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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1591/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17003/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240044957127000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1032/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240044957127000, derivante dal controllo ex art. 36 bis DPR
600/1973 e dell'art.54 bis DPR 633/72 della dichiarazione Modello 730 relativa al periodo d'imposta 2019. La medesima parte ricorrente ha descritto il modello unico e i modelli F24 inviati e ha chiesto l'annullamento dell'atto gravato, deducendo, quale unico motvo di ricorso, che "l'intero credito risultante dal modello UNICO
è stato utilizzato per pagare l'irpef".
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha comunicato l'intervenuto sgravio totale della cartella di pagamento n. 09720240044957127000 in via di autotutela, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e depositando il relatovo provvedimento di sgravio.
3. All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In considerazione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto gravato, con lo sgravio totale della relativa posizione tributaria, l'adito giudice rileva di dover dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
5. Attesa l'estrema laconicità del ricorso, al limite della genericità, si ritiene sussistano le condizioni per disporre la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura del 50%, e condannare, per la parte non compensata, in base al principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrare alla refusione nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere Compensa parzialmente le spese d ilite, condannando l'Agenzia delle Entratre, per la parte non compensata, al pagamento di euro
250,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17003/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240044957127000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1032/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240044957127000, derivante dal controllo ex art. 36 bis DPR
600/1973 e dell'art.54 bis DPR 633/72 della dichiarazione Modello 730 relativa al periodo d'imposta 2019. La medesima parte ricorrente ha descritto il modello unico e i modelli F24 inviati e ha chiesto l'annullamento dell'atto gravato, deducendo, quale unico motvo di ricorso, che "l'intero credito risultante dal modello UNICO
è stato utilizzato per pagare l'irpef".
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha comunicato l'intervenuto sgravio totale della cartella di pagamento n. 09720240044957127000 in via di autotutela, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e depositando il relatovo provvedimento di sgravio.
3. All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In considerazione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto gravato, con lo sgravio totale della relativa posizione tributaria, l'adito giudice rileva di dover dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
5. Attesa l'estrema laconicità del ricorso, al limite della genericità, si ritiene sussistano le condizioni per disporre la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura del 50%, e condannare, per la parte non compensata, in base al principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrare alla refusione nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere Compensa parzialmente le spese d ilite, condannando l'Agenzia delle Entratre, per la parte non compensata, al pagamento di euro
250,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri