CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
EL ES, LA
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6213/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5345/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 24/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7779 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3939 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5345/10/2023 depositata il 24.04.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Roma rigettava il ricorso proposto dalla “Ricorrente_1
”, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. del 30 agosto 1956, iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso U.T.G. di Roma al n. 640/87, in persona della legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, avverso gli avvisi di accertamento n. 7779/2021 (Prot. n. QB/2021/453075 del 21/10/2021) riguardante l'IMU e n. 3939/2021 (Prot. n. QB/2021/452953 del
21./10/2021662161442 del 17.11.2020) riguardante la TASI, relativi all'anno 2016 – riferiti agli immobili, meglio identificati in atti, siti in Roma in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2 eIndirizzo_3 - notificati dal Comune di Roma, mediante i quali veniva chiesto il pagamento di una maggiore imposta IMU di euro
4.372,04 e di una maggiore imposta Tasi di euro 338,30.
Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorso eccependone l'illegittimità per: 1) difetto di motivazione, in quanto non erano esplicate le ragioni del mancato riconoscimento delle esenzioni;
2) accertamenti precedenti, annullati per autotutela;
3) mancato riconoscimento delle esenzioni per l'attività scolastica svolta;
4) mancato riconoscimento del regime agevolativo degli enti non commerciali;
5) illegittima applicazione delle sanzioni. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, l'annullamento della sanzione irrogata.
Il Comune di Roma Capitale si costituiva in giudizio contestando le pregiudiziali esposte.
I primi giudici rigettavano il ricorso confermando la legittimità degli avvisi di accertamento, con la condanna alle spese della parte soccombente.
La contribuente propone appello e conseguentemente insiste per la riforma della sentenza di prime cure sul punto:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 lett. 1 del D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche e dell'art. 9 del D. Lgs. 23/2011. Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di annullare parzialmente la decisione appellata e dichiarare l'infondatezza della pretesa tributaria, con vittoria delle spese di giudizio.
Risulta costituito il Comune di Roma con proprio atto di controdeduzioni in appello.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione agli atti si rileva che il Comune di Roma, con l'atto di controdeduzioni in appello, depositato, in data 19.09.2025, fa presente che in data 25/09/2023 è stata presentata dalla Ricorrente_1 domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente (ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, L. n. 197/22 e della Deliberazione dell'A.C. n. 65 del 31/3/2023) per l'importo totale dovuto a titolo IMU pari ad € 2.883,56, unitamente al bonifico relativo al pagamento della prima rata pari ad € 144,17, disposto in favore di Roma Capitale e per l'importo totale dovuto a titolo TASI pari ad € 217,78, unitamente al bonifico relativo al pagamento della prima rata pari ad
€ 10,88, disposto in favore di Roma Capitale;
che avverso tali domande non è intervenuto diniego.
Pertanto, il Comune di Roma, nel chiedere che vengano confermati gli importi dovuti dalla Ricorrente_1 per l'IMU e per la TASI 2016, chiede che questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado prenda atto dell'avvenuta presentazione delle domande di definizione agevolata della controversia e del versamento delle prime rate degli importi dovuti e di compensare le spese di giudizio
Per tutto quanto esposto, considerata la domanda di definizione della controversia IMU e TASI qui rilevante, con la rispettive ricevute di pagamento, depositate dall'Amministrazione comunale, si dichiara la cessata materia del contendere per intervenuta definizione della lite.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il processo per definizione della lite pendente. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
EL ES, LA
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6213/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5345/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 24/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7779 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3939 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5345/10/2023 depositata il 24.04.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Roma rigettava il ricorso proposto dalla “Ricorrente_1
”, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. del 30 agosto 1956, iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso U.T.G. di Roma al n. 640/87, in persona della legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, avverso gli avvisi di accertamento n. 7779/2021 (Prot. n. QB/2021/453075 del 21/10/2021) riguardante l'IMU e n. 3939/2021 (Prot. n. QB/2021/452953 del
21./10/2021662161442 del 17.11.2020) riguardante la TASI, relativi all'anno 2016 – riferiti agli immobili, meglio identificati in atti, siti in Roma in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2 eIndirizzo_3 - notificati dal Comune di Roma, mediante i quali veniva chiesto il pagamento di una maggiore imposta IMU di euro
4.372,04 e di una maggiore imposta Tasi di euro 338,30.
Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorso eccependone l'illegittimità per: 1) difetto di motivazione, in quanto non erano esplicate le ragioni del mancato riconoscimento delle esenzioni;
2) accertamenti precedenti, annullati per autotutela;
3) mancato riconoscimento delle esenzioni per l'attività scolastica svolta;
4) mancato riconoscimento del regime agevolativo degli enti non commerciali;
5) illegittima applicazione delle sanzioni. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, l'annullamento della sanzione irrogata.
Il Comune di Roma Capitale si costituiva in giudizio contestando le pregiudiziali esposte.
I primi giudici rigettavano il ricorso confermando la legittimità degli avvisi di accertamento, con la condanna alle spese della parte soccombente.
La contribuente propone appello e conseguentemente insiste per la riforma della sentenza di prime cure sul punto:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 lett. 1 del D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche e dell'art. 9 del D. Lgs. 23/2011. Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di annullare parzialmente la decisione appellata e dichiarare l'infondatezza della pretesa tributaria, con vittoria delle spese di giudizio.
Risulta costituito il Comune di Roma con proprio atto di controdeduzioni in appello.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione agli atti si rileva che il Comune di Roma, con l'atto di controdeduzioni in appello, depositato, in data 19.09.2025, fa presente che in data 25/09/2023 è stata presentata dalla Ricorrente_1 domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente (ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, L. n. 197/22 e della Deliberazione dell'A.C. n. 65 del 31/3/2023) per l'importo totale dovuto a titolo IMU pari ad € 2.883,56, unitamente al bonifico relativo al pagamento della prima rata pari ad € 144,17, disposto in favore di Roma Capitale e per l'importo totale dovuto a titolo TASI pari ad € 217,78, unitamente al bonifico relativo al pagamento della prima rata pari ad
€ 10,88, disposto in favore di Roma Capitale;
che avverso tali domande non è intervenuto diniego.
Pertanto, il Comune di Roma, nel chiedere che vengano confermati gli importi dovuti dalla Ricorrente_1 per l'IMU e per la TASI 2016, chiede che questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado prenda atto dell'avvenuta presentazione delle domande di definizione agevolata della controversia e del versamento delle prime rate degli importi dovuti e di compensare le spese di giudizio
Per tutto quanto esposto, considerata la domanda di definizione della controversia IMU e TASI qui rilevante, con la rispettive ricevute di pagamento, depositate dall'Amministrazione comunale, si dichiara la cessata materia del contendere per intervenuta definizione della lite.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il processo per definizione della lite pendente. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025