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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 92/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Tonelli) e (c.f. ), nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_2 C.F._2
Ferdeghini) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 54/2024 del 10.05.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 16.01.2025, i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare ed insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede, anche all'estero rilasciandosi, sin d'ora reciprocamente, consenso al rilascio del passaporto;
- la casa coniugale sita in La Spezia in Via Cozzani n. 16A, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella disponibilità in uso della IG . I coniugi provvederanno a rimborsare nella misura Pt_2 del 50% la rata mensile del mutuo, ammontante ad € 447,00 mensili, acceso per l'acquisto dell'immobile presso Credit Agricole – Filiale di La Spezia. I coniugi sopporteranno nella misura del 50% ciascuno le spese condominiali straordinarie come il rifacimento della facciata, del tetto, dell'impianto elettrico etc mentre per le spese di manutenzione ordinaria (pulizia scale, riscaldamento etc,) resteranno a carico della IG;
Pt_2
- i Signori – , in costanza di matrimonio, facevano altresì ricorso al finanziamento Pt_1 Pt_2 bancario al fine di ristrutturare l'immobile. Per tale finanziamento i coniugi corrispondono una rata mensile di € 150,00 che continueranno a rimborsare all'istituto di credito nella misura del 50% ciascuno;
- i coniugi pertanto continueranno ad utilizzare il conto corrente cointestato acceso presso Credit Agricole, dove mensilmente vengono addebitate le rate di mutuo e finanziamento, provvedendo al versamento mensile costante delle provviste necessarie al pagamento dello stesso mutuo fondiario e del finanziamento;
- il piccolo verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Il padre e la madre Per_1 trascorreranno con il figlio 3/4 giorni la settimana che verranno indicati di volta in volta sulla base dei turni di lavoro della IG;
Pt_2
- il Signor corrisponderà alla moglie la somma di € 300,00 mensili quale contributo al Pt_1 mantenimento del minore autorizzando fin d'ora la medesima IG ad incassare Per_1 Pt_2 l'Assegno Unico percepito mensilmente per il minore ed ammontante ad € 220,00. I coniugi sopporteranno nella misura del 50% ciascuno eventuali spese straordinarie che si dovesse rendere necessario affrontare in favore di , spese che dovranno essere preventivamente concordate fra Per_1 essi genitori. trascorrerà una settimana di ferie con il padre durante il periodo estivo ed una Per_1 settimana con la madre nel periodo in cui la medesima potrà usufruire del periodo feriale. Per_1 inoltre trascorrerà alternativamente con i genitori le festività di Natale e Pasqua mentre per il giorno del compleanno gli stessi si regoleranno di anno in anno rispettando il principio dell'alternanza;
- la IG provvederà tempestivamente alla volturazione delle utenze ad oggi intestate al Pt_2 marito;
- i coniugi sono titolari di redditi da lavoro dipendente e pertanto, rinunciano vicendevolmente a qualsiasi contributo al proprio mantenimento”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 28.08.2021 a La Spezia,
[...] Parte_2 con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2021, al numero 28, parte
II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani