Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16643/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16643 del 2022, proposto da
Joint S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero della Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Friuli-Venezia-Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ecolab S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
degli atti dispositivi ed esecutivi payback su dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. n. 78/2015 e s.m.i.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NZ ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, nonché il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per le medesime annualità, oltre all’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 7 novembre 2019 e alla circolare ministeriale del 29 luglio 2019 n. 22413. Ha anche impugnato il provvedimento di recupero adottato dalla Regione.
Si è costituita l’Amministrazione statale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche la Regione, chiedendo il rigetto delle domande.
La parte ricorrente non ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va respinto.
Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. è sufficiente richiamare quanto espressamente statuito con riguardo al meccanismo del payback per le annualità 2015-2018 (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III quater n. 8732/2025, 8733/2025, 8735/2025, 8736/2025 e 8737/2025 dep. il 7-5-2025 e n. 11542/2025 e 11550/2025 dep. il 12-6-2025, per cui non risulta proposto appello).
In particolare, quanto alle censure di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con i principi euro-unitari, sollevate dalla parte ricorrente, la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 ha ritenuto che il meccanismo del payback sui dispositivi medici, applicabile alle annualità 2015-2018, sia una misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento legislativo tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria. La Corte ha qualificato il payback come contributo solidaristico, escludendo la violazione dell’art. 23 Cost., in quanto la disciplina contiene tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge (soggetti, oggetto, misura e procedura). Ha inoltre escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, rilevando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, mentre il comma 9-bis introdotto nel 2022 ha solo reso operative procedure già previste. Le argomentazioni della Corte valgono anche per le dedotte violazioni dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Le doglianze relative alla natura retroattiva dei provvedimenti, alla lesione dell’affidamento e alla violazione delle tempistiche sono pure infondate: il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e costituiva parametro di riferimento per gli operatori; la successiva conferma per le Regioni nel 2019 non ha introdotto elementi imprevedibili. Infine, il meccanismo del payback era chiaro nei suoi tratti essenziali sin dal 2015, sicché le imprese avrebbero dovuto considerare l’alea derivante dal possibile sforamento dei tetti di spesa.
Parimenti infondate sono le censure di incompatibilità con la normativa europea in materia di contratti pubblici e concorrenza. Il payback non incide sul contenuto dei singoli contratti né altera l’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese in proporzione al fatturato realizzato con il SSN.
Non è dimostrato che il meccanismo abbia reso le offerte non remunerative o abbia determinato una compressione tale da azzerare i margini di utile. Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, atteso che la disciplina nazionale è chiara e conforme ai principi di proporzionalità e trasparenza, anche alla luce dei precedenti già citati.
Le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, riferite all’utilizzo dei dati contabili del modello CE (voce BA0210), alla mancata distinzione tra costi di beni e servizi e al calcolo al lordo dell’IVA, non colgono nel segno.
I decreti ministeriali hanno legittimamente individuato criteri uniformi e ragionevoli per la quantificazione dello scostamento e delle quote di ripiano; l’onere di corretta contabilizzazione dei costi di servizi accessori grava sulle imprese; il riferimento al fatturato al lordo dell’IVA è coerente con il costo effettivo sostenuto dal SSN.
Quanto al provvedimento regionale che individua le aziende fornitrici e gli importi dovuti, infine, tale atto si limita a recepire dati contabili e a svolgere operazioni meramente matematiche, in attuazione di disposizioni legislative e dei decreti ministeriali di cui sopra, senza alcun margine di discrezionalità.
Si tratta di attività vincolata e tecnico-contabile, che dà luogo a un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra amministrazione regionale e impresa, involgente un diritto soggettivo. Trova applicazione il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto la sussistenza dei presupposti predeterminati dalla legge (Cass., S.U., nn. 28429/2022, 8188/2022, 10089/2020).
Pertanto, su tale domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese possono compensarsi stante il tipo e contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento dei provvedimenti applicativi adottati dalla Regione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NR TE, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
NZ ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ ME | NR TE |
IL SEGRETARIO