Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 3927 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2023, vertente tra (codice fiscale Parte_1
e (codice fiscale C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Andrea C.F._2
Marengoni del foro di Brescia in forza di mandato in atti, attori opponenti, contro (codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Matteo P.IVA_1
Rignanese del foro di Bari in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dagli attori nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 13 novembre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta ha ottenuto da questo tribunale decreto di ingiunzione all'attrice del pagamento della somma di Parte_1
80.940,01 euro e all'attore del pagamento Parte_2 della somma di 80.000,00 euro.
Con gli accessori del credito e con le spese del monitorio.
Ha ottenuto la tutela de qua affermando l'avvenuta stipulazione tra e Credito Bergamasco Spa Parte_1
(sua dante causa) di due contratti di fideiussione atti a
1
Ha ottenuto, ancora, la tutela monitoria nei confronti di affermando l'avvenuta stipulazione tra lo Parte_2 stesso e, sempre, la sua dante causa di un contratto di fideiussione omnibus atto a garantire l'adempimento degli obblighi nascenti in capo, sempre, a Parte_3 in forza di contratti stipulati tra
[...] quest'ultima e, sempre, Credito Bergamasco.
Ha affermato l'inadempimento della sunnominata cooperativa garantita e ha ottenuto il decreto.
Si oppongono al medesimo gli attori chiedendone la revoca e/o insistendo per l'annullamento e/o per la declaratoria di nullità del medesimo.
Insistono per la vittoria in punto spese e concludono altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta chiede in via pregiudiziale di rito dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale, per essere competente il
Tribunale di Milano.
Nel merito chiede in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine insta per la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore delle somme indicate in via monitoria
(o delle diverse somme accertate nel corso del procedimento).
In particolare, insta altresì per la condanna della Parte_1 in forza di titoli diversi da quelli azionati in via monitoria
(le fideiussioni).
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi in primo luogo all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà
2 agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Onde circoscrivere il thema decidendum devesi propendere per l'inammissibilità delle domande subordinate formulate dalla convenuta (attrice in senso sostanziale) contro la Parte_1 in forza di titoli diversi dalle fideiussioni azionate nel procedimento monitorio: infatti, alla luce della pronuncia
(pur interlocutoria) numero 20476 del 2023 della Suprema Corte
e pur nella consapevolezza dell'importante contrasto sussistente in punto, pare prudente al giudicante valorizzare la difficoltà dell'attrice opponente che, pur non avendo in alcun modo ampliato il perimetro della materia del contendere, si trova a fronteggiare una diversa pretesa della convenuta opposta, dovendo così ristrutturare la propria opposizione.
Procedendo oltre nella disamina delle questioni rilevanti al fine del decidere, devesi evidenziare, in ordine all'eccezione pregiudiziale di rito (di incompetenza di questo Tribunale per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese), che la Suprema Corte, con la pronuncia numero 6523 del 2021, ha affermato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge numero 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'articolo 2, comma
2, lettera a), della legge numero 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.
Peraltro, dalla disamina della pronuncia emerge con chiarezza che la competenza della sezione specializzata delle imprese
3 non sussiste nel caso in cui la questione, come nel caso di specie (nel quale gli attori opponenti assumono la veste di convenuti in senso sostanziale, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo) sia proposta in via di eccezione.
Dunque l'eccezione pregiudiziale di rito proposta dai non pare accoglibile e dovrà transitarsi alla Parte_1 disamina delle ulteriori questioni rilevanti ai fini del decidere.
Gli attori opponenti si dolgono, in ordine alla legittimazione di controparte, del fatto che quest'ultima agisce in qualità di cessionaria dell'originario creditore senza che in realtà la cessione si sia perfezionata e sia stata notificata.
L'assunto appare infondato alla luce della pronuncia della
Suprema Corte numero 1770 del 2014, in forza della quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'articolo 1264 del codice civile, costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntiv, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ai sensi del disposto dell'articolo
645 del codice di procedura civile.
Ciò è avvenuto tramite la produzione operata unitamente al deposito della memoria predisposta ai sensi del dettato normativo dell'articolo 171 ter, primo comma, numero 1, del codice di procedura civile.
Sotto tale profilo, dunque, l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dagli attori opponenti non pare accoglibile.
Gli attori opponenti formulano peraltro ulteriori importanti eccezioni, assumendo la nullità di talune clausole contenute nelle fideiussioni poste a fondamento dell'iniziativa
4 monitoria de qua e in particolare delle clausole in deroga al disposto dell'articolo 1957 del codice civile.
Trattasi di argomentazione fondata.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte anche con la recentissima pronuncia numero 27243 del 2024, i contratti di fideiussione (di qualunque tipo, secondo l'ultima pronuncia indicata) collocati "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, lettera a) della legge numero 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli articoli 2, comma 3 della legge citata e dell'articolo 1419 del codice civile, in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Tra tali clausole rientra anche la clausola derogatoria dell'articolo 1957 del codice civile, contenuta in tutti i contratti che ci occupano e pedissequamente riproduttiva dello schema unilaterale sopra indicato.
Dunque, nel caso di specie, dovrà applicarsi la disciplina prevista dall'articolo 1957.
Dovrà così indagarsi se la convenuta opposta, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ha proposto le sue istanze contro il debitore.
Ora, la scadenza sopra indicata, come emerge dalla disamina della recente pronuncia della Suprema Corte numero 25197 del
2023, resa per un caso assimilabile, inizia a maturare quando il creditore (la convenuta, nel caso di specie) può (poteva, nel caso di specie) pretendere l'adempimento dalla cooperativa garantita.
Dalla disamina della documentazione agli atti emerge che la convenuta poteva esigere dalla garantita il pagamento delle
5 somme dovute dal 26 gennaio 2015 (si esaminino i documenti 26
e 27 di produzione della convenuta in sede monitoria).
Ne discende che il dies a quo rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia non può che riferirsi a tale data.
Dal dies a quo come sopra individuato decorse un termine di sei mesi entro il quale la convenuta avrebbe dovuto proporre le sue istanze contro la debitrice principale.
Tornando alla recente pronuncia sopra indicata, devesi rimarcare che la Suprema Corte ha affermato che il termine semestrale prescritto dall'articolo 1957 del codice civile al fine di conservare l'azione nei confronti del fideiussore, entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, viene rispettato solo qualora l'istanza stessa si sostanzi in un atto di natura giudiziale.
Infatti, affermano i giudici di legittimità, l'istanza del creditore deve necessariamente essere giudiziale, ossia deve consistere in un ricorso a un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore (la Corte richiama altra antecedente pronuncia numero 2898 del 1976) indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (il richiamo, questa volta, tra tante pronunce, riguarda la sentenza numero 1724 del 2016).
Gli concludono affermando che non costituisce, Parte_4 pertanto, valida istanza ai sensi del disposto dell'articolo
1957 del codice civile la notifica di un atto stragiudiziale.
Nel caso di specie è pacifico che la prima istanza di natura giudiziale avanzata dall'attrice nei confronti della debitrice principale è intervenuta addirittura nel 2023.
6 I , dunque, devono ritenersi liberati dal vincolo Parte_1 fideiussorio, ai sensi del disposto dell'articolo 1957 del codice civile.
L'opposizioned unque deve essere accolta e dovrà essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Non resta dunque che delibare in ordine alle spese, che, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara l'inammissibilità di talune delle domande formulate dalla convenuta opposta nei confronti di Parte_1 domande meglio indicate in motivazione.
Rigetta le altre domande formulate dalla convenuta nei confronti degli attori opponenti.
Condanna la convenuta opposta alla rifusione, a favore degli attori opponenti, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 379,50 per spese esenti ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al
15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Così deciso a Bergamo il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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