrati dal contribuente che richiede il rimborso (Cass., sez. trib., 4.5.2023, n. 11784; idem,
10.12.2024, n. 31721).
Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale" (Cass., sez. trib., 22.12.2025, n. 33585). In particolare, “in tema di onere della prova nel processo tributario, la regola di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole fare valere un diritto deve dimostrarlo, deve applicarsi anche in caso di rimborso, con la conseguenza che in tali casi spetta al contribuente provare la sussistenza dei presupposti del beneficio fiscale invocato e ciò anche alla luce del nuovo dettato normativo di cui all'art. 7, comma 5-bis,
D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui "spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso"” (Corte Giustizia Trib. II grado, Milano, Lombardia, sez. XI, 23.9.2024, n. 2436).
4. Con il quarto mezzo l'esponente contesta il merito dell'impugnato diniego;
in particolare, deduce che il valore di 30 euro per prestazione e di 20 euro quale quota associativa sono valori modici, che la Ricorrente_1 è ente non commerciale istituito dalla Associazione_1, sezione di Pistoia, talchè tra i due enti vi è collegamento strutturale. Quest'ultima (comodataria degli immobili in questione) si avvale di volontari (il valore complessivo della loro attività è di euro 386.880).
Sono entrambi enti del terzo settore ai cui utenti non è addebitato alcun corrispettivo (e comunque il corrispettivo di euro 30 cui fa riferimento il Comune sarebbe simbolico).
La censura non è condivisibile.
Dai conti economici della Associazione_1 depositati in giudizio dal Comune (allegato n. 2) si evincono significativi importi per trasferimenti da amministrazioni locali, da famiglie, da amministrazioni centrali, che ad esempio, a consuntivo 2021, hanno consentito un avanzo di amministrazione di euro 120.325.
Orbene, rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento, da parte dell'utente o di terzi (come lo Stato, le
Regioni o altri enti), di somme funzionali alla copertura dei costi;
viceversa, corrispettivi simbolici (ovvero irrisori e tali da rendere la prestazione più vicina a un'erogazione gratuita piuttosto che a una sotto remunerata rispetto agli standard medi) inducono a ritenere l'attività svolta con modalità non commerciali.
Nel caso di specie, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza o meno dell'importo di euro 30 quale corrispettivo della prestazione, rilevano i consistenti contributi pecuniari o finanziamenti privati e pubblici che risultano dal bilancio.
L'insieme delle entrate risultanti, ad esempio, dal consuntivo 2021 appare tale da qualificare le attività in questione come svolte con modalità commerciali, per come definite anche recentemente dalla Corte di
Cassazione (Cass., sez. trib., 10.12.2024, n. 31721; idem, 11.4.2019, n. 10124).
Del resto, già la Commissione dell'Unione europea, con decisione del 19 dicembre 2012, ritenne commerciale "qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento … di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti)"; mentre è qualificabile come non commerciale "l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione".
“Non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente ma l'attività effettivamente svolta negli immobili;
non rileva il fatto che la gestione sia in perdita (Cass. n. 12271/2017), essendo sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio del bilancio;
il pagamento di un corrispettivo è elemento rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali (Cass. n. 19037/2016 e n. 10124/2019), mentre non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione (Cass. n. 10124/2019)”: in tal senso Corte Giustizia Tributaria II grado, Firenze, I, 5.6.2023, n.
502.
Pertanto i cospicui proventi derivanti da trasferimenti e contributi pubblici e privati indicati nei bilanci della
Associazione_1 giustificano il contestato diniego di rimborso.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
L'infondatezza del ricorso induce a prescindere dalle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune (pagine
7 e 24 della memoria difensiva depositata in giudizio).
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la particolarità della controversia in esame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ets - Ente Del Terzo Settore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pistoia - Via Xxv Aprile, 17 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT 30753 DEL 05 MARZO 2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Pistoia, in data 11.3.2025, ha notificato alla Ricorrente_1 il diniego di rimborso dell'IMU relativa al 2023; il diniego è stato confermato in data 30.4.2025.
L'istanza di rimborso respinta si riferiva ad immobili che la Ricorrente_1 aveva ceduto in comodato (in data 17.5.2021) alla Associazione_1.
Avverso tale atto la signora Rappresentante_1, quale legale rappresentante della Ricorrente_1
ETS, è insorta deducendo varie censure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la prima doglianza la parte istante deduce il difetto di motivazione.
Il rilievo non ha pregio.
L'amministrazione, con il gravato provvedimento, ha dato contezza delle ragioni ostative all'esenzione dal tributo, incentrate su specificati elementi che, a suo avviso, inducono a escludere la natura “non commerciale” dell'attività che interessa l'immobile.
2. Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta il difetto di contraddittorio.
La censura è infondata.
L'art. 6 bis della legge n. 212/2000 è stato oggetto di successiva disposizione di legge di interpretazione autentica, costituita dall'art. 7 bis del D.L. n. 39/2024, convertito nella legge n. 67/2024, secondo cui il comma 2 dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali è escluso il diritto al contraddittorio rientra il diniego di istanze di rimborso. La norma di interpretazione autentica trova riscontro nell'art. 13 del regolamento comunale delle Entrate.
Ciò in quanto l'interessato ha modo di interloquire con l'amministrazione e di argomentare la propria pretesa già in sede di presentazione della domanda di rimborso.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che, ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/1992, è
a carico del Comune l'onere di provare che l'attività esercitata nell'immobile in questione è di tipo commerciale.
La doglianza non è condivisibile.
L'esenzione dal pagamento dell'imposta costituisce istituto eccezionale, i cui presupposti devono essere dimostrati dal contribuente che richiede il rimborso (Cass., sez. trib., 4.5.2023, n. 11784; idem,
10.12.2024, n. 31721).
Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale" (Cass., sez. trib., 22.12.2025, n. 33585). In particolare, “in tema di onere della prova nel processo tributario, la regola di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole fare valere un diritto deve dimostrarlo, deve applicarsi anche in caso di rimborso, con la conseguenza che in tali casi spetta al contribuente provare la sussistenza dei presupposti del beneficio fiscale invocato e ciò anche alla luce del nuovo dettato normativo di cui all'art. 7, comma 5-bis,
D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui "spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso"” (Corte Giustizia Trib. II grado, Milano, Lombardia, sez. XI, 23.9.2024, n. 2436).
4. Con il quarto mezzo l'esponente contesta il merito dell'impugnato diniego;
in particolare, deduce che il valore di 30 euro per prestazione e di 20 euro quale quota associativa sono valori modici, che la Ricorrente_1 è ente non commerciale istituito dalla Associazione_1, sezione di Pistoia, talchè tra i due enti vi è collegamento strutturale. Quest'ultima (comodataria degli immobili in questione) si avvale di volontari (il valore complessivo della loro attività è di euro 386.880).
Sono entrambi enti del terzo settore ai cui utenti non è addebitato alcun corrispettivo (e comunque il corrispettivo di euro 30 cui fa riferimento il Comune sarebbe simbolico).
La censura non è condivisibile.
Dai conti economici della Associazione_1 depositati in giudizio dal Comune (allegato n. 2) si evincono significativi importi per trasferimenti da amministrazioni locali, da famiglie, da amministrazioni centrali, che ad esempio, a consuntivo 2021, hanno consentito un avanzo di amministrazione di euro 120.325.
Orbene, rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento, da parte dell'utente o di terzi (come lo Stato, le
Regioni o altri enti), di somme funzionali alla copertura dei costi;
viceversa, corrispettivi simbolici (ovvero irrisori e tali da rendere la prestazione più vicina a un'erogazione gratuita piuttosto che a una sotto remunerata rispetto agli standard medi) inducono a ritenere l'attività svolta con modalità non commerciali.
Nel caso di specie, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza o meno dell'importo di euro 30 quale corrispettivo della prestazione, rilevano i consistenti contributi pecuniari o finanziamenti privati e pubblici che risultano dal bilancio.
L'insieme delle entrate risultanti, ad esempio, dal consuntivo 2021 appare tale da qualificare le attività in questione come svolte con modalità commerciali, per come definite anche recentemente dalla Corte di
Cassazione (Cass., sez. trib., 10.12.2024, n. 31721; idem, 11.4.2019, n. 10124).
Del resto, già la Commissione dell'Unione europea, con decisione del 19 dicembre 2012, ritenne commerciale "qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento … di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti)"; mentre è qualificabile come non commerciale "l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione".
“Non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente ma l'attività effettivamente svolta negli immobili;
non rileva il fatto che la gestione sia in perdita (Cass. n. 12271/2017), essendo sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio del bilancio;
il pagamento di un corrispettivo è elemento rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali (Cass. n. 19037/2016 e n. 10124/2019), mentre non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione (Cass. n. 10124/2019)”: in tal senso Corte Giustizia Tributaria II grado, Firenze, I, 5.6.2023, n.
502.
Pertanto i cospicui proventi derivanti da trasferimenti e contributi pubblici e privati indicati nei bilanci della
Associazione_1 giustificano il contestato diniego di rimborso.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
L'infondatezza del ricorso induce a prescindere dalle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune (pagine
7 e 24 della memoria difensiva depositata in giudizio).
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la particolarità della controversia in esame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.