TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23362 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC OS CE
COSTANZA TETI CE nella causa civile iscritta al n. v.g. 23362/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Adriano Scapaticci Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Silvia Pellizzari Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio di rito civile tra e , Parte_1 Parte_2 contratto in Sirmione il 13.7.2022 e trascritto in pari data nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Sirmione Parte I al n° 11 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Assegnare, in via definitiva, la casa coniugale sita in Sirmione, via Magellano 1 al proprietario sig. ; Parte_1
3) i ricorrenti intendono definitivamente concordare, così come previsto dall'art. 5 della L.898/1970, la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno periodico, mediante il versamento una tantum da parte del sig. della somma di € 25.000,00 a favore della sig.ra . Parte_1 Parte_2 La predetta somma viene erogata come di seguito: € 10.000,00 già versate alla sottoscrizione del ricorso congiunto depositato in data 3.12.2024 ed € 15.000,00 al deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio;
il suddetto pagamento avverrà a mezzo bonifici bancari sul c/c intestato alla sig.ra , entro e non oltre 10 giorni dalle predette scadenze. Parte_2
4) I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza, che recepirà le conclusioni così come formulate.
5) Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti.
6) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sirmione, affinchè provveda alle incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti -che in data 13.07.2022 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sirmione (atto n. 11, parte I) - hanno chiesto la pronuncia di separazione e, indi, di divorzio alle condizioni sopraindicate.
Con sentenza n. 540/2025 del 30.04.2025 questo Tribunale ha omologato la separazione ed il procedimento è proseguito per il divorzio.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito. In particolare il Tribunale ritiene equo l'importo “una tantum” a carico del favore della . Pt_1 Pt_2
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Brescia, 13/11/2025.
Il presidente est.
AV NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC OS CE
COSTANZA TETI CE nella causa civile iscritta al n. v.g. 23362/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Adriano Scapaticci Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Silvia Pellizzari Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio di rito civile tra e , Parte_1 Parte_2 contratto in Sirmione il 13.7.2022 e trascritto in pari data nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Sirmione Parte I al n° 11 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Assegnare, in via definitiva, la casa coniugale sita in Sirmione, via Magellano 1 al proprietario sig. ; Parte_1
3) i ricorrenti intendono definitivamente concordare, così come previsto dall'art. 5 della L.898/1970, la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno periodico, mediante il versamento una tantum da parte del sig. della somma di € 25.000,00 a favore della sig.ra . Parte_1 Parte_2 La predetta somma viene erogata come di seguito: € 10.000,00 già versate alla sottoscrizione del ricorso congiunto depositato in data 3.12.2024 ed € 15.000,00 al deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio;
il suddetto pagamento avverrà a mezzo bonifici bancari sul c/c intestato alla sig.ra , entro e non oltre 10 giorni dalle predette scadenze. Parte_2
4) I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza, che recepirà le conclusioni così come formulate.
5) Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti.
6) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sirmione, affinchè provveda alle incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti -che in data 13.07.2022 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sirmione (atto n. 11, parte I) - hanno chiesto la pronuncia di separazione e, indi, di divorzio alle condizioni sopraindicate.
Con sentenza n. 540/2025 del 30.04.2025 questo Tribunale ha omologato la separazione ed il procedimento è proseguito per il divorzio.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito. In particolare il Tribunale ritiene equo l'importo “una tantum” a carico del favore della . Pt_1 Pt_2
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Brescia, 13/11/2025.
Il presidente est.
AV NA