Articolo 32 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 31Articolo 33
Versione
22 maggio 1951
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Versione
6 maggio 1952
Art. 32. (Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni
successive a quella nella quale hanno prestato servizio).

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.
A tale effetto il presidente della Corte di assise ed il presidente della Corte di assise di appello, al termine di ciascuna, sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise ed al ((presidente della Corte di appello)) i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione: "Giudici popolari che hanno prestato servizio".
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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