Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/12/2025, n. 23648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23648 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06671/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6671 del 2023, proposto da
“ Network Holding ” S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Biscotto e Giovanna Cresci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di “ Cinecittà ” Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Scordino e Daniela De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e di “ Roma Creative Hub ” S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione:
a) della Determinazione Dirigenziale del Municipio VII di Roma Capitale - Direzione Tecnica P.O. Coordinamento Tecnico Edilizia Privata e Autorizzazioni, Attività Sanzionatoria, Sportello Suet, Strumenti Attuativi e Alta Vigilanza, Opere di Urbanizzazione a scomputo, Gestione Iter completo entrate di settore, Numero di Rep. CI/9/2021, Prot. CI/1856/2021 del 7.1.2021, notificata a mezzo Pec in data 21.2.2023, con la quale è stata ingiunta alla Società Network Holding SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la demolizione entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di tutte le opere abusivamente realizzate in Roma, Via Vincenzo Lamaro incrocio Via Quinto Publicio come specificate in narrativa;
b) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali anche se non conosciuti tra cui, in particolare, l'accertamento tecnico Prot. 174379 del 15.7.2019 dell'Ispettorato Edilizio citato nel provvedimento, mai consegnato alla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Cinecittà Spa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 il dott. EP LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con atto di gravame introduttivo ritualmente proposto, la società ricorrente avversava la D.D. rep. n. 9 del 7 gennaio 2021 (notificata solamente il 21 febbraio 2023), con cui le veniva intimata la rimozione, entro 45 giorni, del manufatto abusivo di cui al medesimo provvedimento lamentando, principalmente, l’estraneità della medesima alla realizzazione delle opere e, comunque, l’impossibilità di ottemperare all’ordine di ripristino dello status quo ante , non essendo ella né la proprietaria del bene, né il soggetto avente, all’attualità, la disponibilità del bene;
- il gravame proposto si accompagnava alla domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato;
- Roma Capitale si costituiva con atto di mera forma;
- partecipava al giudizio anche la controinteressata “ Cinecittà ” s.p.a., con memoria con cui contestava la fondatezza delle pretese della ricorrente;
- in vista della discussione dell’incidente cautelare, Roma Capitale depositava documentazione dalla quale emergeva il proprio intendimento di annullare in autotutela l’atto avversato, di tanto dandone conferma anche alla camera di consiglio del 30 maggio 2023, all’esito della quale tutte le parti, concordemente, convenivano di proporre la cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari;
- in prossimità dell’udienza pubblica di trattazione nel merito dell’affare, la ricorrente depositava la D.D. rep. n. 2441 del 2 agosto 2023, recante l’annullamento d’ufficio della D.D. rep. n. 9/2021 di talché, in conformità a quanto sopra, parte ricorrente e parte controinteressata chiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere, invocando altresì una regolazione delle spese di lite in conformità al principio della soccombenza virtuale;
- all’udienza pubblica del 5 dicembre 2025, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- il sopravvenuto annullamento in autotutela dell’atto fatto oggetto di impugnazione determini la cessazione della materia del contendere, stante l’attitudine dell’atto di riesame a soddisfare integralmente la pretesa vantata in giudizio dal ricorrente;
- sussistono, tuttavia, fondate ragioni tali da indurre il Collegio a disporre comunque la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti che hanno preso parte al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate tra tutte le parti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG AN, Presidente
EP LI, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP LI | NG AN |
IL SEGRETARIO