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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6985 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
GIAMMALVO ANTONIO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
; Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/05/2025;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 19/05/2023, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di il
[...] CP_1
21/04/2023, notificato all'interessato in data 10.05.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 04.03.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di trovarsi, ormai, da molti anni in Italia, CP_1
da dove non si è mai allontanato e dove ha avviato un solido percorso di integrazione socio-economica, giacché egli – come si legge in ricorso - “parla molto bene la lingua italiana, lavora proficuamente e con regolare contratto con scadenza 31.12.2023 e ha una casa in locazione”.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio, a mezzo dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, con memoria depositata il 13.12.2023 e ha chiesto “dichiarare
l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto
e diritto”.
3. Scaduto il termine del 19.05.2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 04.03.2022.
2 Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente, durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano, sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “ABATE IGNAZIO SALVATORE”, con sede legale a Marsala,
3 c.da Fossarunza 112/A, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: dal 12.05.2021 al 31.12.2021, dal 09.04.2022 al
31.12.2022 e dal 07.04.2023 al 31.12.2023, come risulta dalle comunicazioni Unilav, nonché dalle buste paga relative ai mesi da maggio a settembre 2021 e da aprile a dicembre 2022 in atti (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo); il ricorrente, inoltre, risulta essere stato assunto alle dipendenze della “ CP_3
, con sede legale a Cefalà Diana, contrada Santa Croce snc, con la qualifica di
[...]
installatore e manutentore di impianti fotovoltaici, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dall'01.07.2024 al 30.09.2024, successivamente prorogato al
31.12.2024 e, da ultimo, ulteriormente prorogato al 30.06.2025, come risulta dalle comunicazioni Unilav, dalla Certificazione Unica 2025 e dalle buste paga relative ai mesi da luglio a dicembre 2024 e da febbraio ad aprile 2025, versate in atti dal ricorrente
(cfr. all. alle note del 16/05/2025);
Il richiedente ha, altresì, depositato un contratto di locazione ad uso abitativo a lui cointestato con scadenza al 13.02.2026 (cfr. allegato in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Alla luce alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di
4 riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 02/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6985 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
GIAMMALVO ANTONIO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
; Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/05/2025;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 19/05/2023, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di il
[...] CP_1
21/04/2023, notificato all'interessato in data 10.05.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 04.03.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di trovarsi, ormai, da molti anni in Italia, CP_1
da dove non si è mai allontanato e dove ha avviato un solido percorso di integrazione socio-economica, giacché egli – come si legge in ricorso - “parla molto bene la lingua italiana, lavora proficuamente e con regolare contratto con scadenza 31.12.2023 e ha una casa in locazione”.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio, a mezzo dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, con memoria depositata il 13.12.2023 e ha chiesto “dichiarare
l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto
e diritto”.
3. Scaduto il termine del 19.05.2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 04.03.2022.
2 Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente, durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano, sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “ABATE IGNAZIO SALVATORE”, con sede legale a Marsala,
3 c.da Fossarunza 112/A, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: dal 12.05.2021 al 31.12.2021, dal 09.04.2022 al
31.12.2022 e dal 07.04.2023 al 31.12.2023, come risulta dalle comunicazioni Unilav, nonché dalle buste paga relative ai mesi da maggio a settembre 2021 e da aprile a dicembre 2022 in atti (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo); il ricorrente, inoltre, risulta essere stato assunto alle dipendenze della “ CP_3
, con sede legale a Cefalà Diana, contrada Santa Croce snc, con la qualifica di
[...]
installatore e manutentore di impianti fotovoltaici, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dall'01.07.2024 al 30.09.2024, successivamente prorogato al
31.12.2024 e, da ultimo, ulteriormente prorogato al 30.06.2025, come risulta dalle comunicazioni Unilav, dalla Certificazione Unica 2025 e dalle buste paga relative ai mesi da luglio a dicembre 2024 e da febbraio ad aprile 2025, versate in atti dal ricorrente
(cfr. all. alle note del 16/05/2025);
Il richiedente ha, altresì, depositato un contratto di locazione ad uso abitativo a lui cointestato con scadenza al 13.02.2026 (cfr. allegato in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Alla luce alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di
4 riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 02/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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