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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1267/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Assoservizi Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 32689 /2025 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920338582105 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920338582105 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920338582105 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920338582105 IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 15852/2025 TARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato, il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi di cui in epigrafe, notificato in data 30.10.25 sulla base di due atti prodromici, costituiti dall'avviso di accertamento e dall'intimazione di pagamento (dettaglitamente indicati nel ricorso e nell'atto impugnato) relativi all'omesso pagamento della TARI relativamente a due unità immobiliari, per l'importo complessivo di € 1.663,61.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) omessa valida notifica degli atti prodromici, dopo aver recuperato copia della documentazione relativa alle notifiche tramite procedura di accesso agli atti;
-2) estinzione per decorso del termine di prescrizione dei crediti tributari azionati con il pignoramento.
La società resistente si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, e, nel merito,
l'infondatezza del ricorso, attesa la valida notifica degli atti presupposti e la definitività dei crediti contestati.
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che appare destituita di fondamento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
Invero, con la recente sentenza n. 2098/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, in modo chiaro, che appartiene al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie relative a pignoramenti ex art. 72-bis DPR 602/1973, quando il contribuente contesta la validità sostanziale della pretesa tributaria sottostante per prescrizione maturata prima della notifica della cartella o (come nel caso in esame) la mancata notifica degli atti presupposti. Appartiene invece al giudice ordinario la giurisdizione sulle sole questioni formali relative alla regolarità dell'atto esecutivo.
E' opportuno, a questo punto, passare all'esame del merito.
Va detto che appare fondata la doglianza del ricorrente circa la nullità della notifica sia dell'avviso di accertamento n. 920338582105, sia dell'intimazione di pagamento, quali atti presupposti e prodromici rispetto al pignoramento impugnato.
Va escluso che l'avviso di accertamento sia entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente a causa della nullità del procedimento di notifica.
L'attività di notifica, effettuata dall'operatore postale privato MAB Services S.r.l. secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, non risulta effettuata in modo valido.
In particolare, la copia dell'avviso di ricevimento della raccomanda a/r informativa, c.d. CAD, non contiene una completa relazione di notifica, ma solo un timbro di avvenuta giacenza, ma non la data di deposito dell'atto presso l'ufficio dell'agente notificatore e la data di compiuta giacenza. Manca, inoltre, la prova dell'effettiva affissione all'Albo pretorio della Casa Comunale (essendo stata allegata solo la nota di invio al
Comune degli atti da affiggere, ma mancando l'attestazione di affissione) e manca una completa relata di notifica relativa al luogo dell'originaria tentata notifica.
Parimenti nulla è la notifica dell'intimazione di pagamento n. 15852, attesa la violazione dell'art. 8 della L.
890/1982.
In tale caso l'attività di notifica è stata affidata a Posteitaliane.
Tuttavia, dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r emerge la presenza di annotazioni incompatibili tra loro: un visto nella casella di "avvenuta consegna" e la barratura della casella "per temporanea assenza del destinatario" nel riquadro "mancata consegna".
A ciò si aggiunga che risultano due date diverse in cui l'agente postale ha spedito la Comunicazione di
Avvenuto Deposito. Nell'avviso di ricevimento risulta indicata, anche se in modo poco chiaro, la data dell'
01.03.2025, ma sulla copia della raccomandata CAD compare con un timbri la data (da ritenersi attendibile) del 3/3/25, come data in cui l'atto è stato immesso in cassetta.
Dunque, il termine di 10 giorni per il perfezionamento della notifica per "compiuta giacenza" avrebbe dovuto decorrere dal giorno 04.03.2025; la notifica avrebbe dovuto perfezionarsi il 13.03.2025. Invece, come risulta dall'avviso di ricevimento, la compiuta giacenza è stata attestata in data 12.3.25 e l'atto è stato "rispedito al mittente in data 12.03.2025", ovvero un giorno prima della scadenza del termine di 10 gg. di cui all'art. 8 citato.
In definitiva, attesa la nullità della notifica degli atti presupposti, l'atto impugnato va annullato in accoglimento del ricorso.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'invalidità delle notifiche (emerse a seguito di un attento controllo del difensore del ricorrente) paiono imputabili agli operatori postali incaricati dalla società resistente e rilevabili solo a seguito di un complesso esame della documentazione versata in atti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1267/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Assoservizi Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 32689 /2025 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920338582105 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920338582105 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920338582105 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920338582105 IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 15852/2025 TARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato, il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi di cui in epigrafe, notificato in data 30.10.25 sulla base di due atti prodromici, costituiti dall'avviso di accertamento e dall'intimazione di pagamento (dettaglitamente indicati nel ricorso e nell'atto impugnato) relativi all'omesso pagamento della TARI relativamente a due unità immobiliari, per l'importo complessivo di € 1.663,61.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) omessa valida notifica degli atti prodromici, dopo aver recuperato copia della documentazione relativa alle notifiche tramite procedura di accesso agli atti;
-2) estinzione per decorso del termine di prescrizione dei crediti tributari azionati con il pignoramento.
La società resistente si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, e, nel merito,
l'infondatezza del ricorso, attesa la valida notifica degli atti presupposti e la definitività dei crediti contestati.
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che appare destituita di fondamento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
Invero, con la recente sentenza n. 2098/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, in modo chiaro, che appartiene al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie relative a pignoramenti ex art. 72-bis DPR 602/1973, quando il contribuente contesta la validità sostanziale della pretesa tributaria sottostante per prescrizione maturata prima della notifica della cartella o (come nel caso in esame) la mancata notifica degli atti presupposti. Appartiene invece al giudice ordinario la giurisdizione sulle sole questioni formali relative alla regolarità dell'atto esecutivo.
E' opportuno, a questo punto, passare all'esame del merito.
Va detto che appare fondata la doglianza del ricorrente circa la nullità della notifica sia dell'avviso di accertamento n. 920338582105, sia dell'intimazione di pagamento, quali atti presupposti e prodromici rispetto al pignoramento impugnato.
Va escluso che l'avviso di accertamento sia entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente a causa della nullità del procedimento di notifica.
L'attività di notifica, effettuata dall'operatore postale privato MAB Services S.r.l. secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, non risulta effettuata in modo valido.
In particolare, la copia dell'avviso di ricevimento della raccomanda a/r informativa, c.d. CAD, non contiene una completa relazione di notifica, ma solo un timbro di avvenuta giacenza, ma non la data di deposito dell'atto presso l'ufficio dell'agente notificatore e la data di compiuta giacenza. Manca, inoltre, la prova dell'effettiva affissione all'Albo pretorio della Casa Comunale (essendo stata allegata solo la nota di invio al
Comune degli atti da affiggere, ma mancando l'attestazione di affissione) e manca una completa relata di notifica relativa al luogo dell'originaria tentata notifica.
Parimenti nulla è la notifica dell'intimazione di pagamento n. 15852, attesa la violazione dell'art. 8 della L.
890/1982.
In tale caso l'attività di notifica è stata affidata a Posteitaliane.
Tuttavia, dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r emerge la presenza di annotazioni incompatibili tra loro: un visto nella casella di "avvenuta consegna" e la barratura della casella "per temporanea assenza del destinatario" nel riquadro "mancata consegna".
A ciò si aggiunga che risultano due date diverse in cui l'agente postale ha spedito la Comunicazione di
Avvenuto Deposito. Nell'avviso di ricevimento risulta indicata, anche se in modo poco chiaro, la data dell'
01.03.2025, ma sulla copia della raccomandata CAD compare con un timbri la data (da ritenersi attendibile) del 3/3/25, come data in cui l'atto è stato immesso in cassetta.
Dunque, il termine di 10 giorni per il perfezionamento della notifica per "compiuta giacenza" avrebbe dovuto decorrere dal giorno 04.03.2025; la notifica avrebbe dovuto perfezionarsi il 13.03.2025. Invece, come risulta dall'avviso di ricevimento, la compiuta giacenza è stata attestata in data 12.3.25 e l'atto è stato "rispedito al mittente in data 12.03.2025", ovvero un giorno prima della scadenza del termine di 10 gg. di cui all'art. 8 citato.
In definitiva, attesa la nullità della notifica degli atti presupposti, l'atto impugnato va annullato in accoglimento del ricorso.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'invalidità delle notifiche (emerse a seguito di un attento controllo del difensore del ricorrente) paiono imputabili agli operatori postali incaricati dalla società resistente e rilevabili solo a seguito di un complesso esame della documentazione versata in atti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.