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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 7129/2022 R. G. promossa da
Parte_1
[...]
[...]
[...]
- TO -
rappresentati e difesi dall'Avv. A. M. Pifferi
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. L. Bullian
AP IC
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. E. Forni
in punto a: compravendita, simulazione.
All'udienza del 4/6/25 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/9 25 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 23/9 25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Modena, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Previo accertamento:
dell'inefficacia, per simulazione relativa ed interposizione fittizia di persona, dell'art. 6 dei patti sociali dell'atto di cessione di quota della Controparte_1 del 17/12/2013, ove è stato dichiarato che la società è proprietaria dell'immobile sito in
[...] SS (MO), Viale Cavour n. 68, distinto al catasto fabbricati del Comune di SS al foglio 30, mappale 160, sub. 10, cat. D/8;
che nel preliminare di vendita di quote societarie del 13/05/2013 è contenuta la controdichiarazione, con cui , unitamente all'allora socio , Controparte_1 Parte_2 riconoscevano che l'immobile sito in SS (MO), Viale Cavour n. 68 era di proprietà di
[...]
Pt_3 Accertare e dichiarare:
che l'immobile sito in SS (MO), Viale Cavour n. 68, distinto al catasto fabbricati del Comune di SS al foglio 30, mappale 160, sub. 10, cat. D/8, sebbene formalmente intestato alla società (c.f.: ) è di proprietà Controparte_1 P.IVA_1 esclusiva degli eredi di e più precisamente: quanto a (c.f.: Parte_3 Controparte_1
) per la quota di 3/9, quanto a (c.f.: ), C.F._1 Parte_1 C.F._2
(c.f.: ) e (c.f.: ), per la quota Parte_1 C.F._3 Parte_1 C.F._4 di 2/9 ciascuno. Con ogni conseguente statuizione. In ogni caso, con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA: Il presente giudizio è già istruito documentalmente ma, per mero tuziorismo difensivo, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel preliminare di vendita del 13/05/2006 era indicato che il fabbricato sito in SS (MO), Viale Cavour n. 68, pur essendo intestato alla società Controparte_2
era stato pagato dai soli signori e (v. doc. 3 che si
[...] Parte_3 Parte_2 rammostra al teste);
2) Vero che sottoscrivendo il preliminare di vendita del 13/05/2006, riconosceva Controparte_1 che il capannone sito in SS, Viale Cavour n. 68, pur rimanendo intestato alla società, era di esclusiva proprietà del sig. , avendolo pagato con danari suoi ed essendosi accollato Parte_3 il residuo debito del mutuo ipotecario (v. doc. 3 che si rammostra al teste);
3) Vero che è sempre stato consapevole ed ha sempre ammesso che il capannone Controparte_1 sito in SS, Viale Cavour n. 68, pur rimanendo intestato alla società era di esclusiva CP_1 proprietà del sig. ed ora dei suoi eredi (docc. 25 e 26 che si rammostrano al teste); Parte_3
4) Vero che la formale intestazione dell'immobile a è stata mantenuta, su consiglio Controparte_1 del commercialista della società, Rag. solo per usufruire dell'ammortamento Persona_1 come bene strumentale dell'azienda (v. doc. 27 che si rammostra al teste);
5) Vero che il prezzo per la cessione della quota di 1/3 dell'intero capitale sociale della predetta società era stabilito in € 150.000,00, attribuendo il valore di € 80.000,00 al fabbricato sito in SS, Viale Cavour n. 68, acquistato dal solo sig. (v. doc. 3 che si rammostra al Parte_3 teste);
6) Vero che il sig. ha pagato il prezzo del fabbricato pari ad € 80.000,00, versando € Parte_3 30.000,00 contestualmente alla firma del preliminare, a mezzo di n. 3 assegni bancari a vista di € 10.000,00 cadauno, ed il residuo alla data del rogito da stipulare entro il 31/12/2006, (v. doc. 3 e docc. da 5 a 15 che si rammostrano al teste); 7) Vero che per l'acquisto del capannone, il sig. ha versato al sig. Parte_3 Parte_2
a mezzo assegni bancari tratti sulla Banca di San Geminiano e San Prospero, da
[...] quest'ultimo regolarmente incassati, le seguenti somme: assegno bancario n. 0681447107 del 08/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 5 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0681447108 del 08/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 6 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0681447109 del 08/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 7 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0681447110 del
24/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 8 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832601 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 9 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832602 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 10 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832603 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 11 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832604 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 12 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832490 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 13 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832481 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 14 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832608 del 07/06/2006 di € 3.000,00 (v. doc. 15 che si rammostra al teste);
2 8) Vero che al momento della stipula della cessione di quote del 24.5.2006, si è Parte_3 accollato il residuo debito del mutuo ipotecario contratto dalla società per l'acquisto del CP_1 fabbricato sito in SS, Viale Cavour n. 68, pari ad € 61.850,00;
9) Vero che, per pagare il residuo debito del mutuo ipotecario contratto dalla società per CP_1 l'acquisto del fabbricato sito in SS, Viale Cavour n. 68, pari ad € 61.850,00, il Sig.
[...]
in data 24.5.2006, ha chiesto ed ottenuto dal Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., un Pt_3 mutuo fondiario per l'importo di € 80.000,00 (v. docc. 23 e 24 che si rammostrano al teste). 10) Vero che con le somme ottenute con il suddetto finanziamento concesso dal Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l. (doc. 24 che si rammostra al teste), il sig. ha pagato ed Parte_3 estinto il residuo debito del mutuo ipotecario contratto dalla società per l'acquisto del CP_1 fabbricato sito in SS, Viale Cavour n. 68, pari ad € 61.850,00. Si indicano a testi, salvo altri:
-Rag. con studio in SS (MO), Via Circonvallazione N/E, n. 93; Persona_1
- Sig. ra , residente in [...]. Ogni ulteriore attività riservata, anche all'esito Testimone_1 delle avverse difese”;
per parte convenuta Controparte_1
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis;
- in via preliminare:
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dei SI.ri , Controparte_1 Pt_1
, e di esercitare l'azione di simulazione e di interposizione
[...] Parte_1 Parte_1 fittizia di persona;
- in via principale:
- rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata condizionata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, accertare e dichiarare che la si è fatta Controparte_1 carico in via esclusiva del pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito in SS, Viale Cavour n. 68 per cui è causa, sborsando quanto meno euro 152.845,48, oltre alle somme versate a titolo di IMU sull'immobile de quo, negli anni 2012-2022, per euro 23.000,00 circa, nonché ogni ulteriore spesa comunque connessa o correlata all'immobile in parola, sin dalla data di acquisto di quest'ultimo, ovvero la diversa maggiore somma che verrà accertata in corso di causa e conseguentemente condannare gli eredi del Sig. (e specificamente Parte_3 Controparte_1 per la quota di 3/9, , e per la quota di 2/9 ciascuno) a Parte_1 Parte_1 Parte_1 restituire le predette somme alla oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre 15%per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
*
- In via istruttoria:
- La deducente si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate poiché inaccoglibili , riservandosi ogni più ampia e opportuna deduzione nei termini di rito.
- Con espressa ed ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di rito”;
per parte convenuta : Pt_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis
- in via preliminare:
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dei SI.ri , Controparte_1 Pt_1
, e di esercitare l'azione di simulazione e di interposizione
[...] Parte_1 Parte_1 fittizia di persona;
- in via principale:
- rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
*
3 - In via istruttoria:
- Il deducente si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate poiché inaccoglibili , riservandosi ogni più ampia e opportuna deduzione nei temrini di rito.
- Con espressa ed ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di rito”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Gli odierni attori, eredi di esperiscono azione di Parte_3 accertamento dell'inefficacia dell'art. 6 dell'atto di cessione quote del 2013, con il quale gli allora soci della società -ossia e Controparte_1 Parte_3 [...]
che l'immobile sito in SS (MO), Via Cavour, era di Parte_4 proprietà della società sostenendo che, come da Controparte_1 controdichiarazione del 2006 sottoscritta da tutti i soci, la società era intestataria fittizia per ragioni di natura fiscale, essendo in realtà la proprietà del solo
[...]
-e poi dei suoi eredi- e, conseguentemente, chiedono di accertare proprietà Pt_3 dell'immobile.
Parte attrice allega: che con atto a ministero Notaio del 16/10/2001 (doc. n. 1), Persona_2 CP_3
e vendevano alla società di
[...] Persona_3 CP_1 Parte_2 il fabbricato industriale posto in SS (MO), Parte_5
Viale Cavour n. 68 (distinto al catasto fabbricati del Comune di SS al foglio 30, mappale 160, sub. 10, cat. D/8, Rendita catastale € 3.272,27), al prezzo di £
333.000.000; che, mutata la ragione sociale in (doc. n. Controparte_2
2), il socio , non intendendo continuare nel rapporto societario, Parte_2 con contratto preliminare del 13/05/2006 (doc. n. 3), offriva in vendita la propria quota agli altri due soci, e , che accettavano;
Parte_3 Controparte_1 che nel preliminare di vendita era specificato che la Controparte_2 era proprietaria della predetta porzione immobiliare sita in
[...]
SS (MO), Viale Cavour n. 68 (doc. n. 4), ma che “il suddescritto fabbricato, pur essendo intestato alla società è Controparte_2 in effetti “di proprietà dei soli signori e ” e Parte_3 Parte_2
4 che era gravato da ipoteca a garanzia del mutuo, con debito residuo pari, all'epoca, ad
€ 61.850,00; che e si impegnavano ad acquistare la quota di Parte_3 Controparte_1
: quanto a per nominali € 4.820,86 per il Parte_2 Parte_3 prezzo di € 56.012,50, pari al 20% del capitale e quanto a per Controparte_1 nominali € 1.203,87 per il prezzo di € 13.987,50, pari al 13,33% del capitale sociale;
che il punto 2) del preliminare di vendita recita: “il prezzo per la cessione della quota di 1/3 dell'intero capitale sociale della predetta società è determinato in €
150.000,00 ed è stato di comune accordo convenuto sia in considerazione del valore di € 80.000,00 attribuito alla porzione immobiliare di proprietà sociale per il quale acquista il solo sig. sia in considerazione della quota di 1/3 della Parte_3 società valutata di comune Controparte_2 accordo in € 60.000,00, sia della quota parte della ditta Car on line di
[...]
valutata in € 10.000,00”; Pt_3 che il pagamento del prezzo prevedeva il versamento di “€ 30.000,00 contestualmente alla firma del preliminare a mezzo di n. 3 assegni bancari a vista di
€ 10.000,00 cadauno corrisposti dal sig. ed € 120.000,00 alla data Parte_3 del rogito da stipulare entro il 31/12/2006; che per l'acquisto del capannone, versava a , Parte_3 Parte_2
a mezzo assegni bancari tratti sulla Banca di San Geminiano e San Prospero, la somma complessiva di € 103.000,00 (doc. nn. 5- 15); che l'ultima pattuizione, alla pagina 4 del preliminare (doc. n. 3), prevede testualmente: “la sottoscrizione del presente atto da parte del sig. , Controparte_1 oltre che per l'acquisto della suddetta quota, vale quale riconoscimento che il capannone sito in SS, Viale Cavour n. 68, pur rimanendo intestato alla società, diverrà, all'atto del rogito di trasferimento della suddetta quota, di esclusiva proprietà del sig. il quale si accolla anche il residuo debito del Parte_3 mutuo ipotecario”; che con atto a ministero del Notaio di Modena, datato 24/05/2006 Persona_4
(doc. n. 16), cedeva la propria quota di partecipazione nella Parte_2 società del valore nominale di € Controparte_2
5 1.203,86, a che accettava, al prezzo di € 1.203,86, mentre a Controparte_1 cedeva una quota del valore nominale di € 4.820,87 al prezzo di € Parte_3
4.820,87; che per effetto delle predette cessioni, la denominazione sociale veniva mutata in ed il capitale sociale, pari ad Controparte_4
€ 18.076,00, veniva ripartito assegnando a una quota di € Controparte_1
7.230,40, pari al 40% dell'intero capitale sociale, ed a una quota di Parte_3
€ 10.845,60, pari al 60% dell'intero capitale sociale;
che in data 17/12/2013, con atto a ministero del dott. di Modena Controparte_5
(doc. n. 17), socio della cedeva a sua moglie Parte_3 CP_1 [...]
, la propria quota di partecipazione alla predetta società, pari al 60% del CP_1 capitale sociale, previo consenso dell'altro socio;
Controparte_1 che a seguito della predetta cessione, la ragione sociale veniva modificata in
(doc. n. 18); Controparte_1 che in data 16/09/2020 decedeva in SS (doc. n. 19), a cui Parte_3 succedevano per legge la moglie ed i figli Controparte_1 Parte_1 Pt_1
e (doc. nn. 20 - 21);
[...] Parte_1 che con lettera racc. a.r. del 15/09/2022 (doc. n. 22), , venuto meno Controparte_1 il rapporto fiduciario con l'altro socio , recedeva per giusta causa Controparte_1 dalla società ai sensi degli artt. 2285, comma 2 e 2272 C.c., nonché CP_1 dell'art. 10 dei Patti Sociali, atteso l'insanabile contrasto con il socio;
che chiedeva, ai fini della liquidazione della propria quota sociale, ai sensi CP_1 dell'art. 2289 c.c., di nominare, di comune accordo, un liquidatore terzo, ma
[...] si opponeva al riconoscimento della proprietà esclusiva del capannone in CP_1 capo agli eredi di per cui si è reso necessario l'accertamento Parte_3 giudiziale della proprietà dell'immobile ad oggi formalmente intestato alla ma di proprietà Controparte_1 esclusiva di ed ora dei suoi eredi. Parte_3
3. Parte convenuta si Controparte_1 costituisce sostenendo la propria estraneità alla vicenda, la irrilevanza dell'atto di
6 cessione quote del 2013, la mancata prova della simulazione, eccependo la prescrizione, dovendosi avere a riguardo all'atto di acquisto dell'immobile nel 2001.
La società convenuta allega: che l'immobile oggetto di causa è sempre stato di proprietà della società, tant'è vero che anche in tutti gli atti prodotti da parte attrice viene espressamente riportata la circostanza;
che la società non ha preso parte al contratto preliminare di cessione di quote del
13.5.2006, con il quale si sarebbe impegnato a vendere Parte_2
l'immobile a;
Parte_3 che la società non ha mai sottoscritto il documento, il quale, che, dunque, non le è opponibile;
che la notifica dell'atto di citazione è intervenuta a distanza di oltre vent'anni dal rogito di compravendita.
Parte convenuta si costituisce sostenendo eccependo la Controparte_1 mancata prova della simulazione e l'intervenuta prescrizione.
Motivi della decisione.
4. Nel merito, parte attrice deduce sussistenza della simulazione relativa, con interposizione fittizia di persona, dell'atto di cessione di quota societaria, ove è stato dichiarato che la società è proprietaria dell'immobile di SS (MO).
Va preliminarmente ricordato che la simulazione è il fenomeno dell'apparenza contrattuale creata intenzionalmente;
essa si ha quando le parti stipulano un contratto con l'intesa che esso non corrisponda alla realtà del rapporto: nel caso di specie simulazione relativa, in quanto le parti farebbero apparire concluso un contratto diverso da quello voluto, dissimulato, quanto ai soggetti stipulanti;
vale a dire il fenomeno noto come interposizione fittizia di persona.
Elemento costitutivo della simulazione, sia assoluta che relativa, è l'accordo simulatorio, vale a dire la reciproca intesa sul significato in tutto o in parte apparente del contratto, cioè sulla divergenza tra il contratto stipulato e il rapporto effettivamente voluto.
7 Sotto questo profilo la simulazione relativa soggettiva (o interposizione fittizia) richiede un'intesa plurilaterale, intercorrente fra tutte le parti effettive del contratto e le parti apparenti.
Secondo univoca interpretazione di giurisprudenza e dottrina, affinché possa dirsi sussistente in tali ipotesi la simulazione relativa, é necessario un accordo simulatorio fra tutti e tre i soggetti che partecipano alla simulazione (interposto ed interponente, nonché terzo contraente).
Esso é un presupposto indispensabile, anche con riguardo al terzo contraente, nel senso che in particolare quest'ultimo deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente (fin da: Cass. II, 1/9/93, n. 9251; conf.
Cass. 19/9/79, n. 4807; Cass. 20/1/86, n. 366; Cass. 12/6/87, n. 5143; Cass. 12/12/89,
n. 5550; Cass. 18/12/86, n. 7674; C. App. Bologna, 14/6/91, in: F. pad. '92, I, 407; parz. diff., soltanto nel senso di ritenere sufficiente la consapevolezza nel terzo, informato dell'intesa raggiunta tra interponente e prestanome, Cass. 4/11/82, n.
5789). Infatti, la simulazione relativa, presupponendo un preciso accordo dissimulato, non può identificarsi nei propositi fraudolenti di una sola delle parti (fin da: Cass.
21/05/1995 n. 7026; conf., Cass. 13/02/1985 n. 1210).
La prova dell'accordo simulatorio deve pertanto avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso (fin da: Cass. 21/3/90, n. 2349; conf.,
Cass. 12/6/87, n. 5143/87, cit.).
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è condiviso da questo stesso ufficio: <La c.d. interposizione reale si distingue dalla c.d. interposizione fittizia, la quale ultima è caratterizzata da una simulazione soggettiva in cui l'interposto figura soltanto come acquirente, in quanto le parti, in realtà, vogliono che gli effetti del negozio si producano soltanto in capo all'interponente.
Nel caso di interposizione fittizia è necessario, inoltre, che l'accordo simulatorio intervenga tra tutte le parti interessate e, dunque, anche con il terzo che trasferisce il bene. Nel negozio fiduciario, invece, il rapporto negoziale è soltanto tra interponente-fiduciante e interposto>> (Trib. Modena -Ticchi- 24/5/2022, n. 662).
8 In sintesi, per far valere la simulazione di un negozio occorre provare l'adesione del terzo contraente, con la precisazione che in caso di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio, ai fini della invalidazione del negozio simulato, non può che risultare da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente.
5. Nel caso di specie non é stato fornito alcun elemento decisivo a sostegno della partecipazione consapevole del terzo contraente, venditore, all'accordo simulatorio, quand'anche potesse ammettersi con maggiore facilità ammettersi tra le altre due parti.
Secondo la prospettazione attorea, l'accordo simulatorio (peraltro neanch'esso rigorosamente provato) sarebbe infatti intercorso tra come Parte_3 acquirente dissimulato, che ha pagato con danari propri il prezzo d'acquisto del capannone, del quale non voleva apparire come proprietario, e suo fratello
[...]
socio della società convenuta, affinché la società mantenesse CP_1 simulatamente l'intestazione della proprietà, come acquirente interposto;
parte attrice non ha tuttavia fornito, come sopra rilevato, sufficiente prova di estensione dell'accordo a tutti i contraenti, cioè anche al terzo acquirente;
nel caso di specie la stessa parte attrice riconosce espressamente l'esigenza di provare che “il terzo contraente sia chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente venditore”; e a tal fine individua la controscrittura costituente prova nel contratto preliminare di vendita di quote di CP_1 del 13.5.2006 (doc. 3, pag. 2), nel quale i soci , Parte_2 [...]
e davano atto e confermavano che la porzione Pt_3 Controparte_1 immobiliare in questione, “pur essendo intestata alla società
[...]
era di proprietà dei soli signori Controparte_2 Parte_3
e ”. Parte_2
Tale scrittura riguarda, però, esclusivamente due parti dell'allegato schema trilaterale, ma non coinvolge in alcun modo i venditori dell'immobile trasferito nel
2001, dai quali gli elementi indicati da parte attrice non risultano in alcun modo essere stati conosciuti, per non dire voluti.
9 Parte attrice non ha, quindi, fornito sufficiente prova di estensione dell'accordo a tutti i contraenti, cioè al terzo venditore.
Infatti, come eccepito da parte della società convenuta, nel contratto di vendita del 16.10.2001, i venditori dichiaravano espressamente di aver ricevuto, dalla parte acquirente, e, dunque, dalla società Controparte_6 [...]
l'intera somma pattuita, rilasciandone “ampia e finale quietanza, Parte_5 ogni eccezione contraria rimossa”. Nessuna risultanza documentale, idonea a contrastare l'evidenza di un effettivo pagamento del prezzo, è stata prodotta da parte attrice.
Pertanto, la compravendita dell'immobile non può considerarsi simulata, e va ritenuta reale -non essendo stato allegata e provata la partecipazione dei venditori all'accordo simulatorio- con la conseguenza che va configurato, piuttosto, un accordo fiduciario, intercorrente soltanto tra e la società Parte_3 Controparte_2
6. In sintesi, quindi, la vicenda va più correttamente inquadrata in un fenomeno di interposizione reale fiduciaria, non costituente simulazione: la compravendita dell'immobile non era simulata, ma reale, e parimenti voluto era l'accordo fiduciario con il quale cui la società si obbligava verso a mantenere Parte_3
l'intestazione per ragioni fiscali.
Il contratto preliminare sopra menzionato vale, se mai, in quest'ottica, come prova scritta dell'esistenza del patto fiduciario.
Le domande attoree sono dunque infondate e come tali vanno rigettate: la domanda di accertamento della proprietà, in particolare, è infondata, considerato che la proprietà dell'immobile è realmente della società, mentre diverso discorso va fatto per l'accordo fiduciario con cui la società si obbligava verso . Pt_3
In ogni caso, anche diversamente opinando, ossia opinando, a tutto concedere, che la dichiarazione del socio vincolasse anche la società, e ritenendo l'ammissibilità della diversa domanda di ritrasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c, essa sarebbe comunque da considerare prescritta già nel 2016, per il decorso di dieci anni dall'anno 2006, nel quale si colloca l'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
10 Nella descritta situazione, le prove orali -richieste da parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni- sono, quindi, inammissibili in quanto, anche se fossero provate tutte le circostanze dedotte nei capitoli, le stesse resterebbero ininfluenti, per le sopra esposte ragioni, essendo prive di ulteriore valenza giuridica rispetto al tenore e al significato delle produzioni documentali, e in ogni caso inidonee a provare il coinvolgimento del terzo.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato indeterminato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande avanzate da , e Controparte_1 Parte_1 Parte_1
verso e Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 11/11/2022; Controparte_1 dichiara tenuti e condanna , e Controparte_1 Parte_1 Parte_1
a rifondere alle parti convenute le spese processuali, che liquida, Parte_1 per ciascuna parte convenuta, nella complessiva somma di € 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 1/12/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 7129/2022 R. G. promossa da
Parte_1
[...]
[...]
[...]
- TO -
rappresentati e difesi dall'Avv. A. M. Pifferi
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. L. Bullian
AP IC
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. E. Forni
in punto a: compravendita, simulazione.
All'udienza del 4/6/25 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/9 25 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 23/9 25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Modena, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Previo accertamento:
dell'inefficacia, per simulazione relativa ed interposizione fittizia di persona, dell'art. 6 dei patti sociali dell'atto di cessione di quota della Controparte_1 del 17/12/2013, ove è stato dichiarato che la società è proprietaria dell'immobile sito in
[...] SS (MO), Viale Cavour n. 68, distinto al catasto fabbricati del Comune di SS al foglio 30, mappale 160, sub. 10, cat. D/8;
che nel preliminare di vendita di quote societarie del 13/05/2013 è contenuta la controdichiarazione, con cui , unitamente all'allora socio , Controparte_1 Parte_2 riconoscevano che l'immobile sito in SS (MO), Viale Cavour n. 68 era di proprietà di
[...]
Pt_3 Accertare e dichiarare:
che l'immobile sito in SS (MO), Viale Cavour n. 68, distinto al catasto fabbricati del Comune di SS al foglio 30, mappale 160, sub. 10, cat. D/8, sebbene formalmente intestato alla società (c.f.: ) è di proprietà Controparte_1 P.IVA_1 esclusiva degli eredi di e più precisamente: quanto a (c.f.: Parte_3 Controparte_1
) per la quota di 3/9, quanto a (c.f.: ), C.F._1 Parte_1 C.F._2
(c.f.: ) e (c.f.: ), per la quota Parte_1 C.F._3 Parte_1 C.F._4 di 2/9 ciascuno. Con ogni conseguente statuizione. In ogni caso, con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA: Il presente giudizio è già istruito documentalmente ma, per mero tuziorismo difensivo, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel preliminare di vendita del 13/05/2006 era indicato che il fabbricato sito in SS (MO), Viale Cavour n. 68, pur essendo intestato alla società Controparte_2
era stato pagato dai soli signori e (v. doc. 3 che si
[...] Parte_3 Parte_2 rammostra al teste);
2) Vero che sottoscrivendo il preliminare di vendita del 13/05/2006, riconosceva Controparte_1 che il capannone sito in SS, Viale Cavour n. 68, pur rimanendo intestato alla società, era di esclusiva proprietà del sig. , avendolo pagato con danari suoi ed essendosi accollato Parte_3 il residuo debito del mutuo ipotecario (v. doc. 3 che si rammostra al teste);
3) Vero che è sempre stato consapevole ed ha sempre ammesso che il capannone Controparte_1 sito in SS, Viale Cavour n. 68, pur rimanendo intestato alla società era di esclusiva CP_1 proprietà del sig. ed ora dei suoi eredi (docc. 25 e 26 che si rammostrano al teste); Parte_3
4) Vero che la formale intestazione dell'immobile a è stata mantenuta, su consiglio Controparte_1 del commercialista della società, Rag. solo per usufruire dell'ammortamento Persona_1 come bene strumentale dell'azienda (v. doc. 27 che si rammostra al teste);
5) Vero che il prezzo per la cessione della quota di 1/3 dell'intero capitale sociale della predetta società era stabilito in € 150.000,00, attribuendo il valore di € 80.000,00 al fabbricato sito in SS, Viale Cavour n. 68, acquistato dal solo sig. (v. doc. 3 che si rammostra al Parte_3 teste);
6) Vero che il sig. ha pagato il prezzo del fabbricato pari ad € 80.000,00, versando € Parte_3 30.000,00 contestualmente alla firma del preliminare, a mezzo di n. 3 assegni bancari a vista di € 10.000,00 cadauno, ed il residuo alla data del rogito da stipulare entro il 31/12/2006, (v. doc. 3 e docc. da 5 a 15 che si rammostrano al teste); 7) Vero che per l'acquisto del capannone, il sig. ha versato al sig. Parte_3 Parte_2
a mezzo assegni bancari tratti sulla Banca di San Geminiano e San Prospero, da
[...] quest'ultimo regolarmente incassati, le seguenti somme: assegno bancario n. 0681447107 del 08/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 5 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0681447108 del 08/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 6 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0681447109 del 08/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 7 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0681447110 del
24/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 8 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832601 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 9 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832602 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 10 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832603 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 11 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832604 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 12 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832490 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 13 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832481 del
25/05/2006 di € 10.000,00 (v. doc. 14 che si rammostra al teste); assegno bancario n. 0705832608 del 07/06/2006 di € 3.000,00 (v. doc. 15 che si rammostra al teste);
2 8) Vero che al momento della stipula della cessione di quote del 24.5.2006, si è Parte_3 accollato il residuo debito del mutuo ipotecario contratto dalla società per l'acquisto del CP_1 fabbricato sito in SS, Viale Cavour n. 68, pari ad € 61.850,00;
9) Vero che, per pagare il residuo debito del mutuo ipotecario contratto dalla società per CP_1 l'acquisto del fabbricato sito in SS, Viale Cavour n. 68, pari ad € 61.850,00, il Sig.
[...]
in data 24.5.2006, ha chiesto ed ottenuto dal Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., un Pt_3 mutuo fondiario per l'importo di € 80.000,00 (v. docc. 23 e 24 che si rammostrano al teste). 10) Vero che con le somme ottenute con il suddetto finanziamento concesso dal Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l. (doc. 24 che si rammostra al teste), il sig. ha pagato ed Parte_3 estinto il residuo debito del mutuo ipotecario contratto dalla società per l'acquisto del CP_1 fabbricato sito in SS, Viale Cavour n. 68, pari ad € 61.850,00. Si indicano a testi, salvo altri:
-Rag. con studio in SS (MO), Via Circonvallazione N/E, n. 93; Persona_1
- Sig. ra , residente in [...]. Ogni ulteriore attività riservata, anche all'esito Testimone_1 delle avverse difese”;
per parte convenuta Controparte_1
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis;
- in via preliminare:
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dei SI.ri , Controparte_1 Pt_1
, e di esercitare l'azione di simulazione e di interposizione
[...] Parte_1 Parte_1 fittizia di persona;
- in via principale:
- rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata condizionata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, accertare e dichiarare che la si è fatta Controparte_1 carico in via esclusiva del pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito in SS, Viale Cavour n. 68 per cui è causa, sborsando quanto meno euro 152.845,48, oltre alle somme versate a titolo di IMU sull'immobile de quo, negli anni 2012-2022, per euro 23.000,00 circa, nonché ogni ulteriore spesa comunque connessa o correlata all'immobile in parola, sin dalla data di acquisto di quest'ultimo, ovvero la diversa maggiore somma che verrà accertata in corso di causa e conseguentemente condannare gli eredi del Sig. (e specificamente Parte_3 Controparte_1 per la quota di 3/9, , e per la quota di 2/9 ciascuno) a Parte_1 Parte_1 Parte_1 restituire le predette somme alla oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre 15%per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
*
- In via istruttoria:
- La deducente si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate poiché inaccoglibili , riservandosi ogni più ampia e opportuna deduzione nei termini di rito.
- Con espressa ed ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di rito”;
per parte convenuta : Pt_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis
- in via preliminare:
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dei SI.ri , Controparte_1 Pt_1
, e di esercitare l'azione di simulazione e di interposizione
[...] Parte_1 Parte_1 fittizia di persona;
- in via principale:
- rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
*
3 - In via istruttoria:
- Il deducente si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate poiché inaccoglibili , riservandosi ogni più ampia e opportuna deduzione nei temrini di rito.
- Con espressa ed ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di rito”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Gli odierni attori, eredi di esperiscono azione di Parte_3 accertamento dell'inefficacia dell'art. 6 dell'atto di cessione quote del 2013, con il quale gli allora soci della società -ossia e Controparte_1 Parte_3 [...]
che l'immobile sito in SS (MO), Via Cavour, era di Parte_4 proprietà della società sostenendo che, come da Controparte_1 controdichiarazione del 2006 sottoscritta da tutti i soci, la società era intestataria fittizia per ragioni di natura fiscale, essendo in realtà la proprietà del solo
[...]
-e poi dei suoi eredi- e, conseguentemente, chiedono di accertare proprietà Pt_3 dell'immobile.
Parte attrice allega: che con atto a ministero Notaio del 16/10/2001 (doc. n. 1), Persona_2 CP_3
e vendevano alla società di
[...] Persona_3 CP_1 Parte_2 il fabbricato industriale posto in SS (MO), Parte_5
Viale Cavour n. 68 (distinto al catasto fabbricati del Comune di SS al foglio 30, mappale 160, sub. 10, cat. D/8, Rendita catastale € 3.272,27), al prezzo di £
333.000.000; che, mutata la ragione sociale in (doc. n. Controparte_2
2), il socio , non intendendo continuare nel rapporto societario, Parte_2 con contratto preliminare del 13/05/2006 (doc. n. 3), offriva in vendita la propria quota agli altri due soci, e , che accettavano;
Parte_3 Controparte_1 che nel preliminare di vendita era specificato che la Controparte_2 era proprietaria della predetta porzione immobiliare sita in
[...]
SS (MO), Viale Cavour n. 68 (doc. n. 4), ma che “il suddescritto fabbricato, pur essendo intestato alla società è Controparte_2 in effetti “di proprietà dei soli signori e ” e Parte_3 Parte_2
4 che era gravato da ipoteca a garanzia del mutuo, con debito residuo pari, all'epoca, ad
€ 61.850,00; che e si impegnavano ad acquistare la quota di Parte_3 Controparte_1
: quanto a per nominali € 4.820,86 per il Parte_2 Parte_3 prezzo di € 56.012,50, pari al 20% del capitale e quanto a per Controparte_1 nominali € 1.203,87 per il prezzo di € 13.987,50, pari al 13,33% del capitale sociale;
che il punto 2) del preliminare di vendita recita: “il prezzo per la cessione della quota di 1/3 dell'intero capitale sociale della predetta società è determinato in €
150.000,00 ed è stato di comune accordo convenuto sia in considerazione del valore di € 80.000,00 attribuito alla porzione immobiliare di proprietà sociale per il quale acquista il solo sig. sia in considerazione della quota di 1/3 della Parte_3 società valutata di comune Controparte_2 accordo in € 60.000,00, sia della quota parte della ditta Car on line di
[...]
valutata in € 10.000,00”; Pt_3 che il pagamento del prezzo prevedeva il versamento di “€ 30.000,00 contestualmente alla firma del preliminare a mezzo di n. 3 assegni bancari a vista di
€ 10.000,00 cadauno corrisposti dal sig. ed € 120.000,00 alla data Parte_3 del rogito da stipulare entro il 31/12/2006; che per l'acquisto del capannone, versava a , Parte_3 Parte_2
a mezzo assegni bancari tratti sulla Banca di San Geminiano e San Prospero, la somma complessiva di € 103.000,00 (doc. nn. 5- 15); che l'ultima pattuizione, alla pagina 4 del preliminare (doc. n. 3), prevede testualmente: “la sottoscrizione del presente atto da parte del sig. , Controparte_1 oltre che per l'acquisto della suddetta quota, vale quale riconoscimento che il capannone sito in SS, Viale Cavour n. 68, pur rimanendo intestato alla società, diverrà, all'atto del rogito di trasferimento della suddetta quota, di esclusiva proprietà del sig. il quale si accolla anche il residuo debito del Parte_3 mutuo ipotecario”; che con atto a ministero del Notaio di Modena, datato 24/05/2006 Persona_4
(doc. n. 16), cedeva la propria quota di partecipazione nella Parte_2 società del valore nominale di € Controparte_2
5 1.203,86, a che accettava, al prezzo di € 1.203,86, mentre a Controparte_1 cedeva una quota del valore nominale di € 4.820,87 al prezzo di € Parte_3
4.820,87; che per effetto delle predette cessioni, la denominazione sociale veniva mutata in ed il capitale sociale, pari ad Controparte_4
€ 18.076,00, veniva ripartito assegnando a una quota di € Controparte_1
7.230,40, pari al 40% dell'intero capitale sociale, ed a una quota di Parte_3
€ 10.845,60, pari al 60% dell'intero capitale sociale;
che in data 17/12/2013, con atto a ministero del dott. di Modena Controparte_5
(doc. n. 17), socio della cedeva a sua moglie Parte_3 CP_1 [...]
, la propria quota di partecipazione alla predetta società, pari al 60% del CP_1 capitale sociale, previo consenso dell'altro socio;
Controparte_1 che a seguito della predetta cessione, la ragione sociale veniva modificata in
(doc. n. 18); Controparte_1 che in data 16/09/2020 decedeva in SS (doc. n. 19), a cui Parte_3 succedevano per legge la moglie ed i figli Controparte_1 Parte_1 Pt_1
e (doc. nn. 20 - 21);
[...] Parte_1 che con lettera racc. a.r. del 15/09/2022 (doc. n. 22), , venuto meno Controparte_1 il rapporto fiduciario con l'altro socio , recedeva per giusta causa Controparte_1 dalla società ai sensi degli artt. 2285, comma 2 e 2272 C.c., nonché CP_1 dell'art. 10 dei Patti Sociali, atteso l'insanabile contrasto con il socio;
che chiedeva, ai fini della liquidazione della propria quota sociale, ai sensi CP_1 dell'art. 2289 c.c., di nominare, di comune accordo, un liquidatore terzo, ma
[...] si opponeva al riconoscimento della proprietà esclusiva del capannone in CP_1 capo agli eredi di per cui si è reso necessario l'accertamento Parte_3 giudiziale della proprietà dell'immobile ad oggi formalmente intestato alla ma di proprietà Controparte_1 esclusiva di ed ora dei suoi eredi. Parte_3
3. Parte convenuta si Controparte_1 costituisce sostenendo la propria estraneità alla vicenda, la irrilevanza dell'atto di
6 cessione quote del 2013, la mancata prova della simulazione, eccependo la prescrizione, dovendosi avere a riguardo all'atto di acquisto dell'immobile nel 2001.
La società convenuta allega: che l'immobile oggetto di causa è sempre stato di proprietà della società, tant'è vero che anche in tutti gli atti prodotti da parte attrice viene espressamente riportata la circostanza;
che la società non ha preso parte al contratto preliminare di cessione di quote del
13.5.2006, con il quale si sarebbe impegnato a vendere Parte_2
l'immobile a;
Parte_3 che la società non ha mai sottoscritto il documento, il quale, che, dunque, non le è opponibile;
che la notifica dell'atto di citazione è intervenuta a distanza di oltre vent'anni dal rogito di compravendita.
Parte convenuta si costituisce sostenendo eccependo la Controparte_1 mancata prova della simulazione e l'intervenuta prescrizione.
Motivi della decisione.
4. Nel merito, parte attrice deduce sussistenza della simulazione relativa, con interposizione fittizia di persona, dell'atto di cessione di quota societaria, ove è stato dichiarato che la società è proprietaria dell'immobile di SS (MO).
Va preliminarmente ricordato che la simulazione è il fenomeno dell'apparenza contrattuale creata intenzionalmente;
essa si ha quando le parti stipulano un contratto con l'intesa che esso non corrisponda alla realtà del rapporto: nel caso di specie simulazione relativa, in quanto le parti farebbero apparire concluso un contratto diverso da quello voluto, dissimulato, quanto ai soggetti stipulanti;
vale a dire il fenomeno noto come interposizione fittizia di persona.
Elemento costitutivo della simulazione, sia assoluta che relativa, è l'accordo simulatorio, vale a dire la reciproca intesa sul significato in tutto o in parte apparente del contratto, cioè sulla divergenza tra il contratto stipulato e il rapporto effettivamente voluto.
7 Sotto questo profilo la simulazione relativa soggettiva (o interposizione fittizia) richiede un'intesa plurilaterale, intercorrente fra tutte le parti effettive del contratto e le parti apparenti.
Secondo univoca interpretazione di giurisprudenza e dottrina, affinché possa dirsi sussistente in tali ipotesi la simulazione relativa, é necessario un accordo simulatorio fra tutti e tre i soggetti che partecipano alla simulazione (interposto ed interponente, nonché terzo contraente).
Esso é un presupposto indispensabile, anche con riguardo al terzo contraente, nel senso che in particolare quest'ultimo deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente (fin da: Cass. II, 1/9/93, n. 9251; conf.
Cass. 19/9/79, n. 4807; Cass. 20/1/86, n. 366; Cass. 12/6/87, n. 5143; Cass. 12/12/89,
n. 5550; Cass. 18/12/86, n. 7674; C. App. Bologna, 14/6/91, in: F. pad. '92, I, 407; parz. diff., soltanto nel senso di ritenere sufficiente la consapevolezza nel terzo, informato dell'intesa raggiunta tra interponente e prestanome, Cass. 4/11/82, n.
5789). Infatti, la simulazione relativa, presupponendo un preciso accordo dissimulato, non può identificarsi nei propositi fraudolenti di una sola delle parti (fin da: Cass.
21/05/1995 n. 7026; conf., Cass. 13/02/1985 n. 1210).
La prova dell'accordo simulatorio deve pertanto avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso (fin da: Cass. 21/3/90, n. 2349; conf.,
Cass. 12/6/87, n. 5143/87, cit.).
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è condiviso da questo stesso ufficio: <La c.d. interposizione reale si distingue dalla c.d. interposizione fittizia, la quale ultima è caratterizzata da una simulazione soggettiva in cui l'interposto figura soltanto come acquirente, in quanto le parti, in realtà, vogliono che gli effetti del negozio si producano soltanto in capo all'interponente.
Nel caso di interposizione fittizia è necessario, inoltre, che l'accordo simulatorio intervenga tra tutte le parti interessate e, dunque, anche con il terzo che trasferisce il bene. Nel negozio fiduciario, invece, il rapporto negoziale è soltanto tra interponente-fiduciante e interposto>> (Trib. Modena -Ticchi- 24/5/2022, n. 662).
8 In sintesi, per far valere la simulazione di un negozio occorre provare l'adesione del terzo contraente, con la precisazione che in caso di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio, ai fini della invalidazione del negozio simulato, non può che risultare da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente.
5. Nel caso di specie non é stato fornito alcun elemento decisivo a sostegno della partecipazione consapevole del terzo contraente, venditore, all'accordo simulatorio, quand'anche potesse ammettersi con maggiore facilità ammettersi tra le altre due parti.
Secondo la prospettazione attorea, l'accordo simulatorio (peraltro neanch'esso rigorosamente provato) sarebbe infatti intercorso tra come Parte_3 acquirente dissimulato, che ha pagato con danari propri il prezzo d'acquisto del capannone, del quale non voleva apparire come proprietario, e suo fratello
[...]
socio della società convenuta, affinché la società mantenesse CP_1 simulatamente l'intestazione della proprietà, come acquirente interposto;
parte attrice non ha tuttavia fornito, come sopra rilevato, sufficiente prova di estensione dell'accordo a tutti i contraenti, cioè anche al terzo acquirente;
nel caso di specie la stessa parte attrice riconosce espressamente l'esigenza di provare che “il terzo contraente sia chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente venditore”; e a tal fine individua la controscrittura costituente prova nel contratto preliminare di vendita di quote di CP_1 del 13.5.2006 (doc. 3, pag. 2), nel quale i soci , Parte_2 [...]
e davano atto e confermavano che la porzione Pt_3 Controparte_1 immobiliare in questione, “pur essendo intestata alla società
[...]
era di proprietà dei soli signori Controparte_2 Parte_3
e ”. Parte_2
Tale scrittura riguarda, però, esclusivamente due parti dell'allegato schema trilaterale, ma non coinvolge in alcun modo i venditori dell'immobile trasferito nel
2001, dai quali gli elementi indicati da parte attrice non risultano in alcun modo essere stati conosciuti, per non dire voluti.
9 Parte attrice non ha, quindi, fornito sufficiente prova di estensione dell'accordo a tutti i contraenti, cioè al terzo venditore.
Infatti, come eccepito da parte della società convenuta, nel contratto di vendita del 16.10.2001, i venditori dichiaravano espressamente di aver ricevuto, dalla parte acquirente, e, dunque, dalla società Controparte_6 [...]
l'intera somma pattuita, rilasciandone “ampia e finale quietanza, Parte_5 ogni eccezione contraria rimossa”. Nessuna risultanza documentale, idonea a contrastare l'evidenza di un effettivo pagamento del prezzo, è stata prodotta da parte attrice.
Pertanto, la compravendita dell'immobile non può considerarsi simulata, e va ritenuta reale -non essendo stato allegata e provata la partecipazione dei venditori all'accordo simulatorio- con la conseguenza che va configurato, piuttosto, un accordo fiduciario, intercorrente soltanto tra e la società Parte_3 Controparte_2
6. In sintesi, quindi, la vicenda va più correttamente inquadrata in un fenomeno di interposizione reale fiduciaria, non costituente simulazione: la compravendita dell'immobile non era simulata, ma reale, e parimenti voluto era l'accordo fiduciario con il quale cui la società si obbligava verso a mantenere Parte_3
l'intestazione per ragioni fiscali.
Il contratto preliminare sopra menzionato vale, se mai, in quest'ottica, come prova scritta dell'esistenza del patto fiduciario.
Le domande attoree sono dunque infondate e come tali vanno rigettate: la domanda di accertamento della proprietà, in particolare, è infondata, considerato che la proprietà dell'immobile è realmente della società, mentre diverso discorso va fatto per l'accordo fiduciario con cui la società si obbligava verso . Pt_3
In ogni caso, anche diversamente opinando, ossia opinando, a tutto concedere, che la dichiarazione del socio vincolasse anche la società, e ritenendo l'ammissibilità della diversa domanda di ritrasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c, essa sarebbe comunque da considerare prescritta già nel 2016, per il decorso di dieci anni dall'anno 2006, nel quale si colloca l'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
10 Nella descritta situazione, le prove orali -richieste da parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni- sono, quindi, inammissibili in quanto, anche se fossero provate tutte le circostanze dedotte nei capitoli, le stesse resterebbero ininfluenti, per le sopra esposte ragioni, essendo prive di ulteriore valenza giuridica rispetto al tenore e al significato delle produzioni documentali, e in ogni caso inidonee a provare il coinvolgimento del terzo.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato indeterminato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande avanzate da , e Controparte_1 Parte_1 Parte_1
verso e Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 11/11/2022; Controparte_1 dichiara tenuti e condanna , e Controparte_1 Parte_1 Parte_1
a rifondere alle parti convenute le spese processuali, che liquida, Parte_1 per ciascuna parte convenuta, nella complessiva somma di € 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 1/12/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
11