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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 25931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25931 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente IO LU è presente l'avvocato GALLINA PAOLO del foro di NAPOLI che, non concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, dopo aver illustrato brevemente i motivi di doglianza insiste nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25931 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 14/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Tribunale per il riesame di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 28 novembre 2024 — 13 gennaio 2025 ha parzialmente confermato (escludendo solo l'aggravante della transnazionalità) il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 17 settembre 2024 ha applicato nei confronti di UI ON la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 74 (capo n. 7 dell'editto: da settembre 2021 a marzo 2023, al fine di favorire il clan Amato- Pagano e 73 (capi nn. 17 e 18, per avere cioè il 14 settembre 2022 detenuto e trasportato cocaina), del d.P.R. 9 ottobre 1990. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza UI ON, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Sintetizzati gli antefatti, con il primo motivo censura violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe meramente apparente e, dunque, mancante, con riferimento alla insussistenza della autonoma valutazione prescritta dagli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, letE. c), cod. proc. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto pronunziare l'annullamento dell'ordinanza impugnata anziché integrarne, peraltro solo apparentemente, la motivazione che risulta essere deficitaria. Avendo l'ordinanza genetica impiegato la tecnica del "copia e incolla" rispetto alla richiesta del P.M. ed avendo dedicato alla posizione associativa di ON le poche e generiche considerazioni che si leggono alla p. 187, ove, in sostanza, si assume che la prova della intraneità associativa si ricavi solo da quella della commissione dei reati-satellite, il Tribunale per il riesame ha ritenuto, con la motivazione che si rinviene alle pp.
2-5 dell'ordinanza, essere presente, sia pure In forma sintetica, la necessaria valutazione autonoma. Tale ragionamento sarebbe, però, erroneo ed illegittimo, in quanto, a monte, vi sarebbe una totale mancanza di motivazione autonoma, ergo: un vizio insanabile;
e ciò con specifico riferimento al capo n. 7) dell'editto. Peraltro, il Collegio distrettuale si sarebbe limitato ad una mera asserzione non confortata dal richiamo a precise pagine o punti in cui si rinverrebbe la motivazione autonoma. Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti, tra cui Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardl, Rv. 273451, secondo cui «È apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi a pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità» (esattamente in termini, già Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267994). 2.2. Tramite il secondo motivo lamenta ulteriore violazione degli articoli 546 e 125 cod. proc. pen. e, nel contempo, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale per il riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo num. 7) della rubrica. Si rammenta avere già UI ON, in apposita memoria difensiva depositata al Tribunale per il riesame, sottolineato che l'indagato non era stato destinatario di alcuna chiamata dl correità da parte di collaboratori di giustizia, che Io stesso non era mai stato coinvolto, nemmeno indirettamente, in intercettazioni ove altri pFetesi associati facevano chiari riferimenti all'esistenza di cassa comune o a somme di denaro corrisposte agli associati o a regali In occasioni di festività o a trasferte all'estero, comparendo negli atti di indagine soltanto nella data dei due delitti-fine, entrambi contestati come commessi il 14 settembre 2022, ma che, appunto, dalla mera commissione dei due reati- satellite il Tribunale per il riesame ha desunto la intraneità associativa. E ciò senza adottare una "motivazione rafforzata", Trascurando che il 14 settembre 2022 si era verificata una compravendita isolata, non preceduta né seguita da altri fatti. Il Collegio distrettuale, in particolare, ha ritenuto di poter desumere la affectio societatis in virtù della "familiarità" che emergerebbe daII°unico dialogo intercettato intrattenuto da UI ON il 14 settembre 2022, che lascerebbe intendere un rapporto consolidato nel tempo, nonostante la constatazione, che si legge alla p. 28 del provvedimento, che ON fosse stato monitorato in maniera marginale e per e per un tempo relativamente breve e malgrado ON sia stato visto soltanto tre volte recarsi nel deposito di Gricignano di Aversa, tenuto sotto osservazione dalla polizia giudiziaria per ben nove mesi, cioè dal 14 aprile al 23 settembre 2022. tn sostanza, il ragionamento del Tribunale per il riesame sarebbe meramente congetturale. 2.3. Con l'ultimo motivo si duole di mancanza e mera apparenza (artt. 125 e 2929, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) della motivazione in tema di esigenze caute/ari, avendo i decidenti trascurato sia che i fatti contestati sono cronologicamente ricompresi, al più (capo n. 7), tra settembre 2021 e marzo 2023, sia la rilevante distanza temporale dall'ultimo episodio, risalente al 14 settembre 2022 (capi n. 17 e 18), cioè a più di due anni prima dell'adozione della misura, emessa il 17 settembre 2024, senza che il ricorrente sia mai più stato visto in seguito. E in tema di necessità di valutazione del tempo "silente" decorso dal fatto, si richiamano più precedenti di legittimità, sia a Sezioni semplici (<in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità l'intensità dell'esigenza cautelam, comporta un rigoroso obbligo motivazione sia in relazione a detta attualità alla scelta misura.: sez. 4, n. 24478 del 12 03 2015, palermo, rv. 263722) che sezioni unite («in caute ari, riferimento ordine al "tempo trascorso dalla commissione reato" cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone giudice motivare sotto profilo valutazione pericolosità soggetto proporzione diref:ta tempo intercorrente tale sulla misura ad una maggiore dai corrisponde affievolimento delle esigenze cautelari. (fattispecie ordinanza custodia cautelare carcere emessa commessi più tre anni primas': u, 40538 24 09 2009, lattanzi, 244377). si evidenzia caso decorso esistere rigoroso, ritiene operante anche nel presunzione "relativa" contestazione partecipazione associazione volta narcotraffico, non equiparabile mafia coercitive disposte per reato associativo ct 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, 309, condotte risalenti tempo, sussistenza cautelari deve essere desunta da specifici elementi fatto idonei dimostrarne l'attualità; ciò quanto fattispecie associativa, qualificata unicamente reati fine, può applicata regola esperienza valida le associazioni tipo mafioso, tendenziale stabilità sodalizio, difetto contrari ai:: testanti recesso individuale o io scioglimento gruppo>: Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, P.M. in proc. Schiariti, Rv. 267160). Si sottolinea, infine, la incensuratezza dell'indagato, già documentata tramite allegato alla memoria depositata il 28 novembre 2024, e si censura il mancato confronto con le ragioni svolte dalla Difesa in tema di esigenze cautelari. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il 5 febbraio 2025 è stata chiesta dalla Difesa la discussione del ricorso. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 2 marzo 2025 ha chiesto rigettarsi l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato. I motivi di ricorso possono essere presi in esame unitariamente in quanto, indipendentemente dalla loro articolazione, risultano avere a oggetto l'omessa valutazione delle doglianze di difensive e il travisamento degli elementi indiziari. Occorre, in primo luogo, rilevare che tutte le doglianze risultano reiterative di argomenti sottoposti al Tribunale del riesame e prive di effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi in censure che vanno tutte disattese- 6. In particolare il Tribunale non si è limitato a richiamare il contenuto dell'ordinanza genetica ma ha sviluppato un'autonoma motivazione in replica alle deduzioni difensive. 7. Quanto al secondo motivo ( • insussistenza del graviindizi), va osservato atto che alle pp. 22-31 dell'ordinanza non ci si limita, diversamente da quanto rappresenta il ricorrente, a basarsi su una mera 'familiarità" nell'unico dialogo intercettato: invece, nel no rso della, pur unica, unica giornata dei 14 settembre del 2022 si registrano più condotte dell . ìnnaato di mostrative della intraneità del medesimo ai consorzio criminale, ricevendo il delicato incarico, che denota fiducia da parte dell'associazione, Pi corriere di importanti carichi di droga ed interloquendo, sentendosi, 'per slrì ammissione", a casa propria, con soggetti strettamente legati dal punto di v familiare ai vertici del gruppo. Onde motiva zìone sufficiente, logica e congrua da parte del provvedimento impugnato. 8. Con riferimento al terzo motivo ( mancanza dì motivazione in 'Ti: di (.isigenze cautelari / mancata valutazione circa la significatività . trascorso dal fatto —dl a! • anni — la motivazione cric? alle pp. i 2 2 dell orcfirapza impug nata api. re rio sull'ari delle esigenze cautelari che sulla scelta della misura, anche tenuto conto che il Tribunale ha confermato la finalità di agevolazione del clan camorristico (pp. 28 e21. 9. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve rigettato e il ricorrente deve essere 5 condannato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti prescritti cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle apese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14 p marzo 2025 ctr.3 SORE PRESIDENT
lette/sentite le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente IO LU è presente l'avvocato GALLINA PAOLO del foro di NAPOLI che, non concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, dopo aver illustrato brevemente i motivi di doglianza insiste nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25931 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 14/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Tribunale per il riesame di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 28 novembre 2024 — 13 gennaio 2025 ha parzialmente confermato (escludendo solo l'aggravante della transnazionalità) il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 17 settembre 2024 ha applicato nei confronti di UI ON la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 74 (capo n. 7 dell'editto: da settembre 2021 a marzo 2023, al fine di favorire il clan Amato- Pagano e 73 (capi nn. 17 e 18, per avere cioè il 14 settembre 2022 detenuto e trasportato cocaina), del d.P.R. 9 ottobre 1990. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza UI ON, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Sintetizzati gli antefatti, con il primo motivo censura violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe meramente apparente e, dunque, mancante, con riferimento alla insussistenza della autonoma valutazione prescritta dagli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, letE. c), cod. proc. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto pronunziare l'annullamento dell'ordinanza impugnata anziché integrarne, peraltro solo apparentemente, la motivazione che risulta essere deficitaria. Avendo l'ordinanza genetica impiegato la tecnica del "copia e incolla" rispetto alla richiesta del P.M. ed avendo dedicato alla posizione associativa di ON le poche e generiche considerazioni che si leggono alla p. 187, ove, in sostanza, si assume che la prova della intraneità associativa si ricavi solo da quella della commissione dei reati-satellite, il Tribunale per il riesame ha ritenuto, con la motivazione che si rinviene alle pp.
2-5 dell'ordinanza, essere presente, sia pure In forma sintetica, la necessaria valutazione autonoma. Tale ragionamento sarebbe, però, erroneo ed illegittimo, in quanto, a monte, vi sarebbe una totale mancanza di motivazione autonoma, ergo: un vizio insanabile;
e ciò con specifico riferimento al capo n. 7) dell'editto. Peraltro, il Collegio distrettuale si sarebbe limitato ad una mera asserzione non confortata dal richiamo a precise pagine o punti in cui si rinverrebbe la motivazione autonoma. Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti, tra cui Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardl, Rv. 273451, secondo cui «È apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi a pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità» (esattamente in termini, già Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267994). 2.2. Tramite il secondo motivo lamenta ulteriore violazione degli articoli 546 e 125 cod. proc. pen. e, nel contempo, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale per il riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo num. 7) della rubrica. Si rammenta avere già UI ON, in apposita memoria difensiva depositata al Tribunale per il riesame, sottolineato che l'indagato non era stato destinatario di alcuna chiamata dl correità da parte di collaboratori di giustizia, che Io stesso non era mai stato coinvolto, nemmeno indirettamente, in intercettazioni ove altri pFetesi associati facevano chiari riferimenti all'esistenza di cassa comune o a somme di denaro corrisposte agli associati o a regali In occasioni di festività o a trasferte all'estero, comparendo negli atti di indagine soltanto nella data dei due delitti-fine, entrambi contestati come commessi il 14 settembre 2022, ma che, appunto, dalla mera commissione dei due reati- satellite il Tribunale per il riesame ha desunto la intraneità associativa. E ciò senza adottare una "motivazione rafforzata", Trascurando che il 14 settembre 2022 si era verificata una compravendita isolata, non preceduta né seguita da altri fatti. Il Collegio distrettuale, in particolare, ha ritenuto di poter desumere la affectio societatis in virtù della "familiarità" che emergerebbe daII°unico dialogo intercettato intrattenuto da UI ON il 14 settembre 2022, che lascerebbe intendere un rapporto consolidato nel tempo, nonostante la constatazione, che si legge alla p. 28 del provvedimento, che ON fosse stato monitorato in maniera marginale e per e per un tempo relativamente breve e malgrado ON sia stato visto soltanto tre volte recarsi nel deposito di Gricignano di Aversa, tenuto sotto osservazione dalla polizia giudiziaria per ben nove mesi, cioè dal 14 aprile al 23 settembre 2022. tn sostanza, il ragionamento del Tribunale per il riesame sarebbe meramente congetturale. 2.3. Con l'ultimo motivo si duole di mancanza e mera apparenza (artt. 125 e 2929, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) della motivazione in tema di esigenze caute/ari, avendo i decidenti trascurato sia che i fatti contestati sono cronologicamente ricompresi, al più (capo n. 7), tra settembre 2021 e marzo 2023, sia la rilevante distanza temporale dall'ultimo episodio, risalente al 14 settembre 2022 (capi n. 17 e 18), cioè a più di due anni prima dell'adozione della misura, emessa il 17 settembre 2024, senza che il ricorrente sia mai più stato visto in seguito. E in tema di necessità di valutazione del tempo "silente" decorso dal fatto, si richiamano più precedenti di legittimità, sia a Sezioni semplici (<in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità l'intensità dell'esigenza cautelam, comporta un rigoroso obbligo motivazione sia in relazione a detta attualità alla scelta misura.: sez. 4, n. 24478 del 12 03 2015, palermo, rv. 263722) che sezioni unite («in caute ari, riferimento ordine al "tempo trascorso dalla commissione reato" cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone giudice motivare sotto profilo valutazione pericolosità soggetto proporzione diref:ta tempo intercorrente tale sulla misura ad una maggiore dai corrisponde affievolimento delle esigenze cautelari. (fattispecie ordinanza custodia cautelare carcere emessa commessi più tre anni primas': u, 40538 24 09 2009, lattanzi, 244377). si evidenzia caso decorso esistere rigoroso, ritiene operante anche nel presunzione "relativa" contestazione partecipazione associazione volta narcotraffico, non equiparabile mafia coercitive disposte per reato associativo ct 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, 309, condotte risalenti tempo, sussistenza cautelari deve essere desunta da specifici elementi fatto idonei dimostrarne l'attualità; ciò quanto fattispecie associativa, qualificata unicamente reati fine, può applicata regola esperienza valida le associazioni tipo mafioso, tendenziale stabilità sodalizio, difetto contrari ai:: testanti recesso individuale o io scioglimento gruppo>: Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, P.M. in proc. Schiariti, Rv. 267160). Si sottolinea, infine, la incensuratezza dell'indagato, già documentata tramite allegato alla memoria depositata il 28 novembre 2024, e si censura il mancato confronto con le ragioni svolte dalla Difesa in tema di esigenze cautelari. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il 5 febbraio 2025 è stata chiesta dalla Difesa la discussione del ricorso. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 2 marzo 2025 ha chiesto rigettarsi l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato. I motivi di ricorso possono essere presi in esame unitariamente in quanto, indipendentemente dalla loro articolazione, risultano avere a oggetto l'omessa valutazione delle doglianze di difensive e il travisamento degli elementi indiziari. Occorre, in primo luogo, rilevare che tutte le doglianze risultano reiterative di argomenti sottoposti al Tribunale del riesame e prive di effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi in censure che vanno tutte disattese- 6. In particolare il Tribunale non si è limitato a richiamare il contenuto dell'ordinanza genetica ma ha sviluppato un'autonoma motivazione in replica alle deduzioni difensive. 7. Quanto al secondo motivo ( • insussistenza del graviindizi), va osservato atto che alle pp. 22-31 dell'ordinanza non ci si limita, diversamente da quanto rappresenta il ricorrente, a basarsi su una mera 'familiarità" nell'unico dialogo intercettato: invece, nel no rso della, pur unica, unica giornata dei 14 settembre del 2022 si registrano più condotte dell . ìnnaato di mostrative della intraneità del medesimo ai consorzio criminale, ricevendo il delicato incarico, che denota fiducia da parte dell'associazione, Pi corriere di importanti carichi di droga ed interloquendo, sentendosi, 'per slrì ammissione", a casa propria, con soggetti strettamente legati dal punto di v familiare ai vertici del gruppo. Onde motiva zìone sufficiente, logica e congrua da parte del provvedimento impugnato. 8. Con riferimento al terzo motivo ( mancanza dì motivazione in 'Ti: di (.isigenze cautelari / mancata valutazione circa la significatività . trascorso dal fatto —dl a! • anni — la motivazione cric? alle pp. i 2 2 dell orcfirapza impug nata api. re rio sull'ari delle esigenze cautelari che sulla scelta della misura, anche tenuto conto che il Tribunale ha confermato la finalità di agevolazione del clan camorristico (pp. 28 e21. 9. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve rigettato e il ricorrente deve essere 5 condannato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti prescritti cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle apese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14 p marzo 2025 ctr.3 SORE PRESIDENT