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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19.09.2022 al n. 5520 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: disconoscimento di paternità.
TRA
AVV. , quale curatore speciale della minore nata a Parte_1 Persona_1
AP (CE), il 01/07/2014, codice fiscale , in virtù di nomina del Tribunale C.F._1
di Nola del 07/09/2022, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Nola (NA) alla via
On. le Napolitano N. 35/37 I traversa privata Russo;
ATTORE
CONTRO
, nata il [...] in [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Novara n. 36 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Cervino (CE) alla Via Roma 75 presso lo studio dell'Avv. Angela De
Rosa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 24.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Avv. nella qualità di curatore speciale della minore nata a Parte_1 Persona_1
AP il 01.07.2014, con atto di citazione regolarmente notificato, adiva l'intestato Tribunale chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la minore non è la figlia biologica del sig. Per_1
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla Controparte_2 rettifica dell'atto di nascita. Parte attrice deduceva, in fatto, che in data 23/05/2022 il Tribunale di
Nola aveva tramesso presso la Procura della Repubblica in sede gli atti del ricorso di separazione giudiziale tra i coniugi e , rubricato al n.r.g. 7158/2021, dai quali Controparte_2 Controparte_1
emergeva una forte conflittualità tra gli stessi nonché la circostanza che il aveva proceduto al Per_1
riconoscimento della minore pur nella consapevolezza che la stessa non fosse sua figlia.
In data 02.02.2023, si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto Controparte_3
della domanda nell'interesse della minore a conservare la paternità del che l'aveva riconosciuta Per_1
pur consapevole che non fosse sua figlia e l'aveva cresciuta e accudita come fosse sua figlia. Per_1
In data 21.11.2022, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, a conferma di Controparte_2
quanto assunto dal curatore speciale, rappresentava che in data 30.05.2013 aveva contratto matrimonio con la e che aveva riconosciuto la minore nella falsa convinzione che questa fosse CP_1
frutta di una violenza subita dalla moglie. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice.
Espletata la CTU genetica, con ordinanza del 24.02.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti alla metà.
Tanto brevemente premesso, in punto di diritto occorre, innanzitutto, evidenziare che il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. La presunzione di paternità si ricollega strettamente all'art. 143 c.c., dove è annoverato, tra i doveri derivanti dal matrimonio, anche quello alla fedeltà (intesa nell'accezione più ristretta di dovere di esclusività del coniuge nei rapporti sessuali). È evidente come il disconoscimento attenga allo stato dei figli nati all'interno del matrimonio (identificati, prima della riforma di cui alla l. 10 dicembre
2012, n. 219, come “figli legittimi”, in contrapposizione a quelli “naturali”). Pertanto, il disconoscimento di paternità è lo strumento giudiziale con cui superare la presunzione legale, in base alla quale il figlio nato da donna coniugata si ritiene generato dal di lei marito. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato, è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire. Il disconoscimento della paternità, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, era ammissibile soltanto nelle ipotesi tipiche contemplate dall'abrogato art. 235, nn. 1,2,3 c.c. (mancata coabitazione dei coniugi nel periodo di presunto concepimento;
impotenza, anche solo di generare, del marito;
adulterio della moglie o celamento di gravidanza). Il d.lgs. n. 154/2013 ha abrogato l'art. 235 c.c. ed ha inserito le stesse fattispecie nel nuovo art. 244 c.c., all'interno della più generale disciplina dell'azione di disconoscimento;
nella sostanza pertanto nulla è mutato. Può affermarsi dunque che i presupposti dell'azione siano tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un “adulterio” in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che ebbe a partorire, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio venne consumato L'art. 243-bis c.c., introdotto con il d.lgs. n. 154/2013, conferma quanto già in precedenza previsto.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio. È esclusa legittimazione in capo ad altri soggetti, che pure potrebbero avervi interesse (in primis, il padre biologico, cui la giurisprudenza ha da sempre negato anche il potere di intervento nel procedimento:
Cass., sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315; Cass., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4035), ivi compreso il pubblico ministero.
L'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di sei mesi o di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge. È poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età.
L'azione, se proposta dal figlio, non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
Pertanto, la domanda del curatore speciale della minore deve ritenersi tempestiva stante Persona_1
l'imprescrittibilità dell'azione esercitata nell'interesse del figlio.
Nel merito, le indagini genetiche effettuate dal CTU, dott. , le cui conclusioni Persona_2
sono pienamente condivise da questo Collegio in quanto fondate su accertamenti di laboratorio, hanno accertato che: “I polimorfismi del Campione 1 ( ) confrontati con quelli ottenuti sul Controparte_2
Campione 2 ( , risultano Biologicamente Incompatibili per 13 dei loci polimorfi Persona_1 esaminati […] Nessuno degli alleli rinvenuti per i loci D8S1179, D18S51, D5S818, D2S1441,
D19S433, FGA, D10S1248, D22S1045, D1S1656, PENTA D, TH01 e D12S391 (tutti evidenziati in giallo) di 1 risulta, infatti, presente nel corredo genetico di 2. L'allele 30 per il locus D21S11, l'allele
20 per il locus D2S1338, (evidenziati in grigio), pur essendo presenti in 1, escludono anche essi la compatibilità biologica poiché di provenienza materna”. Pertanto, il consulente ha concluso che si può ritenere di stabilire che “i due campioni non sono biologicamente compatibili, tanto da escludere la paternità di nei confronti di . Controparte_2 Persona_1
Tali accertamenti consentono di ritenere provata la domanda proposta dal curatore speciale della minore.
La domanda va, pertanto, accolta.
Va solo precisato che questo tribunale, come già ritenuto dal tribunale in sede di nomina del curatore speciale della minore al fine di intraprendere l'azione de qua, ritiene dovere fare prevalere il favor veritatis sul favor legitimitatis atteso che se è vero che la minore fu riconosciuta dal sig. nella Per_1
consapevolezza della non reale paternità, di fatto e allo stato, ormai da circa 5 anni il non ha e Per_1
non vuole avere più rapporti con la minore di talchè l'accertamento della verità biologica sarebbe accadimento positivo per la minore la quale ben potrebbe comprendere le ragioni del comportamento del sig. Per_1
Deve, perciò, dichiararsi che non è padre di Controparte_2 Persona_1
Si ritiene di non modificare il cognome della minore atteso che lo stesso è diventato elemento identificativo della personalità di , sia nella sua individualità che nella vita sociale. Per_1
Va altresì disposto che la predetta sentenza sia trasmessa in copia conforme a cura della cancelleria allo stato civile del comune di AP (CE) per le annotazioni di legge nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di Persona_1
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, liquidate con separato decreto, atteso che il Conte è sempre stato consapevole della non paternità biologica della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione, istanza, difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato a [...] il [...], non è padre di Controparte_2 Persona_1
nata a [...], il [...];
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP (CE) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita di nata a [...], il Persona_1
01/07/2014;
c) spese di lite e spese di ctu compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente (dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19.09.2022 al n. 5520 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: disconoscimento di paternità.
TRA
AVV. , quale curatore speciale della minore nata a Parte_1 Persona_1
AP (CE), il 01/07/2014, codice fiscale , in virtù di nomina del Tribunale C.F._1
di Nola del 07/09/2022, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Nola (NA) alla via
On. le Napolitano N. 35/37 I traversa privata Russo;
ATTORE
CONTRO
, nata il [...] in [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Novara n. 36 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Cervino (CE) alla Via Roma 75 presso lo studio dell'Avv. Angela De
Rosa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 24.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Avv. nella qualità di curatore speciale della minore nata a Parte_1 Persona_1
AP il 01.07.2014, con atto di citazione regolarmente notificato, adiva l'intestato Tribunale chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la minore non è la figlia biologica del sig. Per_1
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla Controparte_2 rettifica dell'atto di nascita. Parte attrice deduceva, in fatto, che in data 23/05/2022 il Tribunale di
Nola aveva tramesso presso la Procura della Repubblica in sede gli atti del ricorso di separazione giudiziale tra i coniugi e , rubricato al n.r.g. 7158/2021, dai quali Controparte_2 Controparte_1
emergeva una forte conflittualità tra gli stessi nonché la circostanza che il aveva proceduto al Per_1
riconoscimento della minore pur nella consapevolezza che la stessa non fosse sua figlia.
In data 02.02.2023, si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto Controparte_3
della domanda nell'interesse della minore a conservare la paternità del che l'aveva riconosciuta Per_1
pur consapevole che non fosse sua figlia e l'aveva cresciuta e accudita come fosse sua figlia. Per_1
In data 21.11.2022, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, a conferma di Controparte_2
quanto assunto dal curatore speciale, rappresentava che in data 30.05.2013 aveva contratto matrimonio con la e che aveva riconosciuto la minore nella falsa convinzione che questa fosse CP_1
frutta di una violenza subita dalla moglie. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice.
Espletata la CTU genetica, con ordinanza del 24.02.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti alla metà.
Tanto brevemente premesso, in punto di diritto occorre, innanzitutto, evidenziare che il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. La presunzione di paternità si ricollega strettamente all'art. 143 c.c., dove è annoverato, tra i doveri derivanti dal matrimonio, anche quello alla fedeltà (intesa nell'accezione più ristretta di dovere di esclusività del coniuge nei rapporti sessuali). È evidente come il disconoscimento attenga allo stato dei figli nati all'interno del matrimonio (identificati, prima della riforma di cui alla l. 10 dicembre
2012, n. 219, come “figli legittimi”, in contrapposizione a quelli “naturali”). Pertanto, il disconoscimento di paternità è lo strumento giudiziale con cui superare la presunzione legale, in base alla quale il figlio nato da donna coniugata si ritiene generato dal di lei marito. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato, è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire. Il disconoscimento della paternità, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, era ammissibile soltanto nelle ipotesi tipiche contemplate dall'abrogato art. 235, nn. 1,2,3 c.c. (mancata coabitazione dei coniugi nel periodo di presunto concepimento;
impotenza, anche solo di generare, del marito;
adulterio della moglie o celamento di gravidanza). Il d.lgs. n. 154/2013 ha abrogato l'art. 235 c.c. ed ha inserito le stesse fattispecie nel nuovo art. 244 c.c., all'interno della più generale disciplina dell'azione di disconoscimento;
nella sostanza pertanto nulla è mutato. Può affermarsi dunque che i presupposti dell'azione siano tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un “adulterio” in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che ebbe a partorire, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio venne consumato L'art. 243-bis c.c., introdotto con il d.lgs. n. 154/2013, conferma quanto già in precedenza previsto.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio. È esclusa legittimazione in capo ad altri soggetti, che pure potrebbero avervi interesse (in primis, il padre biologico, cui la giurisprudenza ha da sempre negato anche il potere di intervento nel procedimento:
Cass., sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315; Cass., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4035), ivi compreso il pubblico ministero.
L'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di sei mesi o di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge. È poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età.
L'azione, se proposta dal figlio, non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
Pertanto, la domanda del curatore speciale della minore deve ritenersi tempestiva stante Persona_1
l'imprescrittibilità dell'azione esercitata nell'interesse del figlio.
Nel merito, le indagini genetiche effettuate dal CTU, dott. , le cui conclusioni Persona_2
sono pienamente condivise da questo Collegio in quanto fondate su accertamenti di laboratorio, hanno accertato che: “I polimorfismi del Campione 1 ( ) confrontati con quelli ottenuti sul Controparte_2
Campione 2 ( , risultano Biologicamente Incompatibili per 13 dei loci polimorfi Persona_1 esaminati […] Nessuno degli alleli rinvenuti per i loci D8S1179, D18S51, D5S818, D2S1441,
D19S433, FGA, D10S1248, D22S1045, D1S1656, PENTA D, TH01 e D12S391 (tutti evidenziati in giallo) di 1 risulta, infatti, presente nel corredo genetico di 2. L'allele 30 per il locus D21S11, l'allele
20 per il locus D2S1338, (evidenziati in grigio), pur essendo presenti in 1, escludono anche essi la compatibilità biologica poiché di provenienza materna”. Pertanto, il consulente ha concluso che si può ritenere di stabilire che “i due campioni non sono biologicamente compatibili, tanto da escludere la paternità di nei confronti di . Controparte_2 Persona_1
Tali accertamenti consentono di ritenere provata la domanda proposta dal curatore speciale della minore.
La domanda va, pertanto, accolta.
Va solo precisato che questo tribunale, come già ritenuto dal tribunale in sede di nomina del curatore speciale della minore al fine di intraprendere l'azione de qua, ritiene dovere fare prevalere il favor veritatis sul favor legitimitatis atteso che se è vero che la minore fu riconosciuta dal sig. nella Per_1
consapevolezza della non reale paternità, di fatto e allo stato, ormai da circa 5 anni il non ha e Per_1
non vuole avere più rapporti con la minore di talchè l'accertamento della verità biologica sarebbe accadimento positivo per la minore la quale ben potrebbe comprendere le ragioni del comportamento del sig. Per_1
Deve, perciò, dichiararsi che non è padre di Controparte_2 Persona_1
Si ritiene di non modificare il cognome della minore atteso che lo stesso è diventato elemento identificativo della personalità di , sia nella sua individualità che nella vita sociale. Per_1
Va altresì disposto che la predetta sentenza sia trasmessa in copia conforme a cura della cancelleria allo stato civile del comune di AP (CE) per le annotazioni di legge nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di Persona_1
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, liquidate con separato decreto, atteso che il Conte è sempre stato consapevole della non paternità biologica della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione, istanza, difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato a [...] il [...], non è padre di Controparte_2 Persona_1
nata a [...], il [...];
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP (CE) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita di nata a [...], il Persona_1
01/07/2014;
c) spese di lite e spese di ctu compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente (dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)