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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.84 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promosso da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09/06/1964, elettivamente domiciliato in VIALE MAMELI 75 in SASSARI, presso lo studio dell'Avv. CAULI SIMONA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nata a [...], il [...] CP_1 C.F._2
Resistente - contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Macomer in data 07 ottobre 1995, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Macomer, Anno 1995 Numero 43 Parte II Serie A. e di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
b) spese legali compensate solo in caso di assenza di opposizione”.
Pagina 1 Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“pronunciare il divorzio tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 ha instaurato il Parte_1 giudizio per il divorzio tra lo stesso e . CP_1
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Macomer in data 07.10.1995 optando per il regime della separazione dei beni;
il relativo atto è stato trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Macomer, Anno 1995 Numero 43 Parte II Serie A.
Dal matrimonio, in data 25.03.1996, è nato l'unico figlio della coppia, oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente indipendente in quanto impiegato a tempo indeterminato nel Corpo della
Polizia di Stato.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che:
- come risultante da decreto di omologa cron. N. 2299/2019 del 27.05.2019, R.G. 225/2019
Tribunale di Oristano, i coniugi si erano separati alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio dei ricorrenti
[...] vivrà stabilmente col padre , il quale provvederà alle sue CP_2 Parte_1 necessità ed al suo mantenimento fino a che il giovane non avrà una nuova occupazione lavorativa ed una propria indipendenza economica;
3) il signor Parte_1 assume l'impegno e non oppone nulla in contrario affinché la ricorrente, previ accordi, possa vedere - quando lo desidera e compatibilmente con gli impegni del Parte_1
- il cane di proprietà di entrambi, a cui è profondamente affezionata;
4) il signor
[...] si impegna altresì a restituire alla signora tutti gli effetti personali di Pt_1 CP_1 quest'ultima che ancora si trovano all'interno dell'abitazione coniugale”
- i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Oristano all'udienza del
21.05.2019 e da allora non vi è stato alcun ricongiungimento;
- il figlio era frattanto divenuto maggiorenne e indipendente;
Per_1
- la aveva sempre potuto prendere con sé e vedere il cane e ha provveduto a ritirare tutti CP_1 gli effetti personali dall'abitazione coniugale;
- allo stato non c'erano ulteriori questioni da dirimere tra le parti essendo rimasto immutato il panorama economico-patrimoniale ed essendo entrambi indipendenti l'uno dall'altra.
Pagina 2 Il ricorrente è comparso innanzi al Giudice delegato all'udienza del 22.9.2025; a fronte della regolarità della notifica e della mancata costituzione della resistente, è stata dichiarata la contumacia di quest'ultima.
Stante l'assenza della , non è stato possibile svolgere il tentativo di conciliazione. CP_1
Il Giudice, pertanto, a seguito di audizione del ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione non essendo stata proposta alcuna domanda ulteriore rispetto a quella sullo status, raccolte le conclusioni del ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, senza Pt_1 necessità di assumere provvedimenti temporanei e urgenti.
Il ricorrente ha provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al
Presidente in sede di separazione (21/05/2019) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (03/02/2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra d . Parte_1 CP_1
Non essendo stata proposta alcuna ulteriore domanda rispetto a quella sullo status, non sussiste la necessità di adottare alcuna ulteriore statuizione.
Del resto, le parti si sono già dichiarate reciprocamente indipendenti sotto il profilo economico in sede di separazione consensuale e anche in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne non sussistono ragioni per non ritenere credibile quanto riferito col ricorso introduttivo. Il ricorrente ha, infatti, dettagliatamente descritto il nuovo impiego del figlio e la mancata costituzione della resistente comporta l'assenza in atti di qualsivoglia elemento di segno contrario.
Tenuto conto della contumacia della resistente, la quale di fatto non si è opposta alla domanda, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, come peraltro richiesto dallo stesso Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a MACOMER il 07/10/1995
Pagina 3 tra nato a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto Numero 43 Parte II Serie A, Anno 1995 - Comune di
MACOMER).
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
07/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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