Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/10/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 35 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Cristina Gela, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
– dell’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con cui il Comune di Santa Cristina Gela ha contestato alla ricorrente la realizzazione di opere in difformità dal nulla osta rilasciato il 15 ottobre 1976 al sig. -OMISSIS- — tra cui il frazionamento dell’edificio in due unità abitative — ordinandone la demolizione e la conseguente riduzione in pristino;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asp Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che l’interesse a ricorrere – il quale deve persistere per tutto il corso del giudizio – è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato;
- che con nota depositata il 6 ottobre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
Dato atto:
- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che, non avendo la ricorrente formulato istanza in ordine alle spese e tenuto conto della limitata attività processuale svolta, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo definitivamente pronunciando dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO