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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 436/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Rossi del Foro di Pesaro ( presso il cui studio sito a Pesaro in via Email_1 Scialoia, n. 46 è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Belli e ORESTE Manzi ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' sito a Rimini in via Macanno 25 - CP_1 t Email_2
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto:
ACCERTAMENTO INVALIDITA'
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 445 bis VI comma cpc Parte_1 (con una invalidità riconosciuta nella misura dell'85%) conveniva in giudizio l' sede di Rimini contestando le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU CP_1 dott. nella acquisita causa per AT n. 884\24 RGL che non Persona_1 aveva ritenuto il ricorrente invalido con totale e permanente riduzione permanente della capacità lavorativa (e quindi immeritevole del riconoscimento della pensione di invalidità civile, ai sensi delle L. 18/80 e 508/88) e portatore di handicap in situazione di gravita ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 .
La domanda nei termini dianzi esposti appare peraltro infondata ed immeritevole di accoglimento .
Si ritiene infatti , stante la natura spiccatamente impugnatoria del nuovo giudizio di merito introdotto dalla disposizione normativa di cui all'art. 445 bis VI comma cpc , che non appaia consentito alle parti riproporre nel giudizio di merito le medesime argomentazioni tecnico-giuridiche già valutate nella sottostante causa per AT .
Nella specie appare pacifico come la parte ricorrente si sia limitata a riproporre nella presente fase di merito le medesime osservazioni medico-legali che erano già state sottoposte nella precedente fase di AT al nominato CTU e da quest'ultimo negativamente valutate con esaustive argomentazioni scientifiche .
Risulta in ogni caso decisivo che le conclusioni del CTU della prima fase siano state confermate anche dal CTU dott. nominato nell'ambito Persona_2 della presente fase di merito che ha concluso che “…che il sig. Parte_1
, affetto dalle malattie riportate nella diagnosi, è invalido con riduzione
[...] permanente della capacità lavorativa nella misura dell'85% (ottantacinque per cento). La situazione appare adeguatamente documentata e riconoscibile dalla data del ricorso in atti. Sussistono condizioni di handicap come previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 5.2.1992 n. 104…”.
Il CTU nominato dott. ha poi efficacemente contrastato le osservazioni Per_2 critiche del CTP di parte ricorrente con le seguenti condivisibili argomentazioni :
“ …n. 1: il diabete mellito in classe IV (cfr. la prima parte della Nuova Tabella citata) prevede che vi sia, tra le complicanze previste (e citate nelle osservazioni), la retinopatia proliferante, che non è presente nel certificato del 3.6.2024 con fluorangiografia e OCT, in cui non vi è evidenza angiografica di componente neovascolare. Appare quindi adeguata la valutazione proposta, nel valore massimo della fascia. n. 2: come evidenziato anche nel certificato di vista diabetologica del 1.9.2025, l'indice di massa corporea è inferiore al valore 35 previsto nel codice;
non vi è quindi motivo per proporre una valutazione superiore al valore minimo della fascia, anche tenendo conto delle complessive condizioni artrosiche. n. 3: non vi sono osservazioni. n. 4: l'esame obiettivo ha evidenziato una edentulia parziale e non vi è documentazione di impossibilità di protesizzazione;
l'esplicita dizione del codice tabellare fa ritenere corretta la valutazione di 11% proposta. La valutazione degli arti inferiori, come evidenziata all'esame obiettivo, appare sovrapponibile a quella riportata nel più recente certificato ortopedico (ROM limitato ai gradi estremi) e fa ritenere corretta la valutazione di 11% proposta. La valutazione della lombalgia cronica deve essere correlata con l'obiettività rilevata, cui si fa riferimento. Si era esplicitamente esposto di aver applicato la maggiorazione per la capacità cosiddetta semispecifica;
non si ritiene infine di poter fare riferimento a linee guida o tabelle diverse da quelle di legge…” .
Poiché le concordi conclusioni dei due CTU risultano comunque dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
Tenuto conto dei redditi dichiarati, inferiori ai minimi di legge, la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU, nella CP_1 misura già liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 23\04\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Rigetta il ricorso .
2) Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese delle due CP_1 CTU liquidate come da separati decreti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'