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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/07/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 614/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Locri, via Nino Bixio 4, presso lo studio dell'avv. Angela
Messinò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], C.F.: , con Controparte_1 C.F._2 residenza in Locri, via Cavour n° 3, nel giudizio di cui al presente atto rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Cosimo Damiano Spagnolo e
Francesco Rosario Spagnolo, con studio professionale in Locri, Viale Giacomo
Matteotti n° 96, giusta procura in atti;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.).
In breve, con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Parte_1 conveniva in giudizio il dott. per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 del danno morale nella misura di €.25.000,00 o in quella maggiore o minore accertanda.
Rappresentava che il convenuto durante le riunioni consortili del Controparte_2
tenute il 16.12.2020, il 3.12.2021 e il 4.8.2022, avesse proferito
[...] davanti ai consociati presenti, espressioni lesive della dignità e reputazione dell'attore che agiva nella sua qualità di Presidente del Consorzio. Il primo episodio si verificava il 16 dicembre 2020, durante una riunione consortile in videoconferenza, in cui rivolgeva al Presidente espressioni ritenute CP_1 Pt_1 offensive, tra cui "lei ha commesso un abuso di potere" e "lei non può fare il Presidente di questo consorzio, vive sulla luna, è in confusione". Queste affermazioni venivano verbalizzate dal segretario della riunione. Altra espressione si riferiva all'esclusione di un socio dal consorzio di cui alla riunione del 3.12.2021 laddove il definì “una CP_1 porcata” tale decisione. Tale espressione non veniva però verbalizzata.
Infine, il 4 agosto 2022, nuovamente utilizzava espressioni ritenute denigratorie CP_1 durante una riunione, in assenza di riferendosi a un regolamento predisposto dal Pt_1
CDA come "un atto di arroganza realizzato da persone scorrette e cretine”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/10/2023, Controparte_1 contestava, in primo luogo la stessa legittimazione del dott. a ricoprire la carica di Pt_1
Presidente del , chiedendone una valutazione giudiziale e nel merito CP_2 contestava la fondatezza della domanda attorea, sostenendo che le dichiarazioni dallo stesso rese rientrassero nel diritto di critica legittimamente esercitato in un contesto assembleare. Veniva sottolineato che le espressioni contestate non configurassero ingiuria o diffamazione, ma fossero parte di un legittimo dissenso critico. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e documentale, a seguito della quale, le parti venivano autorizzate a precisare le conclusioni nelle modalità di cui all'art.281 quinquies cpc.
Preliminarmente è bene chiarire che la questione posta dal convenuto di valutare la legittimità della nomina dell'attore a Presidente del Consorzio, può essere considerata nella presente fattispecie, al solo fine della valutazione dell'impatto delle presunte offese sulla reputazione e credibilità della persona offesa e non diversamente.
Altre infatti erano le modalità per ricorrere ad una nomina ritenuta contra legem. Intesa in tal senso la contestazione e la domanda, si osserva che in atti è stato prodotto il verbale di nomina a Presidente del Consorzio del dott. votato all'unanimità dei Pt_1 presenti e che tale nomina non risulta essere stata impugnata. La contestazione mossa dal convenuto sulla legittimità di tale nomina, non è però supportata dalla produzione documentale idonea a sconfessare la deduzione difensiva. Spettava al convenuto la pag. 2 di 9 produzione dello Statuto del perché il giudice valutasse incidenter tantum la CP_2 questione prospettata.
Non solo, ma la circostanza attinente alla funzione di Presidente svolta dal dott. è Pt_1 comunque un aspetto che prescinde dalla domanda posta dall'attore che ha agito non a tutela della propria funzione e carica di Presidente all'epoca dei fatti comunque in carica, ma a titolo personale perché le espressioni pronunciate dal convenuto sono state dall'attore ritenute offensive della propria persona e dignità.
Venendo al merito della fattispecie, si osserva che il convenuto sul contenuto delle espressioni indicate dall'attore e che sarebbero state pronunciate dal nelle CP_1 riunioni riportate, solo per quella del 3.12.2021 nega l'assunto, mentre per le altre ammette di averle pronunciate, ma le stesse rientrerebbero, a suo dire, entro i limiti del diritto di critica costituzionalmente garantito, senza alcun carattere di offensività.
Alla luce delle posizioni processuali assunte dalle parti e sopra delineate, in ossequio al principio del riparto dell'onere probatorio, spettava all'attore, quale danneggiato, provare le circostanze poste a base della sua domanda, mentre al convenuto spettava l'onere di dimostrare che tali fatti non si erano verificati o, nel caso di loro ammissione, dimostrare l'assenza di animus dolendi. In tal senso la deduzione istruttoria formulata dal convenuto, non è stata ritenuta ammissibile per le ragioni esposte nell'ordinanza ammissiva delle richieste istruttorie che qui si conferma.
L'espletata prova testimoniale ha confermato l'assunto attoreo. I testi escussi hanno infatti dichiarato che il nelle riunioni dell'assemblea dei soci indicate in CP_1 narrativa ebbe ad esprimersi con le parole riportate in domanda dall'attore. In particolare, le espressioni pronunciate durante le riunioni del 16.12.2020 e del
3.12.2021 furono pronunciate alla presenza dell'attore, mentre nella riunione del
4.8.2022 in sua assenza. Tale aspetto è certamente rilevante in vista della diversa natura del fatto illecito contestato, assumendo nei primi due casi, l'ipotesi dell'ingiuria e nel terzo della diffamazione.
Venendo alle ipotesi riconducibili all'ingiuria, dalla lettura dei verbali prodotti dall'attore traspare certamente una certa animosità nell'affrontare le questioni e soprattutto emerge che l'espressione pronunciata dal convenuto e riportata CP_1 virgolettata nel verbale del 16.12.2020, riguarda una problematica introdotta pag. 3 di 9 forzosamente dal nel dibattito, in quanto non rientrante nell'ordine del giorno. La CP_1 preannunciata presenza del non convocato alla riunione perché precedentemente CP_3 estromesso per morosità non contestata dallo stesso, da parte del induce l'attore, CP_1 nella sua funzione, a specificare oltremodo la causa dell'esclusione. A fronte di tale spiegazione, l'uso della espressione “abuso di potere, lei non può fare il Presidente di questo consorzio, vive sulla luna, è in confusione” pronunciata dal appare fuori CP_1 misura, in quanto non viene supportata da alcun elemento obiettivo e normativo che possa contrastare la decisione di esclusione del dalla riunione. Il fatto che poi CP_3
l'assemblea decida di farlo presenziare alla riunione è chiaramente una scelta di opportunità e di un chiaro tentativo di evitare ulteriori frizioni all'interno del consesso.
Ne è prova l'ulteriore verbalizzazione nella parte in cui il contesta la CP_1 responsabilità dei soci sul 30% per le tre annualità previste nel progetto, ma tale contestazione -viene rilevato- avviene in modi del tutto poco ortodossi e per i quali lo stesso se ne scuserà. CP_1
I testi e confermano di aver sentito le espressioni pronunciate Tes_1 Tes_2 dal in quelle occasioni, anche se in verità il loro ricordo non corrisponde sulla CP_1 datazione di tali eventi per come documentati e riportati in domanda. In particolare il teste dichiarava: “ADR Non tutte le espressioni furono verbalizzate alle due Tes_2 riunioni di cui sopra per stemperare gli animi in quanto le riunioni si svolgevano con animo abbastanza acceso e fu questo uno dei motivi per cui io stesso lasciai il consorzio.” Tale circostanza è confermata dalla dichiarazione del teste che Tes_3 sentito all'udienza del 16.4.2024, dichiarava: “ADR Sono il legale rappresentante della
Cooperativa agricola “Terre grecaniche” con sede a Palizzi e faccio parte come socio del ” di cui sono stato anche membro del DA . Controparte_2
Non ricordo se alla data del 16.12.2022 ero già membro del DA ma ricordo di aver preso parte anche a quell'assemblea come del resto a quasi tutte le altre e posso confermare la circostanza che il sig. usò le espressioni che mi Controparte_1 vengono lette e indicate nella circostanza. Aggiungo peraltro che quasi tutte le riunioni erano molto movimentate a causa del comportamento assunto dal sig. Tengo a CP_1 precisare che era proprio lui a non aver diritto di voto perché lo stesso rappresentava la sua azienda che rivendicava uve relative alla IGT Calabria che è un IGT sul quale il
pag. 4 di 9 non poteva esercitare il ruolo di controllo e tutela, mentre il CP_2 [...]
per statuto e per autorizzazione ministeriale si occupava di tutelare Controparte_2 le uve ed i vini IGT di altri tipi.”
I testi e , fatti propri dal convenuto a Testimone_4 Testimone_5 seguito di rinuncia alla loro audizione da parte dell'attore, successivamente escussi, invece non confermano completamente le circostanze poste dall'attore, il primo infatti dichiara di aver partecipato alla riunione di dicembre ma non a quella di agosto e di non aver sentito il usare le espressioni oggetto di domanda, perchè forse era CP_1 temporaneamente uscito, mentre il teste dichiara di non ricordare Testimone_5 esattamente le parole pronunciate dal ma che tra e vi era all'epoca un CP_1 Pt_1 CP_1 dibattito acceso.
Alla luce del dato probatorio acquisito per ciò che riguarda le espressioni pronunciate dal alla presenza dell'attore, le stesse paventano invero un CP_1 atteggiamento volutamente diretto a non riconoscere nell'attore alcuna autorità e soprattutto con l'intento di denigrare il suo operato davanti agli altri soci. L'espressione
“abuso di potere e lei è in confusione” è infatti pronunciata al solo fine di destabilizzare il normale svolgimento dell'assemblea, perchè non supportata da alcun ragionamento tecnico degno di nota, così da connotare di gratuità l'espressione utilizzata e diretta proprio all'odierno attore (in tal senso: “sono sempre punibili le espressioni c.d.
'gratuite', nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti" cfr. Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2017, n. 36695).
Alla riunione del 4.8.2022, in assenza dell'attore, il prendeva la parola sul primo CP_1 punto dell'o.d.g. “approvazione della proposta di regolamento interno che disciplina le procedure per le votazioni nell'assemblea dei soci e per le elezioni delle cariche sociali”
e pronunciava esattamente la seguente espressione riportata del verbale del 4.8.2022:
“un atto di arroganza realizzato da persone scorrette e cretine per cacciare dal
alcuni soci e che lo stesso va a violare e modificare lo Statuto vigente”. CP_2
L'espressione così contestualizzata con riferimento alla proposta di modifica del regolamento fatta dal DA tuttavia non può essere riconducibile alla sola persona dell'attore, ma ad una decisione collegiale. Ne è prova che il si esprime al plurale CP_1
e se certamente poco ortodosso nelle espressioni utilizzate, non può ravvisarsi pag. 5 di 9 l'intenzione diffamatoria. La decisione peraltro assunta in quella riunione dall'assemblea è stata in linea con il parere espresso dal poco rilevando che la CP_1 riunione sia stata presieduta da persona che per Statuto non poteva in quella circostanza assumere la funzione di Presidente. Nel corso della riunione infatti si sono espressi numerosi consorziati che hanno ritenuto illegittima la proposta di modifica del regolamento adottato dal DA, esponendo le loro ragioni. Orbene, per come affermato dai giudici di legittimità: “ il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato" (Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4545).
Non si ritiene che nella fattispecie si sia superato il limite della continenza del diritto di critica, in quanto il convenuto a seguito dell'uso di espressioni di per sé offensive, ne illustra le ragioni degli epiteti pronunciati. Invero la Suprema Corte anche recentemente ha ribadito il suddetto principio, chiarendo che la nozione di “critica” “…rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo. Categorie dialettiche legittimamente compatibili con l'uso di termini che, pur oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, ove risultino non meramente gratuiti e pertinenti al tema in discussione.” (cfr. Cassazione penale, sez. V,
9 arile 2024 n. 14402)
Alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati, non si ravvisa in verità la gratuità delle espressioni che, seppur astrattamente offensive, devono cogliersi all'interno di un dibattito già acceso e aspro avvenuto in quell'assemblea con successive conseguenze alla riunione successiva di ratifica. Non risulta in particolare nella espressione la volontà di semplice invettiva da parte del convenuto. A comprova dell'animosità che caratterizzò quella riunione, si evince dal verbale che il convenuto ebbe ad usare espressioni poco convenienti anche nei confronti di un altro consorziato - sig. nel momento in cui questi prese la parola. Tes_3
Invero, come chiarito dai giudici di legittimità, il diritto di critica è collegato ad una valutazione soggettiva che prescinde dalla veridicità delle affermazioni rese,
pag. 6 di 9 diversamente dal diritto di cronaca. Esso è pertanto lecito, purchè non sia volutamente diretto ad intaccare la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato che non è per nulla funzionale all'esercizio degli interessi di cui si discute. (principio di continenza).
L'espressione “cretine e scorrette” certamente censurabile non è diretta all'attore ma alla compagine del DA di cui l'attore, anche se ne faceva parte, non viene interessato in prima persona dall'espressione in quanto l'espressione offensiva, per come riferita, è diretta impersonalmente solo ai componenti che all'interno del DA lo hanno approvato. Il fatto che anche l'attore sia stato fra questi componenti, non comprova però che l'intenzione del convenuto fosse soltanto quella di screditare il dott. con Pt_1
l'uso di tali espressioni. Il verbo utilizzato poi nel pronunciare tale espressione (“atto realizzato”) non necessariamente è riferibile a chi lo ha redatto, ma trattandosi di atto di provenienza collegiale, non è imputabile soltanto alla persona del Presidente, anche se lo avesse personalmente redatto (circostanza questa non provata). Che le espressioni astrattamente offensive non fossero dirette soltanto e unicamente all'attore, è comprovato dalle non verbalizzate espressioni anch'esse altrettanto discutibili che il ha usato verso il socio per come prima accennato, quale indice di una CP_1 Tes_3 doverosa contestualizzazione delle espressioni utilizzate, per coglierne veramente l'intento denigratorio.
Passando al profilo risarcitorio si osserva che la: “valutazione del danno non patrimoniale deve considerare le conseguenze della lesione, che non è in re ipsa, ma deve essere provata anche attraverso presunzioni semplici.” (Corte d'Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 2169/2023 (ex plurimis Cass. Civ., 18/11/2014, n. 24474; Cass. Civ.,
31/07/2015, n. 16222).).
I criteri di quantificazione del danno limitato a questo punto alle sole espressioni pronunciate dal convenuto alla presenza dell'attore devono tener conto della reputazione e dell'onore che la persona offesa gode tra i consociati (così: “In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata “quam suis”, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati”. (Cass.
pag. 7 di 9 Civ., Sez. I, 21 giugno 2016,). Sotto tale aspetto, l'attore è persona rispettata e nota nell'ambito sociale, anche per la sua pregressa attività professionale di magistrato, per cui la lesività delle espressioni usate dal convenuto è oggettivamente percepibile.
Venendo al profilo della liquidazione del danno non patrimoniale, va osservato che essa presuppone una valutazione necessariamente equitativa, insita nella natura del danno e nella funzione di risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa.
E' bene chiarire che ogni orientamento giurisprudenziale sul punto è puramente indicativo e non vincolante ai fini della decisione.
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve avvenire, dunque, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare (Tribunale di Roma, n.
15524/2016; Cassazione Civile, sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cassazione Civile
n. 13153/2017; Tribunale di Milano, n. 8706/2015).
Tale criterio è stato seguito per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa dall'Osservatorio del Tribunale di
Milano che ha assunto quali parametri di riferimento proprio gli indici appena riportati,
a seguito dei quali sono state redatte delle tabelle che individuano un importo variabile da un minimo ad un massimo classificando il danno in: tenue gravità; modesta gravità; media gravità; elevata gravità; eccezionale gravità.
Nel caso di specie, pur riferendosi a detti parametri in via analogica in quanto dettati per il danno da diffamazione a mezzo stampa, tenendo conto della frequenza degli episodi, del contesto in cui queste espressioni sono state pronunciate, della posizione sociale della persona offesa e del contenuto di tali espressioni, si ritiene di dover riconoscere come giusta compensazione del danno ricevuto dall'attore, un importo a titolo di risarcimento nella misura di €.8.000,00.
Le spese del giudizio vanno liquidate in ossequio al principio di soccombenza.
pag. 8 di 9 Ai sensi del dlgs n.7/2016 con cui il reato di ingiuria è stato depenalizzato, va applicata altresì in favore della cassa delle ammende una sanzione pecuniaria, una volta ravvisata l'ipotesi dell'illecito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1 così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda di e condanna Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 8.000,00 a titolo di risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi ed €. 264,00 per spese di C.U. e diritti, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
c) applica a carico del convenuto la sanzione di €.500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 614/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Locri, via Nino Bixio 4, presso lo studio dell'avv. Angela
Messinò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], C.F.: , con Controparte_1 C.F._2 residenza in Locri, via Cavour n° 3, nel giudizio di cui al presente atto rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Cosimo Damiano Spagnolo e
Francesco Rosario Spagnolo, con studio professionale in Locri, Viale Giacomo
Matteotti n° 96, giusta procura in atti;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.).
In breve, con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Parte_1 conveniva in giudizio il dott. per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 del danno morale nella misura di €.25.000,00 o in quella maggiore o minore accertanda.
Rappresentava che il convenuto durante le riunioni consortili del Controparte_2
tenute il 16.12.2020, il 3.12.2021 e il 4.8.2022, avesse proferito
[...] davanti ai consociati presenti, espressioni lesive della dignità e reputazione dell'attore che agiva nella sua qualità di Presidente del Consorzio. Il primo episodio si verificava il 16 dicembre 2020, durante una riunione consortile in videoconferenza, in cui rivolgeva al Presidente espressioni ritenute CP_1 Pt_1 offensive, tra cui "lei ha commesso un abuso di potere" e "lei non può fare il Presidente di questo consorzio, vive sulla luna, è in confusione". Queste affermazioni venivano verbalizzate dal segretario della riunione. Altra espressione si riferiva all'esclusione di un socio dal consorzio di cui alla riunione del 3.12.2021 laddove il definì “una CP_1 porcata” tale decisione. Tale espressione non veniva però verbalizzata.
Infine, il 4 agosto 2022, nuovamente utilizzava espressioni ritenute denigratorie CP_1 durante una riunione, in assenza di riferendosi a un regolamento predisposto dal Pt_1
CDA come "un atto di arroganza realizzato da persone scorrette e cretine”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/10/2023, Controparte_1 contestava, in primo luogo la stessa legittimazione del dott. a ricoprire la carica di Pt_1
Presidente del , chiedendone una valutazione giudiziale e nel merito CP_2 contestava la fondatezza della domanda attorea, sostenendo che le dichiarazioni dallo stesso rese rientrassero nel diritto di critica legittimamente esercitato in un contesto assembleare. Veniva sottolineato che le espressioni contestate non configurassero ingiuria o diffamazione, ma fossero parte di un legittimo dissenso critico. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e documentale, a seguito della quale, le parti venivano autorizzate a precisare le conclusioni nelle modalità di cui all'art.281 quinquies cpc.
Preliminarmente è bene chiarire che la questione posta dal convenuto di valutare la legittimità della nomina dell'attore a Presidente del Consorzio, può essere considerata nella presente fattispecie, al solo fine della valutazione dell'impatto delle presunte offese sulla reputazione e credibilità della persona offesa e non diversamente.
Altre infatti erano le modalità per ricorrere ad una nomina ritenuta contra legem. Intesa in tal senso la contestazione e la domanda, si osserva che in atti è stato prodotto il verbale di nomina a Presidente del Consorzio del dott. votato all'unanimità dei Pt_1 presenti e che tale nomina non risulta essere stata impugnata. La contestazione mossa dal convenuto sulla legittimità di tale nomina, non è però supportata dalla produzione documentale idonea a sconfessare la deduzione difensiva. Spettava al convenuto la pag. 2 di 9 produzione dello Statuto del perché il giudice valutasse incidenter tantum la CP_2 questione prospettata.
Non solo, ma la circostanza attinente alla funzione di Presidente svolta dal dott. è Pt_1 comunque un aspetto che prescinde dalla domanda posta dall'attore che ha agito non a tutela della propria funzione e carica di Presidente all'epoca dei fatti comunque in carica, ma a titolo personale perché le espressioni pronunciate dal convenuto sono state dall'attore ritenute offensive della propria persona e dignità.
Venendo al merito della fattispecie, si osserva che il convenuto sul contenuto delle espressioni indicate dall'attore e che sarebbero state pronunciate dal nelle CP_1 riunioni riportate, solo per quella del 3.12.2021 nega l'assunto, mentre per le altre ammette di averle pronunciate, ma le stesse rientrerebbero, a suo dire, entro i limiti del diritto di critica costituzionalmente garantito, senza alcun carattere di offensività.
Alla luce delle posizioni processuali assunte dalle parti e sopra delineate, in ossequio al principio del riparto dell'onere probatorio, spettava all'attore, quale danneggiato, provare le circostanze poste a base della sua domanda, mentre al convenuto spettava l'onere di dimostrare che tali fatti non si erano verificati o, nel caso di loro ammissione, dimostrare l'assenza di animus dolendi. In tal senso la deduzione istruttoria formulata dal convenuto, non è stata ritenuta ammissibile per le ragioni esposte nell'ordinanza ammissiva delle richieste istruttorie che qui si conferma.
L'espletata prova testimoniale ha confermato l'assunto attoreo. I testi escussi hanno infatti dichiarato che il nelle riunioni dell'assemblea dei soci indicate in CP_1 narrativa ebbe ad esprimersi con le parole riportate in domanda dall'attore. In particolare, le espressioni pronunciate durante le riunioni del 16.12.2020 e del
3.12.2021 furono pronunciate alla presenza dell'attore, mentre nella riunione del
4.8.2022 in sua assenza. Tale aspetto è certamente rilevante in vista della diversa natura del fatto illecito contestato, assumendo nei primi due casi, l'ipotesi dell'ingiuria e nel terzo della diffamazione.
Venendo alle ipotesi riconducibili all'ingiuria, dalla lettura dei verbali prodotti dall'attore traspare certamente una certa animosità nell'affrontare le questioni e soprattutto emerge che l'espressione pronunciata dal convenuto e riportata CP_1 virgolettata nel verbale del 16.12.2020, riguarda una problematica introdotta pag. 3 di 9 forzosamente dal nel dibattito, in quanto non rientrante nell'ordine del giorno. La CP_1 preannunciata presenza del non convocato alla riunione perché precedentemente CP_3 estromesso per morosità non contestata dallo stesso, da parte del induce l'attore, CP_1 nella sua funzione, a specificare oltremodo la causa dell'esclusione. A fronte di tale spiegazione, l'uso della espressione “abuso di potere, lei non può fare il Presidente di questo consorzio, vive sulla luna, è in confusione” pronunciata dal appare fuori CP_1 misura, in quanto non viene supportata da alcun elemento obiettivo e normativo che possa contrastare la decisione di esclusione del dalla riunione. Il fatto che poi CP_3
l'assemblea decida di farlo presenziare alla riunione è chiaramente una scelta di opportunità e di un chiaro tentativo di evitare ulteriori frizioni all'interno del consesso.
Ne è prova l'ulteriore verbalizzazione nella parte in cui il contesta la CP_1 responsabilità dei soci sul 30% per le tre annualità previste nel progetto, ma tale contestazione -viene rilevato- avviene in modi del tutto poco ortodossi e per i quali lo stesso se ne scuserà. CP_1
I testi e confermano di aver sentito le espressioni pronunciate Tes_1 Tes_2 dal in quelle occasioni, anche se in verità il loro ricordo non corrisponde sulla CP_1 datazione di tali eventi per come documentati e riportati in domanda. In particolare il teste dichiarava: “ADR Non tutte le espressioni furono verbalizzate alle due Tes_2 riunioni di cui sopra per stemperare gli animi in quanto le riunioni si svolgevano con animo abbastanza acceso e fu questo uno dei motivi per cui io stesso lasciai il consorzio.” Tale circostanza è confermata dalla dichiarazione del teste che Tes_3 sentito all'udienza del 16.4.2024, dichiarava: “ADR Sono il legale rappresentante della
Cooperativa agricola “Terre grecaniche” con sede a Palizzi e faccio parte come socio del ” di cui sono stato anche membro del DA . Controparte_2
Non ricordo se alla data del 16.12.2022 ero già membro del DA ma ricordo di aver preso parte anche a quell'assemblea come del resto a quasi tutte le altre e posso confermare la circostanza che il sig. usò le espressioni che mi Controparte_1 vengono lette e indicate nella circostanza. Aggiungo peraltro che quasi tutte le riunioni erano molto movimentate a causa del comportamento assunto dal sig. Tengo a CP_1 precisare che era proprio lui a non aver diritto di voto perché lo stesso rappresentava la sua azienda che rivendicava uve relative alla IGT Calabria che è un IGT sul quale il
pag. 4 di 9 non poteva esercitare il ruolo di controllo e tutela, mentre il CP_2 [...]
per statuto e per autorizzazione ministeriale si occupava di tutelare Controparte_2 le uve ed i vini IGT di altri tipi.”
I testi e , fatti propri dal convenuto a Testimone_4 Testimone_5 seguito di rinuncia alla loro audizione da parte dell'attore, successivamente escussi, invece non confermano completamente le circostanze poste dall'attore, il primo infatti dichiara di aver partecipato alla riunione di dicembre ma non a quella di agosto e di non aver sentito il usare le espressioni oggetto di domanda, perchè forse era CP_1 temporaneamente uscito, mentre il teste dichiara di non ricordare Testimone_5 esattamente le parole pronunciate dal ma che tra e vi era all'epoca un CP_1 Pt_1 CP_1 dibattito acceso.
Alla luce del dato probatorio acquisito per ciò che riguarda le espressioni pronunciate dal alla presenza dell'attore, le stesse paventano invero un CP_1 atteggiamento volutamente diretto a non riconoscere nell'attore alcuna autorità e soprattutto con l'intento di denigrare il suo operato davanti agli altri soci. L'espressione
“abuso di potere e lei è in confusione” è infatti pronunciata al solo fine di destabilizzare il normale svolgimento dell'assemblea, perchè non supportata da alcun ragionamento tecnico degno di nota, così da connotare di gratuità l'espressione utilizzata e diretta proprio all'odierno attore (in tal senso: “sono sempre punibili le espressioni c.d.
'gratuite', nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti" cfr. Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2017, n. 36695).
Alla riunione del 4.8.2022, in assenza dell'attore, il prendeva la parola sul primo CP_1 punto dell'o.d.g. “approvazione della proposta di regolamento interno che disciplina le procedure per le votazioni nell'assemblea dei soci e per le elezioni delle cariche sociali”
e pronunciava esattamente la seguente espressione riportata del verbale del 4.8.2022:
“un atto di arroganza realizzato da persone scorrette e cretine per cacciare dal
alcuni soci e che lo stesso va a violare e modificare lo Statuto vigente”. CP_2
L'espressione così contestualizzata con riferimento alla proposta di modifica del regolamento fatta dal DA tuttavia non può essere riconducibile alla sola persona dell'attore, ma ad una decisione collegiale. Ne è prova che il si esprime al plurale CP_1
e se certamente poco ortodosso nelle espressioni utilizzate, non può ravvisarsi pag. 5 di 9 l'intenzione diffamatoria. La decisione peraltro assunta in quella riunione dall'assemblea è stata in linea con il parere espresso dal poco rilevando che la CP_1 riunione sia stata presieduta da persona che per Statuto non poteva in quella circostanza assumere la funzione di Presidente. Nel corso della riunione infatti si sono espressi numerosi consorziati che hanno ritenuto illegittima la proposta di modifica del regolamento adottato dal DA, esponendo le loro ragioni. Orbene, per come affermato dai giudici di legittimità: “ il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato" (Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4545).
Non si ritiene che nella fattispecie si sia superato il limite della continenza del diritto di critica, in quanto il convenuto a seguito dell'uso di espressioni di per sé offensive, ne illustra le ragioni degli epiteti pronunciati. Invero la Suprema Corte anche recentemente ha ribadito il suddetto principio, chiarendo che la nozione di “critica” “…rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo. Categorie dialettiche legittimamente compatibili con l'uso di termini che, pur oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, ove risultino non meramente gratuiti e pertinenti al tema in discussione.” (cfr. Cassazione penale, sez. V,
9 arile 2024 n. 14402)
Alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati, non si ravvisa in verità la gratuità delle espressioni che, seppur astrattamente offensive, devono cogliersi all'interno di un dibattito già acceso e aspro avvenuto in quell'assemblea con successive conseguenze alla riunione successiva di ratifica. Non risulta in particolare nella espressione la volontà di semplice invettiva da parte del convenuto. A comprova dell'animosità che caratterizzò quella riunione, si evince dal verbale che il convenuto ebbe ad usare espressioni poco convenienti anche nei confronti di un altro consorziato - sig. nel momento in cui questi prese la parola. Tes_3
Invero, come chiarito dai giudici di legittimità, il diritto di critica è collegato ad una valutazione soggettiva che prescinde dalla veridicità delle affermazioni rese,
pag. 6 di 9 diversamente dal diritto di cronaca. Esso è pertanto lecito, purchè non sia volutamente diretto ad intaccare la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato che non è per nulla funzionale all'esercizio degli interessi di cui si discute. (principio di continenza).
L'espressione “cretine e scorrette” certamente censurabile non è diretta all'attore ma alla compagine del DA di cui l'attore, anche se ne faceva parte, non viene interessato in prima persona dall'espressione in quanto l'espressione offensiva, per come riferita, è diretta impersonalmente solo ai componenti che all'interno del DA lo hanno approvato. Il fatto che anche l'attore sia stato fra questi componenti, non comprova però che l'intenzione del convenuto fosse soltanto quella di screditare il dott. con Pt_1
l'uso di tali espressioni. Il verbo utilizzato poi nel pronunciare tale espressione (“atto realizzato”) non necessariamente è riferibile a chi lo ha redatto, ma trattandosi di atto di provenienza collegiale, non è imputabile soltanto alla persona del Presidente, anche se lo avesse personalmente redatto (circostanza questa non provata). Che le espressioni astrattamente offensive non fossero dirette soltanto e unicamente all'attore, è comprovato dalle non verbalizzate espressioni anch'esse altrettanto discutibili che il ha usato verso il socio per come prima accennato, quale indice di una CP_1 Tes_3 doverosa contestualizzazione delle espressioni utilizzate, per coglierne veramente l'intento denigratorio.
Passando al profilo risarcitorio si osserva che la: “valutazione del danno non patrimoniale deve considerare le conseguenze della lesione, che non è in re ipsa, ma deve essere provata anche attraverso presunzioni semplici.” (Corte d'Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 2169/2023 (ex plurimis Cass. Civ., 18/11/2014, n. 24474; Cass. Civ.,
31/07/2015, n. 16222).).
I criteri di quantificazione del danno limitato a questo punto alle sole espressioni pronunciate dal convenuto alla presenza dell'attore devono tener conto della reputazione e dell'onore che la persona offesa gode tra i consociati (così: “In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata “quam suis”, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati”. (Cass.
pag. 7 di 9 Civ., Sez. I, 21 giugno 2016,). Sotto tale aspetto, l'attore è persona rispettata e nota nell'ambito sociale, anche per la sua pregressa attività professionale di magistrato, per cui la lesività delle espressioni usate dal convenuto è oggettivamente percepibile.
Venendo al profilo della liquidazione del danno non patrimoniale, va osservato che essa presuppone una valutazione necessariamente equitativa, insita nella natura del danno e nella funzione di risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa.
E' bene chiarire che ogni orientamento giurisprudenziale sul punto è puramente indicativo e non vincolante ai fini della decisione.
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve avvenire, dunque, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare (Tribunale di Roma, n.
15524/2016; Cassazione Civile, sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cassazione Civile
n. 13153/2017; Tribunale di Milano, n. 8706/2015).
Tale criterio è stato seguito per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa dall'Osservatorio del Tribunale di
Milano che ha assunto quali parametri di riferimento proprio gli indici appena riportati,
a seguito dei quali sono state redatte delle tabelle che individuano un importo variabile da un minimo ad un massimo classificando il danno in: tenue gravità; modesta gravità; media gravità; elevata gravità; eccezionale gravità.
Nel caso di specie, pur riferendosi a detti parametri in via analogica in quanto dettati per il danno da diffamazione a mezzo stampa, tenendo conto della frequenza degli episodi, del contesto in cui queste espressioni sono state pronunciate, della posizione sociale della persona offesa e del contenuto di tali espressioni, si ritiene di dover riconoscere come giusta compensazione del danno ricevuto dall'attore, un importo a titolo di risarcimento nella misura di €.8.000,00.
Le spese del giudizio vanno liquidate in ossequio al principio di soccombenza.
pag. 8 di 9 Ai sensi del dlgs n.7/2016 con cui il reato di ingiuria è stato depenalizzato, va applicata altresì in favore della cassa delle ammende una sanzione pecuniaria, una volta ravvisata l'ipotesi dell'illecito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1 così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda di e condanna Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 8.000,00 a titolo di risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi ed €. 264,00 per spese di C.U. e diritti, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
c) applica a carico del convenuto la sanzione di €.500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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