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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2352/ 2024
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RAIOLA LUCA VITTORIO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE
DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la contestazione dei crediti indicati nella ordinanza ingiunzione specificata nell'atto introduttivo.
1 In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Appare opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato al riguardo uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume anche dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) l' opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Poiché l'opposizione è stata presentata oltre il termine dei 20 giorni, non possono essere esaminati in questa sede tutti i vizi formali del titolo opposto, quali i vizi di motivazione (essendo comunque ammissibile la motivazione per relationem) o l'asserito difetto di notifica dell'atto presupposto. Non sono, comunque, nemmeno allegate in modo specifico le ragioni per le quali l'ammontare ingiunto non sarebbe conforme alla normativa attualmente vigente. 2 Tanto meno l'odierno ricorrente ha provato, come era suo onere ex art. 2697 c.c. alcun adempimento. Infine è evidente che trattandosi di un'obbligazione contributiva risulta del tutto irrilevante l'eventuale stato di difficoltà economica della società e l'odierno ricorrente risulta legittimato in quanto rappresentante legale della medesima. Sotto questo profilo, da una lettura complessiva dell'ordinanza ingiunzione, si evince che la stessa chiede il pagamento all'odierno ricorrente, in quanto legale rappresentante della società di capitali indicata. Eventuali limitazioni di responsabilità patrimoniale potranno quindi essere fatte valere in sede esecutiva. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono essere compensate considerata la novità e controversia delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 21/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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