Art. 6.
All' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , e' aggiunto il seguente comma:
"Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente e' designato dal Ministro per l'interno".
All' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , e' aggiunto il seguente comma:
"Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente e' designato dal Ministro per l'interno".