Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Antinora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del Decreto del Prefetto di Benevento n. -OMISSIS- recante divieto di detenzione di armi e munizioni, e di ogni altro eventuale atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. DE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 7 febbraio e depositato il 12 febbraio 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Benevento gli ha fatto divieto di detenzione di armi e materie esplodenti, nel presupposto che egli non dia (più) garanzia di non abusarne.
In concreto, il provvedimento trae origine dal fatto che il ricorrente, che è titolare di una licenza di porto d’armi per uso sportivo, è stato coinvolto il 21 marzo 2024 in una violenta lite legata a rapporti di vicinato con i gestori di un panificio collocato al piano terreno dell’immobile in cui risiede; da tale episodio sono scaturite querele reciproche e procedimenti penali in corso. Il Prefetto ha quindi ritenuto che, in considerazione di questo clima di forte tensione e di una scarsa capacità di “ mantenere equilibrati e pacifici rapporti sociali ”, vi fosse il rischio di “ possibili improvvise e incontrollabili esplosioni di conflittualità ”; di qui la conclusione del venir meno in capo al ricorrente dei requisiti di affidabilità richiesti e il divieto di detenzione armi e materie esplodenti.
Il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo per violazione delle garanzie procedimentali e per difetto di istruttoria, motivazione e presupposti e per travisamento dei fatti e illogicità.
In sintesi la tesi del ricorrente è che il Prefetto non ha in alcun modo considerato i suoi apporti al procedimento che dimostravano la sua completa assenza di responsabilità in merito alla lite con i vicini e la totale infondatezza degli addebiti che tali vicini avevano fatto nei suoi confronti; a riprova di ciò, in prossimità dell’udienza pubblica, e cioè in data 11 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato una memoria con allegati documenti (dei quali non potrà tenersi conto ai fini della decisione stante la tardività del loro deposito) in cui fa presente che il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale in cui egli è stato indagato per minaccia, mentre la gestrice del panificio è stata rinviata a giudizio per i reati di sottrazione di corrispondenza e falso ideologico compiuti a suo danno; egli ha fatto altresì presente che il panificio è stato chiuso avendo l’autorità riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie; a ciò si aggiunge che non è stato in alcun modo dimostrato che egli sia inaffidabile e, anzi, proprio il comportamento da lui tenuto in occasione della lite (in particolare la mancanza di ogni reazione violenta di fronte a varie persone che lo insultavano e minacciavano e l’aver immediatamente e ripetutamente chiesto l’intervento dell’autorità) dimostra le sue capacità di autocontrollo; di qui la conclusione che il provvedimento è illogico dato che il pericolo di abuso – che non può farsi derivare puramente e semplicemente dall’esistenza di una situazione di conflittualità non sfociata in violenze o minacce, come anche riconosciuto in giurisprudenza - viene dedotto non dal comportamento del detentore delle armi ma dal comportamento di altri soggetti.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento infatti è immune dai vizi denunciati dal ricorrente e costituisce il frutto di una valutazione discrezionale che non risulta manifestamente irragionevole o incongrua.
Va premesso che il divieto di detenzione di armi e materie esplodenti previsto dall’articolo 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 è un provvedimento che non ha una finalità di tipo punitivo o sanzionatorio ma funzione di prevenzione di rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica; in altri termini con questo provvedimento – allorchè esso abbia a presupposto un clima di conflittualità (non importa se all’interno della famiglia o nei rapporti di vicinato) – non si amministrano o attribuiscono “torti e ragioni” ma si valuta se quella conflittualità – non importa chi ne sia responsabile o quale ne sia stato il fattore scatenante – possa, in relazione alle circostanze, sfociare in abuso delle armi (di cui una delle parti o, magari, anche più di una abbia la disponibilità); insomma il Prefetto valuta se vi sia il concreto pericolo che la situazione di conflittualità possa degenerare e sfociare in abuso delle armi.
Se ci si colloca in questa prospettiva risulta abbastanza evidente la correttezza delle valutazioni dell’amministrazione e l’infondatezza delle allegazioni del ricorrente (che sono in parte basate su un fraintendimento della funzione, non punitiva ma preventiva, dell’atto impugnato); e infatti: a) la stessa memoria presentata dal ricorrente in corso di procedimento confermava l’esistenza di un clima di forte conflittualità che, dopo la lite, si è andato anche accentuando per i fatti sopravvenuti descritti in ricorso e documentati dagli allegati; b) da tale memoria procedimentale e dalla deposizione della compagna del ricorrente risultava anche evidente che questa conflittualità preesisteva rispetto all’episodio del 21 marzo 2024; c) se è vero che in occasione della lite del 21 marzo 2024 il ricorrente ha dimostrato autocontrollo, dato che non ha reagito con violenza fisica a insulti e minacce dei suoi antagonisti, è anche vero che ha esacerbato gli animi rappresentando a questi ultimi (titolari e gestori di un panificio) la sua intenzione di presentare “finalmente” un esposto ai NAS (intenzione che lo stesso ricorrente nella memoria dichiarava di avere già manifestato in passato).
In questa situazione non può negarsi che quanto si legge nel provvedimento in merito all’accesa conflittualità e alla scarsa capacità di mantenere equilibrati e pacifici rapporti sociali corrisponda alla realtà e non può nemmeno negarsi che – benché in occasione del litigio del 21 marzo 2024 non vi sia stata violenza fisica (peraltro minacciata dagli antagonisti del ricorrente secondo quanto da lui stesso affermato nella memoria partecipativa) – esista il rischio (non immaginario o aleatorio) di nuovi scontri e della loro possibile degenerazione in un confronto violento che potrebbe costituire il presupposto dell’abuso delle armi; anche a seguire la tesi del ricorrente secondo cui l’accesa conflittualità non può da sola giustificare il provvedimento di divieto di detenzione armi, nella fattispecie questa conflittualità ha già dato luogo a un confronto verbale che non si è tradotto in confronto fisico solo perché il ricorrente è rientrato nella sua abitazione e non ne è uscito sino all’arrivo della forza pubblica; non può però non riconoscersi che esisteva concretamente la possibilità di nuovi scontri dato che l’abitazione del ricorrente si trova nello stesso immobile (al primo piano) del panificio e quindi si poteva ragionevolmente supporre che le occasioni di incontro tra il ricorrente (e la sua compagna) e i titolari e gestori del panificio fossero assai frequenti; in questa situazione, quindi, la valutazione operata dal Prefetto in merito al rischio di una degenerazione di questi incontri e quindi in merito al rischio concreto di abuso delle armi è tutt’altro che illogica o irragionevole.
Quanto alle sopravvenienze evidenziate nella memoria depositata in data 11 dicembre 2025 (in particolare la chiusura del panificio) esse non possono incidere sulla legittimità del provvedimento, trattandosi appunto di fatti sopravvenuti all’emanazione del provvedimento, ma al più potranno essere rappresentate all’amministrazione al fine di sollecitare una revoca del divieto ove il Prefetto, valutata la nuova situazione di fatto venutasi a creare, ritenga venuto meno il rischio di abuso delle armi.
Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ES, Presidente
DE EL, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE EL | RI ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.