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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 596/2025 RG promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c. da
, nato in [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. FUSINA Parte_1
MICHELE
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_2
FUSINA MICHELE
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. con
contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che secondo la Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del
procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto
con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727); rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di
separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”; ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale così provvede:
2 1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi e alle condizioni formulate nel ricorso Parte_1 Parte_2
depositato in data 26/03/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso il 23/04/2025
Il presidente est.
Chiara Sandini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 596/2025 RG promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c. da
, nato in [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. FUSINA Parte_1
MICHELE
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_2
FUSINA MICHELE
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. con
contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che secondo la Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del
procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto
con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727); rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di
separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”; ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale così provvede:
2 1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi e alle condizioni formulate nel ricorso Parte_1 Parte_2
depositato in data 26/03/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso il 23/04/2025
Il presidente est.
Chiara Sandini
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