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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1404 del ruolo generale dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Annarella Gioi
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] in data [...] Controparte_1
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il tribunale di Cagliari
-intervenuto per legge-
Oggetto della causa: interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2025, , madre e già amministratrice di sostegno di Parte_1
nata a [...] in data [...], ha domandato l'interdizione della figlia, Controparte_1
deducendo che, in ragione delle gravi condizioni di salute, la misura dell'amministrazione di sostegno era inidonea a garantire un pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della beneficiaria.
1 Ha allegato, in particolare: che la figlia, affetta da idrocefalo post – emorragico con tetraplegia e grave ritardo mentale, non era in grado di soddisfare autonomamente nemmeno i più elementari bisogni quotidiani;
che la stessa era impossibilitata a deambulare e necessitava di assistenza continua;
che, inoltre, era affetta da grave ritardo mentale, con difficoltà di linguaggio e comunicazione;
che si alimentava unicamente con cibi semiliquidi e, da ultimo, aveva sviluppato problemi alla vista, risultando affetta da una grave forma di cataratta.
Esperito l'esame di all'udienza del 28.11.2025 la causa è stata rimessa al Controparte_1
collegio per la decisione.
Deve anzitutto rilevarsi che nell'individuare la misura idonea ad apprestare adeguata tutela al soggetto, occorre considerare che l'interdizione ha, nella ratio legis del 2004, carattere residuale rispetto alla nuova misura dell'amministratore di sostegno, come si evince chiaramente dall'art. 414 cc, a mente del quale “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
È dunque necessario compiere una valutazione volta ad offrire al soggetto in difficoltà uno strumento di assistenza, salvaguardandone l'autodeterminazione e sacrificandone nella minor misura possibile la capacità di agire.
Occorre al riguardo precisare che presupposto ineludibile per l'operatività degli artt. 404 e ss, è la presenza di una residua capacità del beneficiario, che, infatti, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza dei poteri conferiti all'amministratore, potrà, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 cc).
La residua capacità è, poi, alla base del sistema di gestione collaborativa e non sostitutiva, come nell'interdizione: a norma dell'art. 410 cc, infatti, l'amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo in ordine agli atti da compiere.
Peraltro, in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi o negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni e le richieste del beneficiario, anche questi è previsto dall'art. 410 cc tra i soggetti legittimati a ricorrere al giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti opportuni.
2 Ove residui una seppur minima capacità, dunque, la figura dell'amministrazione di sostegno sarà certamente da preferire rispetto all'interdizione, trattandosi di una misura duttile che consente di regolare l'oggetto dell'incarico in ragione delle concrete esigenze del soggetto da tutelare.
Laddove, tuttavia, non residui in capo al soggetto da tutelare la minima autodeterminazione, si rende necessaria, per l'adeguata tutela dello stesso, l'adozione di un provvedimento di interdizione.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la è affetta da gravi esiti di CP_1
idrocefalo con tetraplegia e grave ritardo mentale, presenta una marcata compromissione della capacità visiva, non è in grado di distinguere e di reagire coerentemente a voci, suoni e rumori né è in grado di parlare in maniera comprensibile (doc f).
L'esame dell'interdicenda ha confermato la sua assoluta inidoneità a provvedere autonomamente ai propri interessi a causa della infermità: la infatti, non è stata in grado di esprimersi ed è CP_1
apparsa completamente assente.
È evidente, pertanto, che, in ragione della gravità della patologia, l'unica misura adeguata alla protezione della è rappresentata dalla interdizione. CP_1
Deve essere nominata tutrice la madre, , nata a [...] il [...]. Parte_1
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. Att cc e 423 cc.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
• Dichiara l'interdizione di nata ad [...] il [...]; Controparte_1
• nomina tutore di la madre, , nata a [...] il CP_1 CP_1 Parte_1
02.05.1963;
• ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 cc e 88 n.5 RD 1932 n. 1238 ordinamento dello stato civile;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28.11.2025 il giudice estensore
(dott.ssa Chiara Mazzaroppi) il Presidente
(dott. Giorgio Latti)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1404 del ruolo generale dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Annarella Gioi
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] in data [...] Controparte_1
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il tribunale di Cagliari
-intervenuto per legge-
Oggetto della causa: interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2025, , madre e già amministratrice di sostegno di Parte_1
nata a [...] in data [...], ha domandato l'interdizione della figlia, Controparte_1
deducendo che, in ragione delle gravi condizioni di salute, la misura dell'amministrazione di sostegno era inidonea a garantire un pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della beneficiaria.
1 Ha allegato, in particolare: che la figlia, affetta da idrocefalo post – emorragico con tetraplegia e grave ritardo mentale, non era in grado di soddisfare autonomamente nemmeno i più elementari bisogni quotidiani;
che la stessa era impossibilitata a deambulare e necessitava di assistenza continua;
che, inoltre, era affetta da grave ritardo mentale, con difficoltà di linguaggio e comunicazione;
che si alimentava unicamente con cibi semiliquidi e, da ultimo, aveva sviluppato problemi alla vista, risultando affetta da una grave forma di cataratta.
Esperito l'esame di all'udienza del 28.11.2025 la causa è stata rimessa al Controparte_1
collegio per la decisione.
Deve anzitutto rilevarsi che nell'individuare la misura idonea ad apprestare adeguata tutela al soggetto, occorre considerare che l'interdizione ha, nella ratio legis del 2004, carattere residuale rispetto alla nuova misura dell'amministratore di sostegno, come si evince chiaramente dall'art. 414 cc, a mente del quale “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
È dunque necessario compiere una valutazione volta ad offrire al soggetto in difficoltà uno strumento di assistenza, salvaguardandone l'autodeterminazione e sacrificandone nella minor misura possibile la capacità di agire.
Occorre al riguardo precisare che presupposto ineludibile per l'operatività degli artt. 404 e ss, è la presenza di una residua capacità del beneficiario, che, infatti, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza dei poteri conferiti all'amministratore, potrà, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 cc).
La residua capacità è, poi, alla base del sistema di gestione collaborativa e non sostitutiva, come nell'interdizione: a norma dell'art. 410 cc, infatti, l'amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo in ordine agli atti da compiere.
Peraltro, in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi o negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni e le richieste del beneficiario, anche questi è previsto dall'art. 410 cc tra i soggetti legittimati a ricorrere al giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti opportuni.
2 Ove residui una seppur minima capacità, dunque, la figura dell'amministrazione di sostegno sarà certamente da preferire rispetto all'interdizione, trattandosi di una misura duttile che consente di regolare l'oggetto dell'incarico in ragione delle concrete esigenze del soggetto da tutelare.
Laddove, tuttavia, non residui in capo al soggetto da tutelare la minima autodeterminazione, si rende necessaria, per l'adeguata tutela dello stesso, l'adozione di un provvedimento di interdizione.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la è affetta da gravi esiti di CP_1
idrocefalo con tetraplegia e grave ritardo mentale, presenta una marcata compromissione della capacità visiva, non è in grado di distinguere e di reagire coerentemente a voci, suoni e rumori né è in grado di parlare in maniera comprensibile (doc f).
L'esame dell'interdicenda ha confermato la sua assoluta inidoneità a provvedere autonomamente ai propri interessi a causa della infermità: la infatti, non è stata in grado di esprimersi ed è CP_1
apparsa completamente assente.
È evidente, pertanto, che, in ragione della gravità della patologia, l'unica misura adeguata alla protezione della è rappresentata dalla interdizione. CP_1
Deve essere nominata tutrice la madre, , nata a [...] il [...]. Parte_1
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. Att cc e 423 cc.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
• Dichiara l'interdizione di nata ad [...] il [...]; Controparte_1
• nomina tutore di la madre, , nata a [...] il CP_1 CP_1 Parte_1
02.05.1963;
• ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 cc e 88 n.5 RD 1932 n. 1238 ordinamento dello stato civile;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28.11.2025 il giudice estensore
(dott.ssa Chiara Mazzaroppi) il Presidente
(dott. Giorgio Latti)
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