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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1928/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti DE LIBERATO FRANCESCA e SALERNI
ARTURO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione 17/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/10/2024 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 18/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa familiare sita a Latina (LT), Via Rieti n. 42, è assegnata alla
Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, e il Sig. se ne è già allontanato Pt_1 Parte_2 nel novembre del 2020 asportando i suoi effetti personali;
PIANO GENITORIALE PER IL
FIGLIO MINORENNE 3) il figlio minorenne è affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno di loro, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) il figlio minorenne è collocato prevalentemente presso Per_1
l'abitazione familiare, sita a Latina, Via Rieti n.42, assegnata alla madre;
5) il padre potrà vedere e stare con il figlio , compatibilmente con gli impegni e/o le esigenze del Per_1
ragazzo, due week end al mese alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a un giorno della settimana, preventivamente concordato, ogniqualvolta il Sig. Parte_2
tornerà a Latina da Catania, dove vive e lavora;
6) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico successivo) previo accordo tra le parti,
e il padre, oltre a due week end al mese alternati dal venerdì pomeriggio alla Per_1
domenica sera, potranno vedersi e stare insieme quando vorranno, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di entrambi, con possibilità per il ragazzo di raggiungere il padre presso la sua abitazione attualmente ubicata a Catania;
7) la madre, se necessario, continuerà ad occuparsi di accompagnare e riprendere il figlio, mentre generalmente il ragazzo si muoverà in autonomia per frequentare le lezioni scolastiche e le ripetizioni di inglese, svolgendosi in luoghi ubicati nelle vicinanze dell'abitazione, nonché per vedere gli amici, utilizzando saltuariamente anche il monopattino che ha a disposizione;
in alternativa, come in caso di maltempo o di altre specifiche esigenze, verrà accompagnato e ripreso dalla madre stessa;
8) in caso di impedimento/assenza della madre, le parti concordano che per accompagnare e/o riprendere alle attività sopra indicate, ovvero a quelle ulteriori a Per_1 cui parteciperà, verranno delegate le persone di fiducia che saranno individuate di volta in volta dalla Sig.ra qualora il ragazzo non possa provvedere muovendosi in Pt_1 autonomia;
9) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali (dalla fine delle lezioni fino all'Epifania) ciascun genitore trascorrerà con il figlio una settimana, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
durante le feste pasquali ciascun genitore starà con il figlio 3 giorni, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le altre festività, i ponti infra-annuali,
i compleanni e le altre ricorrenze, i tempi di permanenza con ciascun genitore saranno ripartiti previo accordo tra gli stessi e il ragazzo;
l0) previo accordo tra i genitori Per_1
potrà partecipare a vacanze studio e/o gite scolastiche, e recarsi in vacanza con gli amici e/o da solo;
CONDIZIONI ECONOMICHE PER I FIGLI 11) il Sig. a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento di verserà alla Sig.ra la somma mensile di Per_1 Pt_1 euro 1.000,00 (ovvero il diverso importo che risulterà dovuto al momento del divorzio a seguito dell'applicazione degli indici ISTAT), oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente n.6129835 presso Fineco;
a titolo di contributo al mantenimento di verserà la somma mensile di euro 1.000,00, di cui euro 650,00 Per_2
(ovvero il diverso importo che risulterà dovuto al momento del divorzio a seguito dell'applicazione degli indici ISTAT), oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese direttamente alla figlia tramite bonifico bancario da effettuarsi utilizzando il seguente codice
IBAN: [...] – Uni Credit Banca, ed euro 350,00 (ovvero il diverso importo che risulterà dovuto al momento del divorzio a seguito dell'applicazione degli indici ISTAT), oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 12 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente n.6129835 presso Fineco. La Sig.ra percepirà Pt_1 inoltre gli assegni familiari/assegno unico nella misura prevista dal datore di lavoro tenuto all'erogazione; 12) i genitori contribuiranno nella misura del 70% il Sig. e del Parte_2
30% la Sig.ra alle spese straordinarie in favore dei figli, come di seguito indicate: Pt_1
a. spese straordinarie subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori: viaggi di istruzione, corsi di lingua e/o attività artistiche, corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia;
iscrizione e contributi per cicli di scuola non dell'obbligo, iscrizione, rette e contributi di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette, contribuiti e spese di vitto e alloggiative fuori sede, ripetizioni;
spese per iscrizioni, rette, contributi, vitto e alloggio, per cicli di studi presso università/istituzioni pubbliche e private ove fuori sede, e anche all'estero, con residenza sia presso abitazioni private che alloggi di università/istituzioni, e tutti gli altri esborsi riferentesi direttamente e/o indirettamente al completamento dei cicli di studi;
b. spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici e/o universitari, e/o per altri cicli di studi;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo, assicurazione, revisioni per il mezzo di trasporto. Per quanto non previsto nei precedenti punti in relazione alla spese straordinarie, ed anche per le modalità di rimborso delle stesse al genitore che le avrà anticipate per intero, i coniugi faranno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Latina del 20/6/2019, che si allega e che forma parte integrante del presente accordo (all. n.19), ferma restando la ripartizione nella misura del 70% per il
Sig. e del 30% per la Sig.ra e fatto salvo quanto diversamente pattuito Parte_2 Pt_1 tra le parti con il presente atto. Attualmente il Sig. in quanto dirigente di azienda, Parte_2
fruisce di assistenza sanitaria da parte del che copre le spese sanitarie di tutti i Pt_3 familiari, per i figli fino all'età massima di anni 26, pertanto la regolamentazione delle spese straordinarie relative a quelle sanitarie, di cui ai punti precedenti, è da riferire agli esborsi non compresi nella copertura assicurativa del FASI, ovvero ai periodi in cui tale copertura non dovesse operare o quando cesserà di operare. Le parti convengono che i giustificativi relativi alle spese straordinarie per i figli dovranno essere riferiti agli stessi, compatibilmente con la circostanza che, come per legge, saranno intestati al soggetto pagante per motivi fiscali, e che verranno scaricate al 50% da ciascuno dei genitori ai fini degli sgravi fiscali previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia. Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
ULTERIORI CONDIZIONI
ECONOMICHE 13) considerato quanto dichiarato e concordato tra le parti nel punto m) della premessa, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo al suo Parte_2 Pt_1 mantenimento, anche in funzione compensativo-perequativa, pari ad euro 800,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente n.6129835 presso Fineco;
CONDIZIONI PATRIMONIALI E ALTRE CONDIZIONI
ECONOMICHE 14)i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, effettueranno i trasferimenti immobiliari a titolo di permuta che si indicano di seguito, e con la sottoscrizione del presente ricorso concordemente dichiarano che tali trasferimenti avverranno senza dazioni di denaro, ma senza spirito di liberalità, in totale esenzione da ogni tributo, imposta o tassa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n.74/1987 (nella lettura costituzionalmente orientata offertane dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999), nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento interpretativo, compresa la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21.06.2012 n. 27, e concordemente dichiarano e si danno atto reciprocamente che le seguenti operazioni patrimoniali sono condizioni funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e che hanno consentito di addivenire agli accordi raggiunti tra loro, anche al fine di utilizzare i benefici fiscali, trattandosi di trasferimenti finalizzati a dirimere il conflitto familiare in ordine agli assetti economico patrimoniali: 15) la Sig.ra si impegna e obbliga a trasferire a titolo di Pt_1 permuta, con successivo idoneo atto funzionalmente collegato al presente accordo, al Sig.
che accetta, la quota parte del 50% della piena proprietà della casa familiare, Parte_2 attualmente di proprietà esclusiva della stessa sita in Latina, Via Rieti n. 42, e Pt_1
precisamente dell'appartamento per abitazione, posto ai piani secondo e terzo, tra loro collegati sia tramite scala interna che tramite scala esterna, e distinto con l'interno n.6 (sei), composto al piano secondo da soggiorno, cucina, due camere, due bagni, disimpegno e terrazzo a livello, e al piano terzo da terrazzo in parte coperto e in parte scoperto, con ivi insistenti due locali tecnici, confinante, nel suo insieme, con porzione immobiliare distinta con il sub. 7, vano scala distinto con il sub. 19 su due lati, salvo altri, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Latina come segue: foglio 282, particella 369 sub. 6, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 5 (cinque), Superficie Catastale Totale
131 (centotrentuno) mq., Totale escluse aree scoperte 111 (centoundici) mq., rendita euro
477,72, Via Rieti n.42, piano 2 – 3, interno 6, scala U;
box auto, posto al piano interrato
(catastalmente piano primo sottostrada), della consistenza catastale di mq. 22 (ventidue), confinante con boxes auto distinti con i subb. 12 e 10, area di accesso comune, salvo altri, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Latina come segue: foglio 282, particella 369 sub. 11, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 22 (ventidue), Superficie
Catastale Totale mq. 22 (ventidue), rendita euro 79,53, Via Rieti n.42, piano S1; posto auto coperto, sito al piano interrato (catastalmente piano primo sottostrada), della consistenza catastale di mq. 12 (dodici), confinante con posto auto distinto con il sub. 17, area di accesso comune distinta con il sub. 20, muro perimetrale, salvo altri, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Latina come segue: foglio 282, particella 369 sub. 18, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 12 (dodici), Superficie Catastale Totale mq. 12
(dodici), rendita euro 43,38, Via Rieti n.42, piano S1. Il fabbricato di cui fa parte il predetto compendio immobiliare insiste su area già distinta al Catasto Terreni del Comune di Latina al foglio 282, particella 369, ente urbano di mq. 890. La Sig.ra dichiara che la Pt_1
predetta quota del 50% del compendio immobiliare indicato, verrà trasferita al Sig. nell'intera consistenza con ogni annesso e connesso, adiacenze e pertinenze, usi, Parte_2
diritti, servitù attive e passive, con i proporzionali diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento di condominio e dall'atto di provenienza dell'8/6/2016 e altri titoli regolarmente trascritti;
16)il Sig. si impegna e obbliga a trasferire a titolo di permuta, con Parte_2 successivo idoneo atto funzionalmente collegato al presente accordo, alla Sig.ra Pt_1 che accetta, la quota parte del 50% della piena proprietà del compendio immobiliare, attualmente di proprietà esclusiva dello stesso sito a Cisterna di Latina (LT), Parte_2 località Castelverde, Via Mantova n.5, (dove vi è la sede operativa della Società Agorà Salus
S.r.l.), e precisamente del fabbricato ad uso abitativo sviluppantesi su tre livelli, collegati tra loro tramite due scale interne, di cui una di collegamento tra il piano seminterrato (o primo sottostrada) ed il piano rialzato (o terreno) ed il piano primo, sito in Comune di Cisterna di
Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova civico n.5 (già Via Napoli s.n.c.), composto di 17 vani catastali, con aree annesse, di pertinenza esclusiva, sulle quali insistono due corpi di fabbrica autonomi, che si sviluppano sul piano terreno, di cui uno ad uso garage ed uno ad uso deposito, il tutto confinante, nel suo insieme, con la Via Mantova, con la Via Udine, con le particelle 170, 152, 167, 321, 178 e 179 del medesimo foglio catastale, salvo altri;
il predetto compendio immobiliare è distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Latina come segue: - con intestazione aggiornata, foglio 24, particelle: 168 sub. 4 (originato dalla soppressione del subalterno 1), zona censuaria 2, categoria A/7, classe 3, consistenza vani
17, superficie catastale totale 383 mq., superficie catastale totale escluse aree scoperte 372 mq., rendita euro 1.492,56, Via Mantova n.5, piano S1-T-1; 168 sub. 2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 39, superficie catastale totale 46 mq., rendita euro
40,28, Via Napoli (ora Via Mantova n.5), piano T;
- con intestazione non aggiornata, foglio
24, particella 364, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 20, superficie catastale totale 28 mq., rendita euro 18,59, Via Napoli snc (ora Via Mantova n.5), piano T;
e nel Catasto dei Terreni del Comune di Latina – Sezione Borgo Montello - alla Partita 1, foglio 24, particelle: 168, ente urbano, Ha 00.17.72, senza redditi, area di enti urbani e promiscui (comprende il n.174 dello stesso foglio); 364 (originata dalla soppressione della particella 169), ente urbano, Ha 00.06.62, senza redditi, area di enti urbani promiscui. Il Sig. dichiara che la predetta quota del 50% del compendio immobiliare indicato, verrà Parte_2 trasferita alla Sig.ra nell'intera consistenza con ogni annesso e connesso, adiacenze Pt_1
e pertinenze, usi, diritti, servitù attive e passive, con i proporzionali diritti e gli obblighi derivanti e dall'atto di provenienza dell'8/6/2016 e altri titoli regolarmente trascritti;
17)le parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano che per la permuta dei due beni immobiliari sopra indicati non si dovrà procedere ad alcun conguaglio. I predetti trasferimenti a titolo di permuta dell'appartamento sito in Latina, Via Rieti n. 42, e del compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova n.5, come sopra meglio individuati, avverranno con separati atti pubblici notarili da stipulare entrambi entro e non oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento di omologazione della separazione consensuale, dinanzi al Notaio che i ricorrenti concordemente indicano nella persona dell'Avv. Marcello Claudio Lupetti, salvo diverso accordo tra le parti sull'individuazione del Notaio. Le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o ogni altro onere necessari per i trasferimenti a titolo di permuta delle sopra indicate unità immobiliari, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detti trasferimenti, graveranno sulle parti nella misura del
50% ciascuno;
18) le parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano che, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, la rata mensile di euro 1.104,75 per il pagamento del mutuo cointestato acceso per l'acquisto del sopra indicato immobile sito in Latina, Via Rieti n.42, graverà nella misura del 50% su ciascuna delle parti stesse, che si impegnano e obbligano a continuare a corrispondere ognuna la propria quota del 50% del predetto mutuo fino alla sua estinzione, tramite bonifici che effettueranno direttamente sul conto corrente n. 359750 presso di cui i coniugi sono Pt_4 contitolari e che manterranno a tale fine;
19) a seguito del trasferimento a titolo di permuta di cui al punto 15), le parti si impegnano e si obbligano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, a non vendere a terzi, neanche pro quota, la casa familiare sita in Latina, Via Rieti n. 42, prima che il figlio Persona_3
abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, salvo diverso accordo tra le parti stesse. I ricorrenti concordano che il predetto immobile non verrà venduto a terzi ad un prezzo inferiore ad euro 500.000,00, salvo diverso accordo tra gli stessi. A decorrere dalla data di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado da parte del figlio , il suddetto immobile potrà essere messo in vendita, fermo restando quanto Per_1 stabilito nel presente punto e in quelli precedenti. Nel caso in cui il predetto immobile venga venduto a terzi, le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o ogni altro onere necessari per il trasferimento, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento, graveranno sulle parti nella misura del
50% ciascuno, salvo diversi accordi tra parte venditrice e parte acquirente;
20) a seguito del trasferimento a titolo di permuta di cui al punto 15), i sottoscritti convengono e dichiarano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, che nel caso in cui il predetto immobile sito in Latina, Via Rieti n.42, venga venduto a terzi il ricavato verrà ripartito in due quote, e precisamente la somma ottenuta sarà attribuita per il 50% alla
Sig.ra e per il 50% al Sig. previa decurtazione dell'ammontare Pt_1 Parte_2 dell'eventuale mutuo residuo, e/o di tutte le eventuali spese e/o oneri affrontati per il suddetto trasferimento;
21) i sottoscritti convengono e dichiarano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale che, fermo restando quanto stabilito nel precedente punto 19), la Sig.ra ha diritto di prelazione sull'acquisto della casa Pt_1 familiare sita in Latina, Via Rieti n. 42 (sopra meglio individuata), ed espressamente il Sig. riconosce in favore della moglie il diritto di prelazione sull'acquisto della quota Parte_2 del 50% di cui diventerà proprietario a seguito del trasferimento a titolo di permuta di cui al punto 15), anche qualora l'immobile sia offerto in vendita a terzi ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Detto diritto di prelazione è convenuto tra le parti in favore della Sig.ra senza oneri per la stessa. Nel caso in cui la Sig.ra eserciti il predetto diritto Pt_1 Pt_1
di prelazione, la stessa corrisponderà al Sig. una somma pari al 50% del prezzo Parte_2 della casa familiare, decurtato dell'ammontare dell'eventuale mutuo residuo e/o di tutte le eventuali spese e/o di ogni altro onere necessari per il trasferimento, nonché delle spese e/o degli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento. Le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o oneri necessari per il trasferimento alla Sig.ra della quota-parte di proprietà del Sig. (50%) del predetto Pt_1 Parte_2 immobile di Latina, Via Rieti n.42, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento, graveranno sulle parti nella misura del 50% ciascuno;
22) posto che la predetta casa familiare di Latina, Via Rieti
n.42, resta assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto come previsto nel precedente punto 2), quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, le parti dichiarano e convengono che nessun corrispettivo sarà dovuto dalla ricorrente al Sig. ad alcun titolo per l'utilizzo di detto immobile dopo il Parte_2 trasferimento a suo favore da parte della Sig.ra della proprietà del 50% Pt_1
dell'immobile stesso di cui al punto 15), e che alle medesime condizioni la ricorrente potrà continuare ad abitarvi anche dopo che i figli abbiano raggiunto l'indipendenza economica e/o si siano allontanati dalla casa familiare, ferme restando le condizioni di cui ai precedenti punti 15), 18), 19), 20) e 21); 23) in relazione al sopra indicato compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova n.5, dove si trova la sede operativa della Società Agorà Salus S.r.l. in cui la Sig.ra lavora, i ricorrenti si Pt_1 impegnano e obbligano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, a non venderlo a terzi, neanche pro quota, sino al momento della cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente, ciò comunque da valere non oltre il compimento del
67° anno della stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in cui il predetto compendio immobiliare venga venduto a terzi, le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o ogni altro onere necessari per il trasferimento, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento, graveranno sulle parti nella misura del 50% ciascuno, salvo diversi accordi tra parte venditrice e parte acquirente;
24) i sottoscritti convengono e dichiarano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, e fermo restando quanto stabilito nel punto 23), che nel caso in cui il predetto compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località
Castelverde, Via Mantova n.5, venga venduto a terzi il ricavato verrà ripartito in due quote,
e precisamente la somma ottenuta sarà attribuita per il 50% alla Sig.ra e per il 50% Pt_1 al Sig. previa decurtazione di tutte le eventuali spese e/o oneri affrontati per il Parte_2
suddetto trasferimento;
25) i sottoscritti convengono e dichiarano che, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, fermo restando quanto stabilito nel precedente punto 23), entrambe le parti hanno diritto di prelazione sull'acquisto del compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova
n.5 (sopra meglio individuato), ed espressamente riconoscono l'una in favore dell'altra il diritto di prelazione per l'acquisto della quota di proprietà del 50% dell'altro a seguito della permuta di cui al punto 16), anche qualora detto compendio sia offerto in vendita a terzi ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Detto diritto di prelazione è convenuto tra le parti senza oneri per le stesse. Nel caso in cui una delle parti eserciti il predetto diritto di prelazione, corrisponderà all'altra una somma pari al 50% del prezzo del predetto compendio immobiliare, decurtata di tutte le eventuali spese e/o di ogni altro onere necessari per il trasferimento, nonché delle spese e/o degli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento. Le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o oneri necessari per il trasferimento in favore di uno dei ricorrenti della quota-parte di proprietà dell'altra (50%) del predetto immobile di Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova n.5, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento, graveranno sulle parti nella misura del 50% ciascuna;
26) fermo restando quanto previsto nel precedente punto 16),
i ricorrenti, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, convengono che non sarà dovuta nessuna somma ad alcun titolo per l'utilizzo del compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova n.5, quale sede operativa della società Agorà Salus S.r.l.. Rimane fermo quanto pattuito tra le parti nei precedenti punti 23), 24) e 25); 27) il Sig. in proprio e/o nella sua attuale Parte_2
qualità di socio unico e Amministratore unico e Legale rappresentante della società Agorà
Salus S.r.l, e la Sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano e si Pt_1
obbligano con separato accordo a disporre degli assetti proprietari, della gestione e dell'amministrazione della società Agorà Salus S.r.l, nonché di ogni altro aspetto riguardante tale società, fermo restando quanto viene di seguito concordato tra le parti nel presente punto. Il Sig. in proprio e/o nella sua qualità di socio unico e Amministratore Parte_2 unico e Legale rappresentante della Società Agorà Salus S.r.l, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna e obbliga a cedere a titolo gratuito la società stessa alla Sig.ra che si riserva di accettare il trasferimento, entro e non oltre il termine di 3 mesi dal Pt_1
deposito del ricorso stesso, salvo diverso termine concordemente pattuito tra le parti. Nel caso in cui la Sig.ra accetti il predetto trasferimento a titolo gratuito, il Sig. Pt_1
in proprio e/o nella sua qualità di socio unico e Amministratore unico e Legale Parte_2 rappresentante della Società Agorà Salus S.r.l, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna e obbliga a non revocare, dopo l'intervenuta cessione, la garanzia prestata personalmente per il fido attualmente in essere di euro 80.000,00 presso DI (sul conto corrente n.400359797, con rinnovo annuale) in favore della medesima società, e ad essa intestato, per un massimo di anni 3 decorrenti dalla predetta cessione, salvo proroga da condividere tra le parti. Nel caso in cui la Sig.ra accetti il predetto trasferimento a Pt_1
titolo gratuito, il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna e Parte_2 obbliga a corrispondere il 50% dei contributi previdenziali che dovranno essere versati dalla ricorrente per la gestione separata a seguito della cessione alla stessa della società, per un massimo di anni 3 decorrenti da tale cessione, salvo proroga da condividere tra le parti.
Dopo la cessione a titolo gratuito della Società Agorà Salus S.r.l alla Sig.ra le parti, Pt_1
quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, convengono che non sarà dovuto nessun corrispettivo ad alcun titolo dalla ricorrente al Sig. per l'utilizzo della quota parte del 50% che rimarrà di proprietà dello stesso del Parte_2 compendio immobiliare di Via Mantova n.5, dove si trova la sede operativa della società medesima. Il Sig. in proprio e/o nella sua attuale qualità di socio unico e Parte_2
Amministratore unico e Legale rappresentante di Agorà Salus S.r.l, e la Sig.ra Pt_1 convengono che, dopo la cessione di tale società alla ricorrente a titolo gratuito, non sarà dovuta dalla società stessa nessuna somma ad alcun titolo in favore del ricorrente per l'utilizzo della quota parte del 50% che rimarrà di proprietà del medesimo del compendio immobiliare di Via Mantova n.5, dove si trova la sede operativa della società. Qualora non si addivenisse al trasferimento a titolo gratuito della Società Agorà Salus S.r.l in favore della ricorrente, il Sig. nelle qualità sopra indicate, e la Sig.ra con la Parte_2 Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso convengono che le somme ricavate dall'eventuale vendita a terzi della società, o di quote di essa, ovvero dall'eventuale liquidazione della stessa in caso di suo scioglimento, saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna. Nello stesso caso in cui non si addivenisse al trasferimento a titolo gratuito della Società Agorà Salus S.r.l in favore della ricorrente, il Sig. nelle qualità sopra indicate, con la sottoscrizione Parte_2 del presente ricorso si obbliga a corrispondere alla Sig.ra il 50% delle somme Pt_1
ricavate dall'eventuale vendita a terzi della società stessa, o di quote di essa, ovvero il 50% del ricavato dell'eventuale liquidazione della stessa in caso di suo scioglimento. Le parti convengono e dichiarano che tutto quanto concordato nel presente articolo costituisce condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, fermo restando quanto già previsto nei precedenti punti, ed in particolare l'obbligo per il Sig. di corrispondere alla Sig.ra il contributo al suo mantenimento, anche in Parte_2 Pt_1 funzione compensativo-perequativa, oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come stabilito nel precedente punto 13), anche dopo il trasferimento in favore della ricorrente della Società Agorà Salus S.r.l alle condizioni previste nel presente articolo, ovvero anche nel caso in cui non si addivenisse a tale trasferimento, ovvero ancora in tutte le altre ipotesi diverse riguardanti le sorti della Società stessa tra cui quelle sopra indicate;
28) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
e/o di altro documento valido per l'espatrio”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 20/09/2008 nel Comune di
CETONA (SI), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/10/2024, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CETONA (SI), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto di matrimonio numero 3, Parte II, Serie
C, dell'anno 2008); compensa le spese di causa.
Latina, 19/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti DE LIBERATO FRANCESCA e SALERNI
ARTURO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione 17/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/10/2024 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 18/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa familiare sita a Latina (LT), Via Rieti n. 42, è assegnata alla
Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, e il Sig. se ne è già allontanato Pt_1 Parte_2 nel novembre del 2020 asportando i suoi effetti personali;
PIANO GENITORIALE PER IL
FIGLIO MINORENNE 3) il figlio minorenne è affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno di loro, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) il figlio minorenne è collocato prevalentemente presso Per_1
l'abitazione familiare, sita a Latina, Via Rieti n.42, assegnata alla madre;
5) il padre potrà vedere e stare con il figlio , compatibilmente con gli impegni e/o le esigenze del Per_1
ragazzo, due week end al mese alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a un giorno della settimana, preventivamente concordato, ogniqualvolta il Sig. Parte_2
tornerà a Latina da Catania, dove vive e lavora;
6) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico successivo) previo accordo tra le parti,
e il padre, oltre a due week end al mese alternati dal venerdì pomeriggio alla Per_1
domenica sera, potranno vedersi e stare insieme quando vorranno, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di entrambi, con possibilità per il ragazzo di raggiungere il padre presso la sua abitazione attualmente ubicata a Catania;
7) la madre, se necessario, continuerà ad occuparsi di accompagnare e riprendere il figlio, mentre generalmente il ragazzo si muoverà in autonomia per frequentare le lezioni scolastiche e le ripetizioni di inglese, svolgendosi in luoghi ubicati nelle vicinanze dell'abitazione, nonché per vedere gli amici, utilizzando saltuariamente anche il monopattino che ha a disposizione;
in alternativa, come in caso di maltempo o di altre specifiche esigenze, verrà accompagnato e ripreso dalla madre stessa;
8) in caso di impedimento/assenza della madre, le parti concordano che per accompagnare e/o riprendere alle attività sopra indicate, ovvero a quelle ulteriori a Per_1 cui parteciperà, verranno delegate le persone di fiducia che saranno individuate di volta in volta dalla Sig.ra qualora il ragazzo non possa provvedere muovendosi in Pt_1 autonomia;
9) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze invernali (dalla fine delle lezioni fino all'Epifania) ciascun genitore trascorrerà con il figlio una settimana, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
durante le feste pasquali ciascun genitore starà con il figlio 3 giorni, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le altre festività, i ponti infra-annuali,
i compleanni e le altre ricorrenze, i tempi di permanenza con ciascun genitore saranno ripartiti previo accordo tra gli stessi e il ragazzo;
l0) previo accordo tra i genitori Per_1
potrà partecipare a vacanze studio e/o gite scolastiche, e recarsi in vacanza con gli amici e/o da solo;
CONDIZIONI ECONOMICHE PER I FIGLI 11) il Sig. a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento di verserà alla Sig.ra la somma mensile di Per_1 Pt_1 euro 1.000,00 (ovvero il diverso importo che risulterà dovuto al momento del divorzio a seguito dell'applicazione degli indici ISTAT), oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente n.6129835 presso Fineco;
a titolo di contributo al mantenimento di verserà la somma mensile di euro 1.000,00, di cui euro 650,00 Per_2
(ovvero il diverso importo che risulterà dovuto al momento del divorzio a seguito dell'applicazione degli indici ISTAT), oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese direttamente alla figlia tramite bonifico bancario da effettuarsi utilizzando il seguente codice
IBAN: [...] – Uni Credit Banca, ed euro 350,00 (ovvero il diverso importo che risulterà dovuto al momento del divorzio a seguito dell'applicazione degli indici ISTAT), oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 12 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente n.6129835 presso Fineco. La Sig.ra percepirà Pt_1 inoltre gli assegni familiari/assegno unico nella misura prevista dal datore di lavoro tenuto all'erogazione; 12) i genitori contribuiranno nella misura del 70% il Sig. e del Parte_2
30% la Sig.ra alle spese straordinarie in favore dei figli, come di seguito indicate: Pt_1
a. spese straordinarie subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori: viaggi di istruzione, corsi di lingua e/o attività artistiche, corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia;
iscrizione e contributi per cicli di scuola non dell'obbligo, iscrizione, rette e contributi di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette, contribuiti e spese di vitto e alloggiative fuori sede, ripetizioni;
spese per iscrizioni, rette, contributi, vitto e alloggio, per cicli di studi presso università/istituzioni pubbliche e private ove fuori sede, e anche all'estero, con residenza sia presso abitazioni private che alloggi di università/istituzioni, e tutti gli altri esborsi riferentesi direttamente e/o indirettamente al completamento dei cicli di studi;
b. spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici e/o universitari, e/o per altri cicli di studi;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo, assicurazione, revisioni per il mezzo di trasporto. Per quanto non previsto nei precedenti punti in relazione alla spese straordinarie, ed anche per le modalità di rimborso delle stesse al genitore che le avrà anticipate per intero, i coniugi faranno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Latina del 20/6/2019, che si allega e che forma parte integrante del presente accordo (all. n.19), ferma restando la ripartizione nella misura del 70% per il
Sig. e del 30% per la Sig.ra e fatto salvo quanto diversamente pattuito Parte_2 Pt_1 tra le parti con il presente atto. Attualmente il Sig. in quanto dirigente di azienda, Parte_2
fruisce di assistenza sanitaria da parte del che copre le spese sanitarie di tutti i Pt_3 familiari, per i figli fino all'età massima di anni 26, pertanto la regolamentazione delle spese straordinarie relative a quelle sanitarie, di cui ai punti precedenti, è da riferire agli esborsi non compresi nella copertura assicurativa del FASI, ovvero ai periodi in cui tale copertura non dovesse operare o quando cesserà di operare. Le parti convengono che i giustificativi relativi alle spese straordinarie per i figli dovranno essere riferiti agli stessi, compatibilmente con la circostanza che, come per legge, saranno intestati al soggetto pagante per motivi fiscali, e che verranno scaricate al 50% da ciascuno dei genitori ai fini degli sgravi fiscali previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia. Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
ULTERIORI CONDIZIONI
ECONOMICHE 13) considerato quanto dichiarato e concordato tra le parti nel punto m) della premessa, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo al suo Parte_2 Pt_1 mantenimento, anche in funzione compensativo-perequativa, pari ad euro 800,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente n.6129835 presso Fineco;
CONDIZIONI PATRIMONIALI E ALTRE CONDIZIONI
ECONOMICHE 14)i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, effettueranno i trasferimenti immobiliari a titolo di permuta che si indicano di seguito, e con la sottoscrizione del presente ricorso concordemente dichiarano che tali trasferimenti avverranno senza dazioni di denaro, ma senza spirito di liberalità, in totale esenzione da ogni tributo, imposta o tassa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n.74/1987 (nella lettura costituzionalmente orientata offertane dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999), nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento interpretativo, compresa la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21.06.2012 n. 27, e concordemente dichiarano e si danno atto reciprocamente che le seguenti operazioni patrimoniali sono condizioni funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e che hanno consentito di addivenire agli accordi raggiunti tra loro, anche al fine di utilizzare i benefici fiscali, trattandosi di trasferimenti finalizzati a dirimere il conflitto familiare in ordine agli assetti economico patrimoniali: 15) la Sig.ra si impegna e obbliga a trasferire a titolo di Pt_1 permuta, con successivo idoneo atto funzionalmente collegato al presente accordo, al Sig.
che accetta, la quota parte del 50% della piena proprietà della casa familiare, Parte_2 attualmente di proprietà esclusiva della stessa sita in Latina, Via Rieti n. 42, e Pt_1
precisamente dell'appartamento per abitazione, posto ai piani secondo e terzo, tra loro collegati sia tramite scala interna che tramite scala esterna, e distinto con l'interno n.6 (sei), composto al piano secondo da soggiorno, cucina, due camere, due bagni, disimpegno e terrazzo a livello, e al piano terzo da terrazzo in parte coperto e in parte scoperto, con ivi insistenti due locali tecnici, confinante, nel suo insieme, con porzione immobiliare distinta con il sub. 7, vano scala distinto con il sub. 19 su due lati, salvo altri, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Latina come segue: foglio 282, particella 369 sub. 6, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 5 (cinque), Superficie Catastale Totale
131 (centotrentuno) mq., Totale escluse aree scoperte 111 (centoundici) mq., rendita euro
477,72, Via Rieti n.42, piano 2 – 3, interno 6, scala U;
box auto, posto al piano interrato
(catastalmente piano primo sottostrada), della consistenza catastale di mq. 22 (ventidue), confinante con boxes auto distinti con i subb. 12 e 10, area di accesso comune, salvo altri, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Latina come segue: foglio 282, particella 369 sub. 11, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 22 (ventidue), Superficie
Catastale Totale mq. 22 (ventidue), rendita euro 79,53, Via Rieti n.42, piano S1; posto auto coperto, sito al piano interrato (catastalmente piano primo sottostrada), della consistenza catastale di mq. 12 (dodici), confinante con posto auto distinto con il sub. 17, area di accesso comune distinta con il sub. 20, muro perimetrale, salvo altri, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Latina come segue: foglio 282, particella 369 sub. 18, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 12 (dodici), Superficie Catastale Totale mq. 12
(dodici), rendita euro 43,38, Via Rieti n.42, piano S1. Il fabbricato di cui fa parte il predetto compendio immobiliare insiste su area già distinta al Catasto Terreni del Comune di Latina al foglio 282, particella 369, ente urbano di mq. 890. La Sig.ra dichiara che la Pt_1
predetta quota del 50% del compendio immobiliare indicato, verrà trasferita al Sig. nell'intera consistenza con ogni annesso e connesso, adiacenze e pertinenze, usi, Parte_2
diritti, servitù attive e passive, con i proporzionali diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento di condominio e dall'atto di provenienza dell'8/6/2016 e altri titoli regolarmente trascritti;
16)il Sig. si impegna e obbliga a trasferire a titolo di permuta, con Parte_2 successivo idoneo atto funzionalmente collegato al presente accordo, alla Sig.ra Pt_1 che accetta, la quota parte del 50% della piena proprietà del compendio immobiliare, attualmente di proprietà esclusiva dello stesso sito a Cisterna di Latina (LT), Parte_2 località Castelverde, Via Mantova n.5, (dove vi è la sede operativa della Società Agorà Salus
S.r.l.), e precisamente del fabbricato ad uso abitativo sviluppantesi su tre livelli, collegati tra loro tramite due scale interne, di cui una di collegamento tra il piano seminterrato (o primo sottostrada) ed il piano rialzato (o terreno) ed il piano primo, sito in Comune di Cisterna di
Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova civico n.5 (già Via Napoli s.n.c.), composto di 17 vani catastali, con aree annesse, di pertinenza esclusiva, sulle quali insistono due corpi di fabbrica autonomi, che si sviluppano sul piano terreno, di cui uno ad uso garage ed uno ad uso deposito, il tutto confinante, nel suo insieme, con la Via Mantova, con la Via Udine, con le particelle 170, 152, 167, 321, 178 e 179 del medesimo foglio catastale, salvo altri;
il predetto compendio immobiliare è distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Latina come segue: - con intestazione aggiornata, foglio 24, particelle: 168 sub. 4 (originato dalla soppressione del subalterno 1), zona censuaria 2, categoria A/7, classe 3, consistenza vani
17, superficie catastale totale 383 mq., superficie catastale totale escluse aree scoperte 372 mq., rendita euro 1.492,56, Via Mantova n.5, piano S1-T-1; 168 sub. 2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 39, superficie catastale totale 46 mq., rendita euro
40,28, Via Napoli (ora Via Mantova n.5), piano T;
- con intestazione non aggiornata, foglio
24, particella 364, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 20, superficie catastale totale 28 mq., rendita euro 18,59, Via Napoli snc (ora Via Mantova n.5), piano T;
e nel Catasto dei Terreni del Comune di Latina – Sezione Borgo Montello - alla Partita 1, foglio 24, particelle: 168, ente urbano, Ha 00.17.72, senza redditi, area di enti urbani e promiscui (comprende il n.174 dello stesso foglio); 364 (originata dalla soppressione della particella 169), ente urbano, Ha 00.06.62, senza redditi, area di enti urbani promiscui. Il Sig. dichiara che la predetta quota del 50% del compendio immobiliare indicato, verrà Parte_2 trasferita alla Sig.ra nell'intera consistenza con ogni annesso e connesso, adiacenze Pt_1
e pertinenze, usi, diritti, servitù attive e passive, con i proporzionali diritti e gli obblighi derivanti e dall'atto di provenienza dell'8/6/2016 e altri titoli regolarmente trascritti;
17)le parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano che per la permuta dei due beni immobiliari sopra indicati non si dovrà procedere ad alcun conguaglio. I predetti trasferimenti a titolo di permuta dell'appartamento sito in Latina, Via Rieti n. 42, e del compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova n.5, come sopra meglio individuati, avverranno con separati atti pubblici notarili da stipulare entrambi entro e non oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento di omologazione della separazione consensuale, dinanzi al Notaio che i ricorrenti concordemente indicano nella persona dell'Avv. Marcello Claudio Lupetti, salvo diverso accordo tra le parti sull'individuazione del Notaio. Le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o ogni altro onere necessari per i trasferimenti a titolo di permuta delle sopra indicate unità immobiliari, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detti trasferimenti, graveranno sulle parti nella misura del
50% ciascuno;
18) le parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano che, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, la rata mensile di euro 1.104,75 per il pagamento del mutuo cointestato acceso per l'acquisto del sopra indicato immobile sito in Latina, Via Rieti n.42, graverà nella misura del 50% su ciascuna delle parti stesse, che si impegnano e obbligano a continuare a corrispondere ognuna la propria quota del 50% del predetto mutuo fino alla sua estinzione, tramite bonifici che effettueranno direttamente sul conto corrente n. 359750 presso di cui i coniugi sono Pt_4 contitolari e che manterranno a tale fine;
19) a seguito del trasferimento a titolo di permuta di cui al punto 15), le parti si impegnano e si obbligano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, a non vendere a terzi, neanche pro quota, la casa familiare sita in Latina, Via Rieti n. 42, prima che il figlio Persona_3
abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, salvo diverso accordo tra le parti stesse. I ricorrenti concordano che il predetto immobile non verrà venduto a terzi ad un prezzo inferiore ad euro 500.000,00, salvo diverso accordo tra gli stessi. A decorrere dalla data di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado da parte del figlio , il suddetto immobile potrà essere messo in vendita, fermo restando quanto Per_1 stabilito nel presente punto e in quelli precedenti. Nel caso in cui il predetto immobile venga venduto a terzi, le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o ogni altro onere necessari per il trasferimento, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento, graveranno sulle parti nella misura del
50% ciascuno, salvo diversi accordi tra parte venditrice e parte acquirente;
20) a seguito del trasferimento a titolo di permuta di cui al punto 15), i sottoscritti convengono e dichiarano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, che nel caso in cui il predetto immobile sito in Latina, Via Rieti n.42, venga venduto a terzi il ricavato verrà ripartito in due quote, e precisamente la somma ottenuta sarà attribuita per il 50% alla
Sig.ra e per il 50% al Sig. previa decurtazione dell'ammontare Pt_1 Parte_2 dell'eventuale mutuo residuo, e/o di tutte le eventuali spese e/o oneri affrontati per il suddetto trasferimento;
21) i sottoscritti convengono e dichiarano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale che, fermo restando quanto stabilito nel precedente punto 19), la Sig.ra ha diritto di prelazione sull'acquisto della casa Pt_1 familiare sita in Latina, Via Rieti n. 42 (sopra meglio individuata), ed espressamente il Sig. riconosce in favore della moglie il diritto di prelazione sull'acquisto della quota Parte_2 del 50% di cui diventerà proprietario a seguito del trasferimento a titolo di permuta di cui al punto 15), anche qualora l'immobile sia offerto in vendita a terzi ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Detto diritto di prelazione è convenuto tra le parti in favore della Sig.ra senza oneri per la stessa. Nel caso in cui la Sig.ra eserciti il predetto diritto Pt_1 Pt_1
di prelazione, la stessa corrisponderà al Sig. una somma pari al 50% del prezzo Parte_2 della casa familiare, decurtato dell'ammontare dell'eventuale mutuo residuo e/o di tutte le eventuali spese e/o di ogni altro onere necessari per il trasferimento, nonché delle spese e/o degli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento. Le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o oneri necessari per il trasferimento alla Sig.ra della quota-parte di proprietà del Sig. (50%) del predetto Pt_1 Parte_2 immobile di Latina, Via Rieti n.42, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento, graveranno sulle parti nella misura del 50% ciascuno;
22) posto che la predetta casa familiare di Latina, Via Rieti
n.42, resta assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto come previsto nel precedente punto 2), quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, le parti dichiarano e convengono che nessun corrispettivo sarà dovuto dalla ricorrente al Sig. ad alcun titolo per l'utilizzo di detto immobile dopo il Parte_2 trasferimento a suo favore da parte della Sig.ra della proprietà del 50% Pt_1
dell'immobile stesso di cui al punto 15), e che alle medesime condizioni la ricorrente potrà continuare ad abitarvi anche dopo che i figli abbiano raggiunto l'indipendenza economica e/o si siano allontanati dalla casa familiare, ferme restando le condizioni di cui ai precedenti punti 15), 18), 19), 20) e 21); 23) in relazione al sopra indicato compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova n.5, dove si trova la sede operativa della Società Agorà Salus S.r.l. in cui la Sig.ra lavora, i ricorrenti si Pt_1 impegnano e obbligano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, a non venderlo a terzi, neanche pro quota, sino al momento della cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente, ciò comunque da valere non oltre il compimento del
67° anno della stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in cui il predetto compendio immobiliare venga venduto a terzi, le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o ogni altro onere necessari per il trasferimento, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento, graveranno sulle parti nella misura del 50% ciascuno, salvo diversi accordi tra parte venditrice e parte acquirente;
24) i sottoscritti convengono e dichiarano, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, e fermo restando quanto stabilito nel punto 23), che nel caso in cui il predetto compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località
Castelverde, Via Mantova n.5, venga venduto a terzi il ricavato verrà ripartito in due quote,
e precisamente la somma ottenuta sarà attribuita per il 50% alla Sig.ra e per il 50% Pt_1 al Sig. previa decurtazione di tutte le eventuali spese e/o oneri affrontati per il Parte_2
suddetto trasferimento;
25) i sottoscritti convengono e dichiarano che, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, fermo restando quanto stabilito nel precedente punto 23), entrambe le parti hanno diritto di prelazione sull'acquisto del compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova
n.5 (sopra meglio individuato), ed espressamente riconoscono l'una in favore dell'altra il diritto di prelazione per l'acquisto della quota di proprietà del 50% dell'altro a seguito della permuta di cui al punto 16), anche qualora detto compendio sia offerto in vendita a terzi ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Detto diritto di prelazione è convenuto tra le parti senza oneri per le stesse. Nel caso in cui una delle parti eserciti il predetto diritto di prelazione, corrisponderà all'altra una somma pari al 50% del prezzo del predetto compendio immobiliare, decurtata di tutte le eventuali spese e/o di ogni altro onere necessari per il trasferimento, nonché delle spese e/o degli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento. Le spese notarili, tutte le ulteriori spese e/o oneri necessari per il trasferimento in favore di uno dei ricorrenti della quota-parte di proprietà dell'altra (50%) del predetto immobile di Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova n.5, nonché le spese e/o gli oneri concernenti l'eventuale regolarizzazione urbanistico-catastale relativi a detto trasferimento, graveranno sulle parti nella misura del 50% ciascuna;
26) fermo restando quanto previsto nel precedente punto 16),
i ricorrenti, quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, convengono che non sarà dovuta nessuna somma ad alcun titolo per l'utilizzo del compendio immobiliare sito a Cisterna di Latina (LT), località Castelverde, Via Mantova n.5, quale sede operativa della società Agorà Salus S.r.l.. Rimane fermo quanto pattuito tra le parti nei precedenti punti 23), 24) e 25); 27) il Sig. in proprio e/o nella sua attuale Parte_2
qualità di socio unico e Amministratore unico e Legale rappresentante della società Agorà
Salus S.r.l, e la Sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano e si Pt_1
obbligano con separato accordo a disporre degli assetti proprietari, della gestione e dell'amministrazione della società Agorà Salus S.r.l, nonché di ogni altro aspetto riguardante tale società, fermo restando quanto viene di seguito concordato tra le parti nel presente punto. Il Sig. in proprio e/o nella sua qualità di socio unico e Amministratore Parte_2 unico e Legale rappresentante della Società Agorà Salus S.r.l, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna e obbliga a cedere a titolo gratuito la società stessa alla Sig.ra che si riserva di accettare il trasferimento, entro e non oltre il termine di 3 mesi dal Pt_1
deposito del ricorso stesso, salvo diverso termine concordemente pattuito tra le parti. Nel caso in cui la Sig.ra accetti il predetto trasferimento a titolo gratuito, il Sig. Pt_1
in proprio e/o nella sua qualità di socio unico e Amministratore unico e Legale Parte_2 rappresentante della Società Agorà Salus S.r.l, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna e obbliga a non revocare, dopo l'intervenuta cessione, la garanzia prestata personalmente per il fido attualmente in essere di euro 80.000,00 presso DI (sul conto corrente n.400359797, con rinnovo annuale) in favore della medesima società, e ad essa intestato, per un massimo di anni 3 decorrenti dalla predetta cessione, salvo proroga da condividere tra le parti. Nel caso in cui la Sig.ra accetti il predetto trasferimento a Pt_1
titolo gratuito, il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna e Parte_2 obbliga a corrispondere il 50% dei contributi previdenziali che dovranno essere versati dalla ricorrente per la gestione separata a seguito della cessione alla stessa della società, per un massimo di anni 3 decorrenti da tale cessione, salvo proroga da condividere tra le parti.
Dopo la cessione a titolo gratuito della Società Agorà Salus S.r.l alla Sig.ra le parti, Pt_1
quale condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, convengono che non sarà dovuto nessun corrispettivo ad alcun titolo dalla ricorrente al Sig. per l'utilizzo della quota parte del 50% che rimarrà di proprietà dello stesso del Parte_2 compendio immobiliare di Via Mantova n.5, dove si trova la sede operativa della società medesima. Il Sig. in proprio e/o nella sua attuale qualità di socio unico e Parte_2
Amministratore unico e Legale rappresentante di Agorà Salus S.r.l, e la Sig.ra Pt_1 convengono che, dopo la cessione di tale società alla ricorrente a titolo gratuito, non sarà dovuta dalla società stessa nessuna somma ad alcun titolo in favore del ricorrente per l'utilizzo della quota parte del 50% che rimarrà di proprietà del medesimo del compendio immobiliare di Via Mantova n.5, dove si trova la sede operativa della società. Qualora non si addivenisse al trasferimento a titolo gratuito della Società Agorà Salus S.r.l in favore della ricorrente, il Sig. nelle qualità sopra indicate, e la Sig.ra con la Parte_2 Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso convengono che le somme ricavate dall'eventuale vendita a terzi della società, o di quote di essa, ovvero dall'eventuale liquidazione della stessa in caso di suo scioglimento, saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna. Nello stesso caso in cui non si addivenisse al trasferimento a titolo gratuito della Società Agorà Salus S.r.l in favore della ricorrente, il Sig. nelle qualità sopra indicate, con la sottoscrizione Parte_2 del presente ricorso si obbliga a corrispondere alla Sig.ra il 50% delle somme Pt_1
ricavate dall'eventuale vendita a terzi della società stessa, o di quote di essa, ovvero il 50% del ricavato dell'eventuale liquidazione della stessa in caso di suo scioglimento. Le parti convengono e dichiarano che tutto quanto concordato nel presente articolo costituisce condizione funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, fermo restando quanto già previsto nei precedenti punti, ed in particolare l'obbligo per il Sig. di corrispondere alla Sig.ra il contributo al suo mantenimento, anche in Parte_2 Pt_1 funzione compensativo-perequativa, oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come stabilito nel precedente punto 13), anche dopo il trasferimento in favore della ricorrente della Società Agorà Salus S.r.l alle condizioni previste nel presente articolo, ovvero anche nel caso in cui non si addivenisse a tale trasferimento, ovvero ancora in tutte le altre ipotesi diverse riguardanti le sorti della Società stessa tra cui quelle sopra indicate;
28) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
e/o di altro documento valido per l'espatrio”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 20/09/2008 nel Comune di
CETONA (SI), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/10/2024, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CETONA (SI), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto di matrimonio numero 3, Parte II, Serie
C, dell'anno 2008); compensa le spese di causa.
Latina, 19/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino