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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RA Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1738/2024 promossa da: iva ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dall'Avv. Vincenzo Ascrizzi, in via Fratelli Bandiera n.1
DI (RC) che la rappresenta e difende.
- opponente- nei confronti di
(P. Iva ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_2
studio degli avvocati Roberto Colombo e Lucia Emanuela Nulli, in Erba (CO), Via Turati n. 2/D che la rappresentano e difendono.
- opposta-
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare
e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 410/2024 del
26.03.2024 emesso dal Tribunale di Como per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria integrale di spese e competenze, diritti ed onorari di giudizio, ivi compreso l'importo forfetario di
pagina 1 di 7 legge, iva e c.p.a da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che lei ha prestato la propria opera di tecnico per la società per il cantiere Condominio Parte_1
dei Fiori B in Erba anno 2023?
2) Vero che la società non ha prodotto le certificazioni richieste? CP_1
Co 3) Vero che con la società non è stato effettuato nessun sopralluogo di fine lavori? 4) Vero che la società ancora non ha potuto chiudere con i pagamenti in quanto la società Parte_1
appaltatrice deve ricevere le certificazioni degli impianti? Si indicano quali testi geom. Tes_1
nonché l'amministratore della società Imprese Riunite AL IT.”
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza e pretesa, così giudicare:
Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 410/2024 D.I. al quale è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. con provvedimento giudiziale di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2024 da Codesto Ill.mo Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Toppan, per tutte le circostanze dedotte nei precedenti scritti difensivi, a verbale d'udienza del 13.11.2024 e perché l'opposizione, strumentale e meramente defatigatoria, è totalmente infondata, e comunque non
è fondata su prova scritta, come motivato nello stesso provvedimento giudiziale di concessione della provvisoria esecuzione;
in ogni caso, respingere le domande ex adverso avanzate nei confronti dell'odierna opposta, perché infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni ed argomentazioni sviluppate nei precedenti scritti difensivi ed a verbale d'udienza del 13.11.2024 e per l'effetto condannare l'attrice opponente, ora in liquidazione volontaria a decorrere dal 01.04.2025, al pagamento di tutti gli importi dovuti a per le ragioni di cui alle Controparte_1
premesse del decreto ingiuntivo opposto rubricato al n. 410/2024 D.I., oltre interessi di mora e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, detraendo in ogni caso la somma di € 4.000,00.= pagina 2 di 7 (quattromila/00) nel frattempo versata dall'opponente a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo. In punto spese: condannare l'opponente a rifondere all'opposta spese e compensi d'avvocato, oltre 15 % spese generali, ed Controparte_1
accessori di legge, della fase monitoria e del giudizio di opposizione. In via istruttoria: fermo restando che il presente giudizio deve considerarsi meramente documentale, solo nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere necessario l'esperimento di ulteriore istruttoria, senza inversione alcuna del relativo onere,
l'opposta chiede ammettersi prova per interpello del Liquidatore Unico e/o del L.R. p.t. dell'attrice opponente e per testi sui capitoli di prova preceduti da “vero che”, dedotti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. e da intendersi qui integralmente trscritti, con i testi ivi indicati. Ci si oppone, per le ragioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. nell'interesse dell'opposta, alla richiesta avversaria di ammissione alla prova per testi sulle circostanze e con i testi indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse deduzioni istruttorie si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati dall'opposta.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 410/2024, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Como il 26.03.2024 a favore di per l'importo Controparte_1
complessivo di € 27000,00, oltre agli interessi e spese legali, in relazione alla fattura n. 23350 del
21.11.2023, emessa nell'ambito di un contratto di sub-appalto intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione deduceva che: Parte_1
- aveva affidato in subappalto alla convenuta Parte_1 Controparte_1
l'incarico di installazione di una centrale termica presso il Condominio dei Fiori B in Erba,
[...]
nell'ambito di lavori di ristrutturazione con bonus 110%;
pagina 3 di 7 - l'attrice aveva già pagato alla convenuta, per i lavori svolti, la somma di € 23.000,00 e comunicato che avrebbe provveduto al pagamento della somma residua dovuta, pari ad € 27.000,00, una volta svolto il sopralluogo di verifica e dopo aver ricevuto le certificazioni;
- non aveva rilasciato alcuna certificazione per poter procedere Controparte_1
al completamento delle pratiche per il 110%, sicché anche il saldo della fattura richiesta era rimasto sospeso poiché il lavoro non era stato completato.
L'attrice aveva quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Tempestivamente costituita in giudizio, a fondamento delle Controparte_1
proprie domande, specificava che:
- le opere di ristrutturazione della centrale termica erano state integralmente eseguite ed ultimate;
- in data 17.11.2023, per il tramite del tecnico incaricato quale responsabile dell'impianto e manutentore, era stato eseguito il controllo dell'impianto e la messa in funzione della nuova caldaia con collaudo del funzionamento;
- in data 20.11.2023 era stata depositata dalla convenuta la pratica Inail di denuncia impianto a firma del tecnico abilitato;
- in data 20.11.2023 erano state rilasciate le dichiarazioni di conformità dell'impianto idraulico ed elettrico alla regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08; - la fattura n. 23350, il cui residuo è oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è stata emessa in data 21.11.2023, ossia a seguito dell'ultimazione delle opere e della redazione della documentazione tecnico/amministrativa oltre che del collaudo, documenti e certificazioni inviati e depositati presso gli enti ed uffici competenti, ivi compresa l'amministrazione del “Condominio dei Fiori B”, interessato dalle opere realizzate;
- in data 20.03.2025, a seguito della concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, l'attrice aveva versato la somma di 4.000, 00 in favore della convenuta;
pagina 4 di 7 - con comunicazione a mezzo PEC del 30.06.2025, era stato comunicato a
[...]
l'avvio della procedura di liquidazione volontaria della società Controparte_1 Parte_1
La convenuta ha chiesto dunque che fosse respinta la domanda attorea e la conferma del decreto ingiuntivo n. 410/2024, dedotta la somma di 4.000,00 euro versata in ossequio alla provvisoria esecutività dello stesso.
Con ordinanza dell'11 novembre 2024 il giudice, vista la natura documentale della causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava l'udienza del 21.11.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 410/2024.
***
L'attrice opponente ha agito in giudizio per ottenere la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei propri confronti adducendo che la controparte non Controparte_1
aveva correttamente adempiuto al contratto di sub-appalto stipulato tra le parti, non essendo state emesse e consegnate le certificazioni necessarie per l'ottenimento del super bonus 110% ragion per cui non aveva saldato la fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie risulta incontestato e documentalmente provato che in data 06.10.2023 concludevano un accordo avente Controparte_2
ad oggetto la sostituzione della centrale Termica del Condominio Dei Fiori “B”, sito in via Diaz n.
9/B di Erba ad opera della convenuta opposta (cfr. proposta e accettazione allegati alla fase monitoria).
Quest'ultima ha dimostrato il proprio adempimento, allegando tutta la documentazione inerente l'opera prestata e le relative certificazioni, con conseguente diritto ad ottenere il saldo dei lavori eseguiti in relazione ai quali era stato versato un acconto di € 23.000.
L'attrice si è viceversa limitata a generiche contestazioni relative all'asserita mancata ultimazione dei lavori e all'omessa presentazione delle relative certificazioni, necessarie al fine di completare la pratica edilizia attivata dal condominio committente.
pagina 5 di 7 L'opponente, peraltro, dopo aver attivato il procedimento di opposizione, non ha più svolto alcuna attività difensiva, anche in considerazione del fatto che la convenuta opposta ha dimostrato documentalmente il proprio adempimento.
L'opposizione non può quindi che essere respinta in quanto del tutto infondata.
Il decreto ingiuntivo deve essere peraltro revocato in quanto, nelle more del giudizio, sono stati versati 4000 euro fronte dei 27.000 dovuti in base al D.I. opposto.
Residuano quindi da corrispondere 23.000, da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 410/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 26.03.2024 per le ragioni indicate in parte motiva;
2) condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
residua somma di € 23.000,00 oltre interessi legali dalla data della fattura n. 23350 del 21.11.2023 al saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali sopportate da Parte_1 [...]
nel presente procedimento, spese che liquida in € 7.616,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Como, 22 dicembre 2025
pagina 6 di 7 Il giudice
Dott.ssa RA Cao
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RA Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1738/2024 promossa da: iva ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dall'Avv. Vincenzo Ascrizzi, in via Fratelli Bandiera n.1
DI (RC) che la rappresenta e difende.
- opponente- nei confronti di
(P. Iva ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_2
studio degli avvocati Roberto Colombo e Lucia Emanuela Nulli, in Erba (CO), Via Turati n. 2/D che la rappresentano e difendono.
- opposta-
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare
e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 410/2024 del
26.03.2024 emesso dal Tribunale di Como per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria integrale di spese e competenze, diritti ed onorari di giudizio, ivi compreso l'importo forfetario di
pagina 1 di 7 legge, iva e c.p.a da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che lei ha prestato la propria opera di tecnico per la società per il cantiere Condominio Parte_1
dei Fiori B in Erba anno 2023?
2) Vero che la società non ha prodotto le certificazioni richieste? CP_1
Co 3) Vero che con la società non è stato effettuato nessun sopralluogo di fine lavori? 4) Vero che la società ancora non ha potuto chiudere con i pagamenti in quanto la società Parte_1
appaltatrice deve ricevere le certificazioni degli impianti? Si indicano quali testi geom. Tes_1
nonché l'amministratore della società Imprese Riunite AL IT.”
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza e pretesa, così giudicare:
Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 410/2024 D.I. al quale è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. con provvedimento giudiziale di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2024 da Codesto Ill.mo Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Toppan, per tutte le circostanze dedotte nei precedenti scritti difensivi, a verbale d'udienza del 13.11.2024 e perché l'opposizione, strumentale e meramente defatigatoria, è totalmente infondata, e comunque non
è fondata su prova scritta, come motivato nello stesso provvedimento giudiziale di concessione della provvisoria esecuzione;
in ogni caso, respingere le domande ex adverso avanzate nei confronti dell'odierna opposta, perché infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni ed argomentazioni sviluppate nei precedenti scritti difensivi ed a verbale d'udienza del 13.11.2024 e per l'effetto condannare l'attrice opponente, ora in liquidazione volontaria a decorrere dal 01.04.2025, al pagamento di tutti gli importi dovuti a per le ragioni di cui alle Controparte_1
premesse del decreto ingiuntivo opposto rubricato al n. 410/2024 D.I., oltre interessi di mora e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, detraendo in ogni caso la somma di € 4.000,00.= pagina 2 di 7 (quattromila/00) nel frattempo versata dall'opponente a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo. In punto spese: condannare l'opponente a rifondere all'opposta spese e compensi d'avvocato, oltre 15 % spese generali, ed Controparte_1
accessori di legge, della fase monitoria e del giudizio di opposizione. In via istruttoria: fermo restando che il presente giudizio deve considerarsi meramente documentale, solo nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere necessario l'esperimento di ulteriore istruttoria, senza inversione alcuna del relativo onere,
l'opposta chiede ammettersi prova per interpello del Liquidatore Unico e/o del L.R. p.t. dell'attrice opponente e per testi sui capitoli di prova preceduti da “vero che”, dedotti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. e da intendersi qui integralmente trscritti, con i testi ivi indicati. Ci si oppone, per le ragioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. nell'interesse dell'opposta, alla richiesta avversaria di ammissione alla prova per testi sulle circostanze e con i testi indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse deduzioni istruttorie si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati dall'opposta.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 410/2024, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Como il 26.03.2024 a favore di per l'importo Controparte_1
complessivo di € 27000,00, oltre agli interessi e spese legali, in relazione alla fattura n. 23350 del
21.11.2023, emessa nell'ambito di un contratto di sub-appalto intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione deduceva che: Parte_1
- aveva affidato in subappalto alla convenuta Parte_1 Controparte_1
l'incarico di installazione di una centrale termica presso il Condominio dei Fiori B in Erba,
[...]
nell'ambito di lavori di ristrutturazione con bonus 110%;
pagina 3 di 7 - l'attrice aveva già pagato alla convenuta, per i lavori svolti, la somma di € 23.000,00 e comunicato che avrebbe provveduto al pagamento della somma residua dovuta, pari ad € 27.000,00, una volta svolto il sopralluogo di verifica e dopo aver ricevuto le certificazioni;
- non aveva rilasciato alcuna certificazione per poter procedere Controparte_1
al completamento delle pratiche per il 110%, sicché anche il saldo della fattura richiesta era rimasto sospeso poiché il lavoro non era stato completato.
L'attrice aveva quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Tempestivamente costituita in giudizio, a fondamento delle Controparte_1
proprie domande, specificava che:
- le opere di ristrutturazione della centrale termica erano state integralmente eseguite ed ultimate;
- in data 17.11.2023, per il tramite del tecnico incaricato quale responsabile dell'impianto e manutentore, era stato eseguito il controllo dell'impianto e la messa in funzione della nuova caldaia con collaudo del funzionamento;
- in data 20.11.2023 era stata depositata dalla convenuta la pratica Inail di denuncia impianto a firma del tecnico abilitato;
- in data 20.11.2023 erano state rilasciate le dichiarazioni di conformità dell'impianto idraulico ed elettrico alla regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08; - la fattura n. 23350, il cui residuo è oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è stata emessa in data 21.11.2023, ossia a seguito dell'ultimazione delle opere e della redazione della documentazione tecnico/amministrativa oltre che del collaudo, documenti e certificazioni inviati e depositati presso gli enti ed uffici competenti, ivi compresa l'amministrazione del “Condominio dei Fiori B”, interessato dalle opere realizzate;
- in data 20.03.2025, a seguito della concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, l'attrice aveva versato la somma di 4.000, 00 in favore della convenuta;
pagina 4 di 7 - con comunicazione a mezzo PEC del 30.06.2025, era stato comunicato a
[...]
l'avvio della procedura di liquidazione volontaria della società Controparte_1 Parte_1
La convenuta ha chiesto dunque che fosse respinta la domanda attorea e la conferma del decreto ingiuntivo n. 410/2024, dedotta la somma di 4.000,00 euro versata in ossequio alla provvisoria esecutività dello stesso.
Con ordinanza dell'11 novembre 2024 il giudice, vista la natura documentale della causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava l'udienza del 21.11.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 410/2024.
***
L'attrice opponente ha agito in giudizio per ottenere la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei propri confronti adducendo che la controparte non Controparte_1
aveva correttamente adempiuto al contratto di sub-appalto stipulato tra le parti, non essendo state emesse e consegnate le certificazioni necessarie per l'ottenimento del super bonus 110% ragion per cui non aveva saldato la fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie risulta incontestato e documentalmente provato che in data 06.10.2023 concludevano un accordo avente Controparte_2
ad oggetto la sostituzione della centrale Termica del Condominio Dei Fiori “B”, sito in via Diaz n.
9/B di Erba ad opera della convenuta opposta (cfr. proposta e accettazione allegati alla fase monitoria).
Quest'ultima ha dimostrato il proprio adempimento, allegando tutta la documentazione inerente l'opera prestata e le relative certificazioni, con conseguente diritto ad ottenere il saldo dei lavori eseguiti in relazione ai quali era stato versato un acconto di € 23.000.
L'attrice si è viceversa limitata a generiche contestazioni relative all'asserita mancata ultimazione dei lavori e all'omessa presentazione delle relative certificazioni, necessarie al fine di completare la pratica edilizia attivata dal condominio committente.
pagina 5 di 7 L'opponente, peraltro, dopo aver attivato il procedimento di opposizione, non ha più svolto alcuna attività difensiva, anche in considerazione del fatto che la convenuta opposta ha dimostrato documentalmente il proprio adempimento.
L'opposizione non può quindi che essere respinta in quanto del tutto infondata.
Il decreto ingiuntivo deve essere peraltro revocato in quanto, nelle more del giudizio, sono stati versati 4000 euro fronte dei 27.000 dovuti in base al D.I. opposto.
Residuano quindi da corrispondere 23.000, da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 410/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 26.03.2024 per le ragioni indicate in parte motiva;
2) condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
residua somma di € 23.000,00 oltre interessi legali dalla data della fattura n. 23350 del 21.11.2023 al saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali sopportate da Parte_1 [...]
nel presente procedimento, spese che liquida in € 7.616,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Como, 22 dicembre 2025
pagina 6 di 7 Il giudice
Dott.ssa RA Cao
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