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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2035 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – RM- il 22.05.1977), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1
Via Cola di Rienzo n.28, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Vicari giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale Lazio pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma CP_1
Piazza della Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Eudizi giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024, - esponendo di avere infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere dall' le prestazioni di legge conseguenti CP_1 al riconoscimento di una malattia professionale (“protrusioni discali multiple della colonna” e
“tendinosi sovraspinoso”) asseritamente contratta nell'esercizio dell'attività di autista di autobus - ha convenuto in giudizio lo stesso chiedendo l'accertamento del suo diritto alle prestazioni CP_1 richieste e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre CP_1 accessori.
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha rilevato che la CP_1 malattia denunciata doveva ritenersi di natura comune e non professionale.
Istruito il giudizio mediante l'escussione di testimoni ed espletata una Ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
1 La domanda è infondata.
Il Ctu medico-legale nominato (Dott.ssa ha accertato, sulla base della Persona_1 documentazione prodotta e delle risultanze della prova orale espletata in questo giudizio, che il ricorrente è affetto da patologie non possono essere considerate come malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività di autista di autobus.
Lo stesso Ctu ha affermato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che le patologie in esame non hanno correlazione causale con l'attività di autista di autobus svolto dal ricorrente. In proposito, il CTU ha evidenziato che: “ Il Sig.
, dipendente ATAC con qualifica di autista di linea, di anni 48, è affetto da Parte_1
“protrusioni discali L4-L5 ed L5-S1 con modesti segni EMG di sofferenza neurogena cronica a livello
L5 a destra”. Il primo problema da esaminare è l'esposizione al rischio vibrazioni.
Sul punto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, del 10 Ottobre 2023 ha previsto l'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali e riporta alla voce 73: “Ernia discale del tratto lombare (M51.2): a) lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine, movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori
(muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; b) lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausilii tecnici. Dalla lettura del dispositivo di legge si evince, in modo chiaro ed incontrovertibile, che per il riconoscimento della malattia professionale vi sono due requisiti: - innanzitutto l'esistenza di un'ernia discale: nel caso de quo l'esame RMN eseguito il 24.10.2022 (all. 7) documenta la presenza di due protrusioni discali,
a livello L4-L5 ed L5-S1, e non di vere e proprie ernie discali;
- in secondo luogo le vibrazioni devono essere trasmesse al corpo intero da macchine che vengono precipuamente identificate e, tra queste, non sono contemplati gli autobus di linea che, come noto, sono muniti di poltrone di guida con sospensione idraulica;
la parte ricorrente non ha provato che gli autobus di linea sono privi di tali caratteristiche;
e ancora, dalle prove testimoniali si evince semplicemente che non vi era una adeguata manutenzione dei mezzi e, in particolare, delle sospensioni.
La scrivente ritiene, pertanto, vi sia carenza di esposizione al rischio vibrazioni non essendo stato documentato tale elemento da prove concrete e, soprattutto, non vi è la malattia (ernia discale) per la quale è prevista la presunzione legale di origine. Alla luce di quanto sopra rilevato e discusso ritengo che NON si possa riconoscere quale malattia professionale (tecnopatia) la protrusione discale L4-L5 ed L5-S1”.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Inoltre, il CTU ha anche
2 risposto, in maniera logica ed esaurientemente argomentata, alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte ricorrente, ritenendo le stesse non in grado di intaccare le conclusioni ed il percorso scientifico già espresso.
In assenza del prescritto requisito medico-legale, la domanda va disattesa.
Quanto alle spese del giudizio, devono essere poste a carico di parte ricorrente, atteso che la stessa non ha prodotto la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo peraltro versato il contributo unificato.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono pertanto poste a definitivo carico del ricorrente.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- condanna la parte ricorrente rimborsare in favore dell' i compensi Parte_1 CP_1 legali che si liquidano in € 2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15%;
- pone le spese della Ctu medico- legale a definitivo carico della parte ricorrente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
ES Di TR
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