(Facolta' di emanare bandi).
Il comandante supremo ha facolta' di emanare bandi.
La facolta' di emanare bandi puo' essere delegata dal comandante supremo ai comandanti di grandi unita' terrestri, navali, aeronautiche o di piazze forti.
La facolta' di emanare bandi spetta di diritto ai comandanti indicati nel comma precedente, i quali non abbiano la possibilita' di comunicare con il comandante supremo. In questo caso, se piu' forze armate cooperano alle operazioni, la facolta' di emanare bandi spetta all'autorita', che ha l'alta direzione delle operazioni stesse.
I bandi, emanati a norma dei commi precedenti, hanno valore di legge nella zona delle operazioni e nei limiti del comando dell'ufficiale che li ha emanati.
Restano fermi i maggiori poteri attribuiti al comandante supremo, relativamente alla emanazione dei bandi, dalla legge penale militare di guerra.