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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4667/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4667 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria – risarcimento danni, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Avellino ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Sergio Tecce (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, C.F._2 alla via Tagliamento n. 240;
ATTORE
E
Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione n. 248 del 13/03/2023 e giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
YD D'MO (C.F. , unitamente alla quale è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Avellino, alla contrada MOtta, presso la sede legale dell'Ente;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 30 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 4667/2022
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2022, ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Avellino l' Controparte_1
al fine di sentir condannare la convenuta “al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e non, nella misura di € 26.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori per rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
a) che, a seguito di ricovero effettuato in data 4.06.2009 presso l'Azienda ospedaliera di Avellino con la diagnosi di “coxalgia acuta da Controparte_1 co-xartrosi a destra”, l'attore è stato sottoposto, in data 23.09.2009, ad intervento chirurgico per l'impianto di una protesi all'anca, il quale non ha, tuttavia, sortito esiti favorevoli;
b) che, in data 15 febbraio 2010, si è reso necessario un nuovo intervento chirurgico per la revisione del pregresso impianto d'anca, durante il quale l'attore è stato colto da una embolia polmonare;
c) che, nonostante il duplice intervento, i reiterati controlli medici e le cure farmacologiche e fisioterapiche, l'attore è tuttora impossibilitato a flettere l'anca destra ed è affetto da una severa zoppia, con intensa e persistente dolenzia in corrispondenza dell'articolazione coxofemorale destra oltre a lamentare una ipertrofia muscolare a carico dell'arto inferiore destro nonché l'inibizione del movimento di flessione;
d) che, a causa dello stato patologico descritto, egli non può compiutamente svolgere le attività lavorative, ludiche, sportive e ricreative ed è stato giudicato soggetto parzialmente invalido con esenzione da attività che richiedono stazione eretta prolungata, frequenti flessioni della coscia sul bacino, azioni di carico e spinta, per cui necessita di periodi di riposo programmati;
e) che la descritta condizione patologica è certamente peggiorativa rispetto a quella precedente ai due interventi e, pur non essendo ascrivibile alla responsabilità dei sanitari, è conseguenza degli interventi chirurgici summenzionati;
f) che di tali effetti invalidanti il paziente non è stato adeguatamente informato;
R.G. n. 4667/2022
g) che, in particolare, la dichiarazione sul consenso informato sottopostagli in occasione del primo intervento è consistita in un modello precompilato contenente espressioni generiche e di mero stile, prive di riferimenti alle condizioni cliniche del paziente, al tipo di protesi che sarebbe stato impiantato, al grado di rischio dell'intervento, alle conseguenze in concreto sulla funzionalità articolare, alla tecniche alternative e ad ogni altro aspetto connesso all'operazione, mentre in occasione del secondo intervento, alcun consenso informato è stato prestato;
h) che, al momento di entrambe le operazioni e nelle fasi preliminari, l'attore è stato rassicurato che all'esito degli interventi avrebbe riacquistato la piena funzionalità degli arti e la totale autonomia motoria;
i) che l'attore non si sarebbe sottoposto agli interventi chirurgici se ne avesse compiutamente conosciuto gli esiti invalidanti;
j) che non hanno sortito alcun effetto le diffide e gli inviti bonari rivolti alla struttura ospedaliera e, da ultimo, la procedura di mediazione promossa e conclusasi, con verbale negativo del 10.06.2022;
k) che, dunque, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per la lesione del diritto all'autodeterminazione dell'attore, per la omessa informazione circa i trattamenti clinici ed i relativi esiti, i quali, se debitamente conosciuti, lo avrebbero indotto a non sottoporsi a tali trattamenti;
l) che l'attore ha, pertanto, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del diritto all'autodeterminazione, per le lesioni personali patite sotto il profilo del danno biologico differenziale nonché per il grave patema d'animo ed il pregiudizio alla vita di relazione ed alla quotidianità oltrechè al rimborso per le spese mediche sostenute.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 marzo 2023, l' , Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per genericità ed incertezza degli elementi minimi nella esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, con conseguente violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; sempre in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, con riguardo al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e come danno da lesione della salute e derivante dalla situazione differenziale fra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e lo stato del paziente preesistente all'intervento, per decorrenza quinquennale o decennale del termine. R.G. n. 4667/2022
La convenuta, quanto alla prescrizione, ha fatto rilevare che tali voci di danno non sono state richieste nel ricorso per accertamento tecnico preventivo
R.G.3010/2017.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, atteso che, con riguardo all'asserita lesione del consenso informato, l'orientamento giurisprudenziale sul tema è uniforme nel ritenere che il medico e la struttura sanitaria possono essere condannati a risarcire il danno connesso all'omesso o insufficiente consenso informato solo allorquando il paziente dimostri, anche mediante presunzioni, che, laddove fosse stato adeguatamente informato circa i rischi non imprevedibili derivanti dalla prestazione sanitaria, avrebbe rifiutato l'intervento e, che nel caso di specie, manca qualsiasi elemento probatorio che possa ritenere fondata la domanda.
Dunque, la struttura sanitaria convenuta ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità della domanda e la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, di rigettare la domanda attorea, così come formulata. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 03 aprile 2023, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.
e, ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione della prova orale articolata dall'attore, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 30 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta in ordine Controparte_1 alla genericità ed incertezza della causa petendi e del petitum, in quanto l'atto introduttivo, sia pure nella sua sinteticità, consente comunque di individuare le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto degli artt. 163 e
164 c.p.c..
Invero, parte attrice ha inteso agire nella presente sede onde ottenere il risarcimento del danno biologico differenziale, del danno da lesione del consenso informato, del danno morale, esistenziale e del danno patrimoniale (spese mediche sostenute) patito in conseguenza dei due interventi chirurgici di artoprotesi totale di anca destra e di riprotesi cotiloidea, rispettivamente praticati R.G. n. 4667/2022
in data 24 settembre 2009 ed il 14 febbraio 2010, presso la struttura sanitaria convenuta.
L'attore ha esposto le ragioni di fatto della domanda risarcitoria ed ha posto a fondamento della stessa il fatto storico e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione giuridica della domanda risarcitoria.
A tanto aggiungasi che la parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze, prendendo, dunque, posizione anche nel merito della vicenda sottoposta all'odierno vaglio.
5. Passando allora ad esaminare la res controversa, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento e che debba, pertanto, essere rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato, secondo l'orientamento ormai consolidato (Cass. civ., sez. III,
13 febbraio 2015, n.2854; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n.24220; Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24074; Cass. civ., sez. III, 5luglio 2017,
n.16503), la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni e, segnatamente, un danno alla salute, sussistente allorquando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste laddove,
a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Invero, il paziente vanta la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra
Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. civ., sez. I, 16ottobre 2007, n. 21748; Cass. civ., sez. III, 15settembre 2008, n. 23676).
La mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto R.G. n. 4667/2022
fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente.
Dunque, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione "Il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute e rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. n. 21748/2007) ... La diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita;
e che la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo" (cfr. Cass. 2847/2010; Cass. n.
18513/2007).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, in caso di mancata acquisizione del consenso da parte del medico, quest'ultimo può essere chiamato a risarcire il danno alla salute verificatosi in capo al paziente, ancorché la prestazione sia stata correttamente eseguita, ma grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato (cfr. Cassazione civile 09/02/2010
n. 2847; Cassazione civile sez. III 16 febbraio 2016 n. 2998; Cass. n. 28985 del
11/11/2019).
Proprio perché il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente operano su piani diversi, al fine di ottenere un risarcimento a prescindere dal comportamento diligente del medico in ordine all'esclusivo profilo della prestazione sanitaria, è necessario che siano compiutamente allegati la violazione del predetto obbligo di informazione che grava sul sanitario e i danni conseguenti.
Ciò posto, il danneggiato che agisce per il danno diretto da lesione del consenso informato subito a seguito di un intervento chirurgico nei confronti della struttura R.G. n. 4667/2022
sanitaria soggiace al termine prescrizionale decennale, dovendo la responsabilità della struttura sanitaria verso i propri pazienti esser ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale, in virtù dell'inquadramento contrattuale del suo rapporto con il soggetto responsabile (Cassazione civile sez. III, 20/04/2018, n.
9807).
Ne consegue che deve certamente trovare accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla convenuta , atteso il decorso del Controparte_1 termine decennale di prescrizione del diritto, decorrente dalla data degli interventi del 23 settembre 2009 e 15 febbraio 2010, non potendosi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla messa in mora trasmessa alla struttura sanitaria in data 25 settembre 2012 e ricevuta in data 02 ottobre 2012.
Invero, sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato
(elemento oggettivo) (cfr. Cass. Sez. 6-2, 30/06/2021, n. 18631; Cass. Sez. 6 - 1,
14/06/2018, n. 15714; Cass. Sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L,
25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez.
3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2,
04/05/2006, n. 10270).
Ne consegue che non è ravvisabile il requisito della univocità e specificità in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore ed è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per R.G. n. 4667/2022
genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (cfr. Cass. Civ., sez. 3^, 12/02/2010, sent. n.
3371; in senso conforme, Cass. Civ., sez. 6^ - 1^, 14/06/2018, ord. n. 15714).
Deve, pertanto, trattarsi di qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, che espliciti la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 12.02.2010 n. 3371).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Tribunale che alcuna efficacia interruttiva possa esser attribuita alla messa in mora del 25 settembre 2012, dal momento che essa non contiene alcun riferimento a specifiche richieste di risarcimento dei danni pretesi solo in sede di giudizio, limitandosi a richiedere genericamente “l'integrale risarcimento delle lesioni riportate a seguito dei ricoveri” e, dunque, non presentando i caratteri di univocità
e specificità richiesti per la costituzione in mora.
Neppure costituisce valido atto interruttivo della prescrizione l'avvenuto deposito innanzi al Tribunale di Avellino, in data 27 giugno 2017, del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (introduttivo del procedimento recante R.G. n. 3010/2017), non avendo parte ricorrente, in tale sede, articolato alcuna doglianza in ordine alla lesione del diritto al consenso informato fatta valere nella presente sede.
Sulla scorta delle medesime considerazioni va, del pari, rigettata la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico differenziale, che, come è noto, ricorre allorquando un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso.
Neppure tale voce di danno ha costituito oggetto di doglianza in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c., con la conseguenza che non può ritenersi compiuto alcun valido atto interruttivo a far data dal 2009 (primo intervento) e dal 2010 (secondo intervento), con decorso del termine prescrizionale decennale.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno morale, esistenziale e del danno patrimoniale (spese mediche sostenute) conseguente all'esecuzione dei due interventi chirurgici praticati sulla persona dell'attore presso la struttura sanitaria convenuta, la stessa va rigettata, avendo il Collegio peritale - nominato R.G. n. 4667/2022
nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 3010/2017) - escluso la sussistenza di responsabilità professionale in capo agli operatori nell'esecuzione nel primo intervento chirurgico di artroprotesi e nel secondo intervento di riprotesi cotiloidea e non essendovi, pertanto, spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento neppure di tali voci di danno (per le quali il termine prescrizione è stato interrotto proprio dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.).
6. In conclusione, va integralmente rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
.
[...]
7. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza dell'attore ex art. 91 c.p.c. e, si liquidano come Parte_1 in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa (cd. disputatum), valori medi e tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il presente giudizio, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, Controparte_1 così provvede:
- rigetta integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- condanna l'attore alla rifusione, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in €. Controparte_1
4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in data 22 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4667 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria – risarcimento danni, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Avellino ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Sergio Tecce (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, C.F._2 alla via Tagliamento n. 240;
ATTORE
E
Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione n. 248 del 13/03/2023 e giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
YD D'MO (C.F. , unitamente alla quale è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Avellino, alla contrada MOtta, presso la sede legale dell'Ente;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 30 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 4667/2022
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2022, ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Avellino l' Controparte_1
al fine di sentir condannare la convenuta “al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e non, nella misura di € 26.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori per rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
a) che, a seguito di ricovero effettuato in data 4.06.2009 presso l'Azienda ospedaliera di Avellino con la diagnosi di “coxalgia acuta da Controparte_1 co-xartrosi a destra”, l'attore è stato sottoposto, in data 23.09.2009, ad intervento chirurgico per l'impianto di una protesi all'anca, il quale non ha, tuttavia, sortito esiti favorevoli;
b) che, in data 15 febbraio 2010, si è reso necessario un nuovo intervento chirurgico per la revisione del pregresso impianto d'anca, durante il quale l'attore è stato colto da una embolia polmonare;
c) che, nonostante il duplice intervento, i reiterati controlli medici e le cure farmacologiche e fisioterapiche, l'attore è tuttora impossibilitato a flettere l'anca destra ed è affetto da una severa zoppia, con intensa e persistente dolenzia in corrispondenza dell'articolazione coxofemorale destra oltre a lamentare una ipertrofia muscolare a carico dell'arto inferiore destro nonché l'inibizione del movimento di flessione;
d) che, a causa dello stato patologico descritto, egli non può compiutamente svolgere le attività lavorative, ludiche, sportive e ricreative ed è stato giudicato soggetto parzialmente invalido con esenzione da attività che richiedono stazione eretta prolungata, frequenti flessioni della coscia sul bacino, azioni di carico e spinta, per cui necessita di periodi di riposo programmati;
e) che la descritta condizione patologica è certamente peggiorativa rispetto a quella precedente ai due interventi e, pur non essendo ascrivibile alla responsabilità dei sanitari, è conseguenza degli interventi chirurgici summenzionati;
f) che di tali effetti invalidanti il paziente non è stato adeguatamente informato;
R.G. n. 4667/2022
g) che, in particolare, la dichiarazione sul consenso informato sottopostagli in occasione del primo intervento è consistita in un modello precompilato contenente espressioni generiche e di mero stile, prive di riferimenti alle condizioni cliniche del paziente, al tipo di protesi che sarebbe stato impiantato, al grado di rischio dell'intervento, alle conseguenze in concreto sulla funzionalità articolare, alla tecniche alternative e ad ogni altro aspetto connesso all'operazione, mentre in occasione del secondo intervento, alcun consenso informato è stato prestato;
h) che, al momento di entrambe le operazioni e nelle fasi preliminari, l'attore è stato rassicurato che all'esito degli interventi avrebbe riacquistato la piena funzionalità degli arti e la totale autonomia motoria;
i) che l'attore non si sarebbe sottoposto agli interventi chirurgici se ne avesse compiutamente conosciuto gli esiti invalidanti;
j) che non hanno sortito alcun effetto le diffide e gli inviti bonari rivolti alla struttura ospedaliera e, da ultimo, la procedura di mediazione promossa e conclusasi, con verbale negativo del 10.06.2022;
k) che, dunque, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per la lesione del diritto all'autodeterminazione dell'attore, per la omessa informazione circa i trattamenti clinici ed i relativi esiti, i quali, se debitamente conosciuti, lo avrebbero indotto a non sottoporsi a tali trattamenti;
l) che l'attore ha, pertanto, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del diritto all'autodeterminazione, per le lesioni personali patite sotto il profilo del danno biologico differenziale nonché per il grave patema d'animo ed il pregiudizio alla vita di relazione ed alla quotidianità oltrechè al rimborso per le spese mediche sostenute.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 marzo 2023, l' , Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per genericità ed incertezza degli elementi minimi nella esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, con conseguente violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; sempre in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, con riguardo al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e come danno da lesione della salute e derivante dalla situazione differenziale fra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e lo stato del paziente preesistente all'intervento, per decorrenza quinquennale o decennale del termine. R.G. n. 4667/2022
La convenuta, quanto alla prescrizione, ha fatto rilevare che tali voci di danno non sono state richieste nel ricorso per accertamento tecnico preventivo
R.G.3010/2017.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, atteso che, con riguardo all'asserita lesione del consenso informato, l'orientamento giurisprudenziale sul tema è uniforme nel ritenere che il medico e la struttura sanitaria possono essere condannati a risarcire il danno connesso all'omesso o insufficiente consenso informato solo allorquando il paziente dimostri, anche mediante presunzioni, che, laddove fosse stato adeguatamente informato circa i rischi non imprevedibili derivanti dalla prestazione sanitaria, avrebbe rifiutato l'intervento e, che nel caso di specie, manca qualsiasi elemento probatorio che possa ritenere fondata la domanda.
Dunque, la struttura sanitaria convenuta ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità della domanda e la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, di rigettare la domanda attorea, così come formulata. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 03 aprile 2023, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.
e, ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione della prova orale articolata dall'attore, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 30 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta in ordine Controparte_1 alla genericità ed incertezza della causa petendi e del petitum, in quanto l'atto introduttivo, sia pure nella sua sinteticità, consente comunque di individuare le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto degli artt. 163 e
164 c.p.c..
Invero, parte attrice ha inteso agire nella presente sede onde ottenere il risarcimento del danno biologico differenziale, del danno da lesione del consenso informato, del danno morale, esistenziale e del danno patrimoniale (spese mediche sostenute) patito in conseguenza dei due interventi chirurgici di artoprotesi totale di anca destra e di riprotesi cotiloidea, rispettivamente praticati R.G. n. 4667/2022
in data 24 settembre 2009 ed il 14 febbraio 2010, presso la struttura sanitaria convenuta.
L'attore ha esposto le ragioni di fatto della domanda risarcitoria ed ha posto a fondamento della stessa il fatto storico e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione giuridica della domanda risarcitoria.
A tanto aggiungasi che la parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze, prendendo, dunque, posizione anche nel merito della vicenda sottoposta all'odierno vaglio.
5. Passando allora ad esaminare la res controversa, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento e che debba, pertanto, essere rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato, secondo l'orientamento ormai consolidato (Cass. civ., sez. III,
13 febbraio 2015, n.2854; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n.24220; Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24074; Cass. civ., sez. III, 5luglio 2017,
n.16503), la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni e, segnatamente, un danno alla salute, sussistente allorquando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste laddove,
a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Invero, il paziente vanta la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra
Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. civ., sez. I, 16ottobre 2007, n. 21748; Cass. civ., sez. III, 15settembre 2008, n. 23676).
La mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto R.G. n. 4667/2022
fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente.
Dunque, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione "Il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute e rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. n. 21748/2007) ... La diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita;
e che la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo" (cfr. Cass. 2847/2010; Cass. n.
18513/2007).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, in caso di mancata acquisizione del consenso da parte del medico, quest'ultimo può essere chiamato a risarcire il danno alla salute verificatosi in capo al paziente, ancorché la prestazione sia stata correttamente eseguita, ma grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato (cfr. Cassazione civile 09/02/2010
n. 2847; Cassazione civile sez. III 16 febbraio 2016 n. 2998; Cass. n. 28985 del
11/11/2019).
Proprio perché il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente operano su piani diversi, al fine di ottenere un risarcimento a prescindere dal comportamento diligente del medico in ordine all'esclusivo profilo della prestazione sanitaria, è necessario che siano compiutamente allegati la violazione del predetto obbligo di informazione che grava sul sanitario e i danni conseguenti.
Ciò posto, il danneggiato che agisce per il danno diretto da lesione del consenso informato subito a seguito di un intervento chirurgico nei confronti della struttura R.G. n. 4667/2022
sanitaria soggiace al termine prescrizionale decennale, dovendo la responsabilità della struttura sanitaria verso i propri pazienti esser ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale, in virtù dell'inquadramento contrattuale del suo rapporto con il soggetto responsabile (Cassazione civile sez. III, 20/04/2018, n.
9807).
Ne consegue che deve certamente trovare accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla convenuta , atteso il decorso del Controparte_1 termine decennale di prescrizione del diritto, decorrente dalla data degli interventi del 23 settembre 2009 e 15 febbraio 2010, non potendosi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla messa in mora trasmessa alla struttura sanitaria in data 25 settembre 2012 e ricevuta in data 02 ottobre 2012.
Invero, sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato
(elemento oggettivo) (cfr. Cass. Sez. 6-2, 30/06/2021, n. 18631; Cass. Sez. 6 - 1,
14/06/2018, n. 15714; Cass. Sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L,
25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez.
3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2,
04/05/2006, n. 10270).
Ne consegue che non è ravvisabile il requisito della univocità e specificità in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore ed è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per R.G. n. 4667/2022
genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (cfr. Cass. Civ., sez. 3^, 12/02/2010, sent. n.
3371; in senso conforme, Cass. Civ., sez. 6^ - 1^, 14/06/2018, ord. n. 15714).
Deve, pertanto, trattarsi di qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, che espliciti la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 12.02.2010 n. 3371).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Tribunale che alcuna efficacia interruttiva possa esser attribuita alla messa in mora del 25 settembre 2012, dal momento che essa non contiene alcun riferimento a specifiche richieste di risarcimento dei danni pretesi solo in sede di giudizio, limitandosi a richiedere genericamente “l'integrale risarcimento delle lesioni riportate a seguito dei ricoveri” e, dunque, non presentando i caratteri di univocità
e specificità richiesti per la costituzione in mora.
Neppure costituisce valido atto interruttivo della prescrizione l'avvenuto deposito innanzi al Tribunale di Avellino, in data 27 giugno 2017, del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (introduttivo del procedimento recante R.G. n. 3010/2017), non avendo parte ricorrente, in tale sede, articolato alcuna doglianza in ordine alla lesione del diritto al consenso informato fatta valere nella presente sede.
Sulla scorta delle medesime considerazioni va, del pari, rigettata la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico differenziale, che, come è noto, ricorre allorquando un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso.
Neppure tale voce di danno ha costituito oggetto di doglianza in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c., con la conseguenza che non può ritenersi compiuto alcun valido atto interruttivo a far data dal 2009 (primo intervento) e dal 2010 (secondo intervento), con decorso del termine prescrizionale decennale.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno morale, esistenziale e del danno patrimoniale (spese mediche sostenute) conseguente all'esecuzione dei due interventi chirurgici praticati sulla persona dell'attore presso la struttura sanitaria convenuta, la stessa va rigettata, avendo il Collegio peritale - nominato R.G. n. 4667/2022
nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 3010/2017) - escluso la sussistenza di responsabilità professionale in capo agli operatori nell'esecuzione nel primo intervento chirurgico di artroprotesi e nel secondo intervento di riprotesi cotiloidea e non essendovi, pertanto, spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento neppure di tali voci di danno (per le quali il termine prescrizione è stato interrotto proprio dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.).
6. In conclusione, va integralmente rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
.
[...]
7. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza dell'attore ex art. 91 c.p.c. e, si liquidano come Parte_1 in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa (cd. disputatum), valori medi e tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il presente giudizio, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, Controparte_1 così provvede:
- rigetta integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- condanna l'attore alla rifusione, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in €. Controparte_1
4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in data 22 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani