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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA
composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente. dott.ssa Simona Di LO giudice rel. dott.ssa Angela Di Dio giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 47/2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...], difeso dall'avv.to Cristiano Nicola Parte_1
Rocco, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Isernia alla Via Umbria Centro
Commercio & Affari A/3;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], difesa dall'avv.to Maria Di Controparte_1
Lauro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Venafro alla Via delle Milizie n.
5;
pagina 1 di 5 RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note trasmesse per l'udienza del 11.9.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 13.4.2021 ha chiesto la pronuncia della separazione dal Parte_1 coniuge, , con cui aveva contratto matrimonio concordatario in Sassinoro (Bn) Controparte_1 il 21.7.1993, e dal quale sono nati i figli LO, in data 18.12.1998, in data 19.01.2004. Per_1
Il ricorrente ha rappresentato di vivere nella casa ubicata in Via AN IG n. 13, immobile acquistato nelle more del matrimonio, sul quale lo stesso ha il diritto di usufrutto, mentre la sig.ra ne detiene la nuda proprietà, con i suoi due figli, precisando che il CP_1 figlio LO è iscritto presso l'Università “Bocconi” di Milano ove gran parte dell'anno dimora per motivi di studio con costi di vitto e alloggio che superano i € 1000,00; che la sig.ra CP_1
è proprietaria di un ulteriore appartamento ubicato in Isernia alla Via Pansini 132 e che nei primi giorni di dicembre 2020 ha definitivamente lasciato la casa ubicata in Isernia alla Via
AN IG n. 13.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale adito di pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito alla sig.ra ; di disporre l'assegnazione al sig. della casa Controparte_1 Pt_1 ove risiede con i figli, ubicata in Isernia alla via AN IG 13; di disporre l'affidamento condiviso del figlio allora minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso il padre nonché di disporre a carico della sig.ra un mantenimento di € Controparte_1
200,00 per il figlio e di € 500,00 per il figlio LO, oltre il 50% delle spese sanitarie, Per_1 per il materiale didattico e comunque delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Si è costituita parte resistente aderendo alla sola domanda di separazione, con addebito al marito, e chiedendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con Per_1 collocamento principale presso la madre;
l'assegnazione dell'ex casa coniugale in Isernia alla via AN IG n. 13 in suo favore o, in via subordinata, di essere autorizzata al ritiro degli effetti personali e di sua esclusiva proprietà; di disporre in suo favore un assegno mensile di €
600,00 a carico del marito, oltre rivalutazione automatica ISTAT di anno in anno e di essere dispensata dal mantenimento dei figli stante le sue condizioni economiche.
All'udienza del 2.12.2021, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo e sentito il figlio che confermava la volontà di vivere con il padre, il Per_1
Presidente ha confermato i provvedimenti provvisori dell' 8.7.2021, ossia l'assegnazione della casa coniugale alla via AN IG n. 13 in Isernia al sig. , collocatario del figlio Pt_1 allora minore e ha stabilito a carico della il versamento in favore del Per_1 Controparte_1 figlio LO di un assegno mensile pari a € 200,00 e un assegno pari ad € 100,00 mensili in favore del figlio rimettendo le parti davanti al giudice istruttore. Per_1
Il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2023, ha revocato l'assegno di mantenimento di euro 200,00 posto a carico di in favore del Controparte_1 figlio maggiore , in quanto divenuto amministratore delegato di due società, la BB Persona_2
RA SU srls e la CA BC International AD srl. (cfr., visure camerali in atti) e,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.5.2024, ha revocato l'assegno di mantenimento di euro 100,00 posto a carico di in favore del figlio maggiore Controparte_1
poiché divenuto titolare della impresa individuale “MAF Service di Barile Persona_3
Marco”, iscritta nel registro delle imprese in data 11.05.2023 (cfr., visure camerale in atti).
Con sentenza n. 432/2024 il Tribunale di Isernia si è, inoltre, pronunciato sullo status.
All'udienza del 11.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
Essendo già stata pronunciata in corso di causa sentenza parziale relativa allo status, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle sole condizioni regolatrici del mutato assetto coniugale.
Va dato atto che, all'udienza del 22.10.2024, le parti, su invito del Giudice, hanno dichiarato di rinunciare alle reciproche domande di addebito.
pagina 3 di 5 La sopraggiunta maggiore età ed indipendenza economica di entrambi i figli (o, quantomeno, la manifestata competenza e capacità imprenditoriale degli stessi, a prescindere dalla valutazione dei ricavi delle società di cui i figli sono amministratori) fa sì che si concluda per la conferma della revoca dell'obbligo di mantenimento a favore dei figli originariamente posto a carico della sig.ra . Controparte_1
La raggiunta indipendenza economica dei figli determina, peraltro, il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale.
Va, infine, evidenziato che parte resistente ha chiesto il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento di almeno euro 600,00, oltre rivalutazione automatica ISTAT di anno in anno, con il suo congruo aumento nel caso di mancata assegnazione alla stessa dell'ex casa coniugale, dovendo reperire altra idonea abitazione.
Al riguardo, va evidenziato che il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale;
è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo. (cfr. Cass. ordinanza n. 234/2025).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che la resistente ha certamente manifestato una capacità lavorativa, in quanto geometra libera professionista al pari del marito e che, dalle indagini espletate dalla Guardia di finanza, negli anni 2020 – 2022, è risultata essere titolare di un reddito annuo simile a quello del ricorrente.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che parte ricorrente ha omesso il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi così da non dar modo al Tribunale di valutare l'effettiva e attuale consistenza patrimoniale dello stesso, anche alla luce del boom edilizio esploso negli anni successivi alla pandemia da COVID e che egli occupa, comunque, la casa coniugale pur in assenza dei presupposti per l'assegnazione, mentre la resistente deve attivarsi per la ricerca di un'idonea soluzione abitativa.
Ciò incide, certamente sotto il profilo della disparità reddituale tra le parti e comporta che alla debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 soggetto alla Pt_2 rivalutazione annuale ISTAT. pagina 4 di 5 Quanto alle domande di ammonimento e di risarcimento del danno a carico del ricorrente ex art. 709 ter c.p.c., spiccate dalla resistente della memoria integrativa, deve ritenersi che le stesse siano generiche e sfornite di adeguato sostegno probatorio.
Le spese di lite possono dirsi compensate tra le parti, stante l'accoglimento solo parziale delle domande svolte da ciascuna delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide:
- conferma la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli originariamente posto a carico di;
Controparte_1
- non luogo a provvedere sulla casa coniugale;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della moglie Parte_1 CP_1
un assegno di mantenimento mensile di € 400,00 soggetto a rivalutazione annuale
[...]
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 7 di ogni mese;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio della sezione civile, il 23.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di LO Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA
composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente. dott.ssa Simona Di LO giudice rel. dott.ssa Angela Di Dio giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 47/2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...], difeso dall'avv.to Cristiano Nicola Parte_1
Rocco, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Isernia alla Via Umbria Centro
Commercio & Affari A/3;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], difesa dall'avv.to Maria Di Controparte_1
Lauro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Venafro alla Via delle Milizie n.
5;
pagina 1 di 5 RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note trasmesse per l'udienza del 11.9.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 13.4.2021 ha chiesto la pronuncia della separazione dal Parte_1 coniuge, , con cui aveva contratto matrimonio concordatario in Sassinoro (Bn) Controparte_1 il 21.7.1993, e dal quale sono nati i figli LO, in data 18.12.1998, in data 19.01.2004. Per_1
Il ricorrente ha rappresentato di vivere nella casa ubicata in Via AN IG n. 13, immobile acquistato nelle more del matrimonio, sul quale lo stesso ha il diritto di usufrutto, mentre la sig.ra ne detiene la nuda proprietà, con i suoi due figli, precisando che il CP_1 figlio LO è iscritto presso l'Università “Bocconi” di Milano ove gran parte dell'anno dimora per motivi di studio con costi di vitto e alloggio che superano i € 1000,00; che la sig.ra CP_1
è proprietaria di un ulteriore appartamento ubicato in Isernia alla Via Pansini 132 e che nei primi giorni di dicembre 2020 ha definitivamente lasciato la casa ubicata in Isernia alla Via
AN IG n. 13.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale adito di pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito alla sig.ra ; di disporre l'assegnazione al sig. della casa Controparte_1 Pt_1 ove risiede con i figli, ubicata in Isernia alla via AN IG 13; di disporre l'affidamento condiviso del figlio allora minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso il padre nonché di disporre a carico della sig.ra un mantenimento di € Controparte_1
200,00 per il figlio e di € 500,00 per il figlio LO, oltre il 50% delle spese sanitarie, Per_1 per il materiale didattico e comunque delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Si è costituita parte resistente aderendo alla sola domanda di separazione, con addebito al marito, e chiedendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con Per_1 collocamento principale presso la madre;
l'assegnazione dell'ex casa coniugale in Isernia alla via AN IG n. 13 in suo favore o, in via subordinata, di essere autorizzata al ritiro degli effetti personali e di sua esclusiva proprietà; di disporre in suo favore un assegno mensile di €
600,00 a carico del marito, oltre rivalutazione automatica ISTAT di anno in anno e di essere dispensata dal mantenimento dei figli stante le sue condizioni economiche.
All'udienza del 2.12.2021, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo e sentito il figlio che confermava la volontà di vivere con il padre, il Per_1
Presidente ha confermato i provvedimenti provvisori dell' 8.7.2021, ossia l'assegnazione della casa coniugale alla via AN IG n. 13 in Isernia al sig. , collocatario del figlio Pt_1 allora minore e ha stabilito a carico della il versamento in favore del Per_1 Controparte_1 figlio LO di un assegno mensile pari a € 200,00 e un assegno pari ad € 100,00 mensili in favore del figlio rimettendo le parti davanti al giudice istruttore. Per_1
Il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2023, ha revocato l'assegno di mantenimento di euro 200,00 posto a carico di in favore del Controparte_1 figlio maggiore , in quanto divenuto amministratore delegato di due società, la BB Persona_2
RA SU srls e la CA BC International AD srl. (cfr., visure camerali in atti) e,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.5.2024, ha revocato l'assegno di mantenimento di euro 100,00 posto a carico di in favore del figlio maggiore Controparte_1
poiché divenuto titolare della impresa individuale “MAF Service di Barile Persona_3
Marco”, iscritta nel registro delle imprese in data 11.05.2023 (cfr., visure camerale in atti).
Con sentenza n. 432/2024 il Tribunale di Isernia si è, inoltre, pronunciato sullo status.
All'udienza del 11.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
Essendo già stata pronunciata in corso di causa sentenza parziale relativa allo status, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle sole condizioni regolatrici del mutato assetto coniugale.
Va dato atto che, all'udienza del 22.10.2024, le parti, su invito del Giudice, hanno dichiarato di rinunciare alle reciproche domande di addebito.
pagina 3 di 5 La sopraggiunta maggiore età ed indipendenza economica di entrambi i figli (o, quantomeno, la manifestata competenza e capacità imprenditoriale degli stessi, a prescindere dalla valutazione dei ricavi delle società di cui i figli sono amministratori) fa sì che si concluda per la conferma della revoca dell'obbligo di mantenimento a favore dei figli originariamente posto a carico della sig.ra . Controparte_1
La raggiunta indipendenza economica dei figli determina, peraltro, il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale.
Va, infine, evidenziato che parte resistente ha chiesto il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento di almeno euro 600,00, oltre rivalutazione automatica ISTAT di anno in anno, con il suo congruo aumento nel caso di mancata assegnazione alla stessa dell'ex casa coniugale, dovendo reperire altra idonea abitazione.
Al riguardo, va evidenziato che il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale;
è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo. (cfr. Cass. ordinanza n. 234/2025).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che la resistente ha certamente manifestato una capacità lavorativa, in quanto geometra libera professionista al pari del marito e che, dalle indagini espletate dalla Guardia di finanza, negli anni 2020 – 2022, è risultata essere titolare di un reddito annuo simile a quello del ricorrente.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che parte ricorrente ha omesso il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi così da non dar modo al Tribunale di valutare l'effettiva e attuale consistenza patrimoniale dello stesso, anche alla luce del boom edilizio esploso negli anni successivi alla pandemia da COVID e che egli occupa, comunque, la casa coniugale pur in assenza dei presupposti per l'assegnazione, mentre la resistente deve attivarsi per la ricerca di un'idonea soluzione abitativa.
Ciò incide, certamente sotto il profilo della disparità reddituale tra le parti e comporta che alla debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 soggetto alla Pt_2 rivalutazione annuale ISTAT. pagina 4 di 5 Quanto alle domande di ammonimento e di risarcimento del danno a carico del ricorrente ex art. 709 ter c.p.c., spiccate dalla resistente della memoria integrativa, deve ritenersi che le stesse siano generiche e sfornite di adeguato sostegno probatorio.
Le spese di lite possono dirsi compensate tra le parti, stante l'accoglimento solo parziale delle domande svolte da ciascuna delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide:
- conferma la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli originariamente posto a carico di;
Controparte_1
- non luogo a provvedere sulla casa coniugale;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della moglie Parte_1 CP_1
un assegno di mantenimento mensile di € 400,00 soggetto a rivalutazione annuale
[...]
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 7 di ogni mese;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio della sezione civile, il 23.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di LO Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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