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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025 V.G.
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2025 V.G. promossa da:
CP_1 nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 ), ed ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv.to MANNARELLI Giancarlo;
e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2 1) ed ivi residente CP_2 in Via Luigi Orlando n, 27, con il patrocinio dell'avv.to MANNARELLI Giancarlo;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 05/08/2009 con rito civile, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Le figlie minori, IM RE e IM EV, sono affidate ad entrambi i genitori, e le stesse dimoreranno nella casa assegnata alla madre in Roma, Via Luigi
Orlando n.27;
3) La dimora coniugale ubicata in Roma, Via Luigi Orlando n.27, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a IN NU, che vi vivra´ con le due figlie minori IM RE e IM EV, essendosene il marito,
GR MA, allontanato spontaneamente, andando a vivere presso la madre in Roma, Via Enrico Fermi, n.15, con il figlio maggiorenne IM
Valerio;
4) le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
5) il marito, GR MA, corrisponderà a IN NU, entro il giorno 5 del mese, €. 400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento delle minori;
6) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche,
per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%;
7) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, e prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: nato a [...] il [...]
- dichiara la separazione personale dei coniugi CP_1 nata a [...] il [...] (c.f. (c.f. C.F. 1 ), e CP_2 ), alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono C.F. 2 integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 01290, parte I, serie A03);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/10/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2025 V.G. promossa da:
CP_1 nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 ), ed ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv.to MANNARELLI Giancarlo;
e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2 1) ed ivi residente CP_2 in Via Luigi Orlando n, 27, con il patrocinio dell'avv.to MANNARELLI Giancarlo;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 05/08/2009 con rito civile, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Le figlie minori, IM RE e IM EV, sono affidate ad entrambi i genitori, e le stesse dimoreranno nella casa assegnata alla madre in Roma, Via Luigi
Orlando n.27;
3) La dimora coniugale ubicata in Roma, Via Luigi Orlando n.27, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a IN NU, che vi vivra´ con le due figlie minori IM RE e IM EV, essendosene il marito,
GR MA, allontanato spontaneamente, andando a vivere presso la madre in Roma, Via Enrico Fermi, n.15, con il figlio maggiorenne IM
Valerio;
4) le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
5) il marito, GR MA, corrisponderà a IN NU, entro il giorno 5 del mese, €. 400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento delle minori;
6) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche,
per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%;
7) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, e prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: nato a [...] il [...]
- dichiara la separazione personale dei coniugi CP_1 nata a [...] il [...] (c.f. (c.f. C.F. 1 ), e CP_2 ), alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono C.F. 2 integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 01290, parte I, serie A03);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/10/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi